Art. 3 Contenuto della domanda d'iscrizione 1. La domanda d'iscrizione di cui all'art. 2, deve essere compilata on line dall'utente qualificato e deve contenere le seguenti informazioni: a) tipo di registro e specie botanica cui appartiene la varieta' di cui si chiede l'iscrizione; b) denominazione della varieta' indicando se in forma di codice o di fantasia e se definitiva o provvisoria, ai sensi del regolamento n. 2009/637/CE della Commissione, del 22 luglio 2009; c) dichiarazione circa la presentazione, per la stessa varieta', di una domanda per l'iscrizione nel registro di un altro Stato membro dell'Unione europea o per il rilascio di una privativa nazionale o comunitaria, indicando l'esito di tale domanda se disponibile; d) indicazione del costitutore, dell'avente causa, quando diverso dal costitutore, dell'eventuale rappresentante designato con sede in Italia e del responsabile della conservazione in purezza; e) azienda dove la varieta' e' mantenuta in purezza; f) metodo applicato per la selezione conservatrice della varieta'; g) aziende dove vengono effettuate le prove varietali a carico del costitutore, qualora sia richiesta l'iscrizione al registro con un anno sotto sorveglianza ufficiale; h) metodo di ottenimento della varieta' e origine della stessa. In particolare, l'utente qualificato deve dichiarare se si tratta di una varieta' geneticamente modificata e se e' destinata ad essere impiegata come alimento geneticamente modificato; i) indicazione di attributi previsti nei questionari tecnici di ciascuna specie, inclusi eventuali caratteri speciali ed ogni altra informazione complementare per la determinazione dei caratteri distintivi della varieta', areale o areali particolarmente adatti alla coltivazione della varieta' e relativa epoca di semina; j) indicazione dell'epoca di semina idonea all'effettuazione delle prove. 2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dai seguenti documenti: a) designazione di un rappresentante con sede legale in Italia, obbligatoria nel caso in cui il costitutore o avente causa sia di nazionalita' estera; b) documentazione attestante i diritti acquisiti sulla varieta', nel caso in cui la domanda sia presentata da un avente causa; c) autorizzazione all'uso di linee parentali, nel caso di ibridi e associazioni varietali, quando non appartenenti al costitutore; d) autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al pagamento dell'imposta di bollo dovuta. 3. La riproduzione fotografica della pianta e di parti di pianta che servano all'identificazione della varieta' ed ogni altra informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, con particolare riferimento alla scheda descrittiva della varieta', sono raccomandate, ma non obbligatorie. 4. Se la documentazione, di cui al comma 2, e' redatta in lingua straniera dovra' essere integrata con opportuna traduzione. 5. Nel portale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, all'indirizzo http://www.sian.it nella sezione Download/Download Documentazione, sono disponibili i manuali che descrivono in dettaglio le modalita' operative della procedura telematica di cui al presente provvedimento.