Art. 2 
 
           Deposito telematico delle domande di iscrizione 
           nel registro nazionale delle varieta' vegetali 
 
  1. Le domande d'iscrizione nei registri nazionali delle varieta' di
specie  agrarie  e  ortive  e  le  istanze  connesse  devono   essere
presentate  al  Ministero  delle   politiche   agricole   alimentari,
forestali e del turismo -  Dipartimento  delle  politiche  europee  e
internazionali e dello sviluppo rurale  -  Direzione  generale  dello
sviluppo rurale - ufficio DISR V, esclusivamente per  via  telematica
mediante collegamento al sito «http://mipaaf.sian.it». 
  2. La procedura e' consentita al soggetto interessato  (costitutore
della  varieta',  avente  causa  o   rappresentante   designato   dal
costitutore)  previa  iscrizione  al  Sistema  informatico   agricolo
nazionale come utente qualificato,  e  successivo  ottenimento  delle
relative credenziali di accesso attraverso la  procedura  disponibile
al sito web «http://mipaaf.sian.it». 
  3. L'utente qualificato si assume la piena responsabilita' dei dati
inseriti e trasmessi mediante la procedura. 
  4. La domanda di  iscrizione,  di  cui  al  comma  1,  deve  essere
trasmessa entro le date di scadenza di cui all'allegato 1, colonna D. 
  5. Per tutte le specie non indicate in allegato 1 e previste  dalla
direttiva (UE) 2016/2109 della Commissione del 1°  dicembre  2016  le
domande d'iscrizione devono  essere  presentate  al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento
delle politiche europee e internazionali e dello  sviluppo  rurale  -
Direzione generale dello sviluppo rurale - ufficio DISR V,  entro  il
30 giugno, per le specie a semina autunnale ed entro il  30  novembre
per le specie a semina estiva.