Art. 7 Ulteriori applicazioni della procedura informatica di iscrizione ai registri nazionali 1. L'utente qualificato, successivamente alla trasmissione telematica della domanda di iscrizione non puo' eliminare o modificare alcun dato inserito. 2. Eventuali richieste di modifiche alla domanda depositata possono essere avanzate utilizzando esclusivamente la specifica funzione inclusa nella procedura telematica e descritta nel manuale a disposizione degli utenti. Le richieste saranno oggetto di approvazione da parte dell'ufficio DISR V. 3. Le stesse modalita' di cui al comma 2 si applicano alle modifiche da apportare alle varieta' gia' iscritte in caso di richiesta di cancellazione, di variazione di denominazione, di variazione del responsabile della conservazione in purezza, di rinnovo dell'iscrizione e di proroga della commercializzazione di varieta' per le quali la domanda di rinnovo non sia stata presentata nei tempi previsti.