Art. 3 
 
                Contenuto della domanda d'iscrizione 
 
  1. La domanda d'iscrizione di cui all'art. 2, deve essere compilata
on  line  dall'utente  qualificato  e  deve  contenere  le   seguenti
informazioni: 
    a) tipo di registro e specie botanica cui appartiene la  varieta'
di cui si chiede l'iscrizione; 
    b) denominazione della varieta' indicando se in forma di codice o
di fantasia e se definitiva o provvisoria, ai sensi  del  regolamento
n. 2009/637/CE della Commissione, del 22 luglio 2009; 
    c) dichiarazione circa la presentazione, per la stessa  varieta',
di una domanda per l'iscrizione nel registro di un altro Stato membro
dell'Unione europea o per il rilascio di una  privativa  nazionale  o
comunitaria, indicando l'esito di tale domanda se disponibile; 
    d) indicazione del costitutore, dell'avente causa, quando diverso
dal costitutore, dell'eventuale rappresentante designato con sede  in
Italia e del responsabile della conservazione in purezza; 
    e) azienda dove la varieta' e' mantenuta in purezza; 
    f)  metodo  applicato  per  la  selezione   conservatrice   della
varieta'; 
    g) aziende dove vengono effettuate le prove  varietali  a  carico
del costitutore, qualora sia richiesta l'iscrizione al  registro  con
un anno sotto sorveglianza ufficiale; 
    h) metodo di ottenimento della varieta' e origine  della  stessa.
In particolare, l'utente qualificato deve dichiarare se si tratta  di
una varieta' geneticamente modificata e se  e'  destinata  ad  essere
impiegata come alimento geneticamente modificato; 
    i) indicazione di attributi previsti nei questionari  tecnici  di
ciascuna specie, inclusi eventuali caratteri speciali ed  ogni  altra
informazione  complementare  per  la  determinazione  dei   caratteri
distintivi della varieta', areale  o  areali  particolarmente  adatti
alla coltivazione della varieta' e relativa epoca di semina; 
    j) indicazione  dell'epoca  di  semina  idonea  all'effettuazione
delle prove. 
  2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dai  seguenti
documenti: 
    a) designazione di un rappresentante con sede legale  in  Italia,
obbligatoria nel caso in cui il costitutore o  avente  causa  sia  di
nazionalita' estera; 
    b) documentazione attestante i diritti acquisiti sulla  varieta',
nel caso in cui la domanda sia presentata da un avente causa; 
    c) autorizzazione all'uso di linee parentali, nel caso di  ibridi
e associazioni varietali, quando non appartenenti al costitutore; 
    d) autocertificazione, ai sensi  dell'art.  46  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  in  ordine  al
pagamento dell'imposta di bollo dovuta. 
  3. La riproduzione fotografica della pianta e di  parti  di  pianta
che  servano  all'identificazione  della  varieta'  ed   ogni   altra
informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della
domanda, con particolare riferimento alla  scheda  descrittiva  della
varieta', sono raccomandate, ma non obbligatorie. 
  4. Se la documentazione, di cui al comma 2, e'  redatta  in  lingua
straniera dovra' essere integrata con opportuna traduzione. 
  5. Nel portale del Ministero delle politiche  agricole  alimentari,
forestali  e  del  turismo,  all'indirizzo  http://www.sian.it  nella
sezione Download/Download Documentazione, sono disponibili i  manuali
che descrivono in dettaglio le modalita'  operative  della  procedura
telematica di cui al presente provvedimento.