Art. 2 Deposito telematico delle domande di iscrizione nel registro nazionale delle varieta' vegetali 1. Le domande d'iscrizione nei registri nazionali delle varieta' di specie agrarie e ortive e le istanze connesse devono essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - ufficio DISR V, esclusivamente per via telematica mediante collegamento al sito «http://mipaaf.sian.it». 2. La procedura e' consentita al soggetto interessato (costitutore della varieta', avente causa o rappresentante designato dal costitutore) previa iscrizione al Sistema informatico agricolo nazionale come utente qualificato, e successivo ottenimento delle relative credenziali di accesso attraverso la procedura disponibile al sito web «http://mipaaf.sian.it». 3. L'utente qualificato si assume la piena responsabilita' dei dati inseriti e trasmessi mediante la procedura. 4. La domanda di iscrizione, di cui al comma 1, deve essere trasmessa entro le date di scadenza di cui all'allegato 1, colonna D. 5. Per tutte le specie non indicate in allegato 1 e previste dalla direttiva (UE) 2016/2109 della Commissione del 1° dicembre 2016 le domande d'iscrizione devono essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - ufficio DISR V, entro il 30 giugno, per le specie a semina autunnale ed entro il 30 novembre per le specie a semina estiva.