Art. 4 
 
Termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione  delle
                           prove di campo 
 
  1. Il richiedente l'iscrizione, per ciascun ciclo di  prova,  invia
al Centro di  coordinamento  delle  prove  varietali  i  campioni  di
semente, nei quantitativi  e  con  le  caratteristiche  indicate  dai
decreti ministeriali di approvazione  dei  criteri  e  procedure  per
l'iscrizione al registro nazionale di varieta' di  specie  agrarie  e
ortive di cui alle premesse, entro i termini di cui  all'allegato  1,
colonna E. 
  2. Nel caso di specie agrarie per le quali non  risultano  adottati
specifici criteri e procedure tecniche per l'iscrizione  al  registro
nazionale, il richiedente l'iscrizione, per ciascun ciclo  di  prova,
invia al  Centro  di  coordinamento  delle  prove,  entro  i  termini
previsti dall'allegato 1, i  campioni  di  semente  nei  quantitativi
indicati alla tabella di cui all'allegato 2. 
  3. Il Centro di coordinamento notifica  al  Ministero,  tramite  la
procedura informatizzata  di  cui  all'art.  1,  il  ricevimento  dei
campioni di semente e la conformita' degli stessi  alle  prescrizioni
previste dai decreti di approvazione  dei  criteri  e  procedure  per
l'iscrizione al registro nazionale di varieta' di  specie  agrarie  e
ortive di cui alle premesse  nei  termini  indicati  all'allegato  1,
rispettivamente colonna F e H, del presente provvedimento. 
  4. Il Centro di coordinamento,  al  termine  dei  cicli  di  prova,
elabora il rapporto di esame finale e provvede alla sua  trasmissione
secondo la modalita' previste dal sistema informatico. 
  5.  Concluso  l'iter  di  valutazione  della  varieta'   candidata,
l'ufficio DISR V, nei trenta giorni successivi all'approvazione della
varieta' stessa, adotta il relativo decreto di iscrizione. 
  6. L'ufficio DISR V provvede a caricare nel sistema informatico  il
giudizio complessivo sulla domanda presentata.