Art. 4 Termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione delle prove di campo 1. Il richiedente l'iscrizione, per ciascun ciclo di prova, invia al Centro di coordinamento delle prove varietali i campioni di semente, nei quantitativi e con le caratteristiche indicate dai decreti ministeriali di approvazione dei criteri e procedure per l'iscrizione al registro nazionale di varieta' di specie agrarie e ortive di cui alle premesse, entro i termini di cui all'allegato 1, colonna E. 2. Nel caso di specie agrarie per le quali non risultano adottati specifici criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale, il richiedente l'iscrizione, per ciascun ciclo di prova, invia al Centro di coordinamento delle prove, entro i termini previsti dall'allegato 1, i campioni di semente nei quantitativi indicati alla tabella di cui all'allegato 2. 3. Il Centro di coordinamento notifica al Ministero, tramite la procedura informatizzata di cui all'art. 1, il ricevimento dei campioni di semente e la conformita' degli stessi alle prescrizioni previste dai decreti di approvazione dei criteri e procedure per l'iscrizione al registro nazionale di varieta' di specie agrarie e ortive di cui alle premesse nei termini indicati all'allegato 1, rispettivamente colonna F e H, del presente provvedimento. 4. Il Centro di coordinamento, al termine dei cicli di prova, elabora il rapporto di esame finale e provvede alla sua trasmissione secondo la modalita' previste dal sistema informatico. 5. Concluso l'iter di valutazione della varieta' candidata, l'ufficio DISR V, nei trenta giorni successivi all'approvazione della varieta' stessa, adotta il relativo decreto di iscrizione. 6. L'ufficio DISR V provvede a caricare nel sistema informatico il giudizio complessivo sulla domanda presentata.