Art. 7 
 
         Ulteriori applicazioni della procedura informatica 
                 di iscrizione ai registri nazionali 
 
  1.  L'utente   qualificato,   successivamente   alla   trasmissione
telematica  della  domanda  di  iscrizione  non  puo'   eliminare   o
modificare alcun dato inserito. 
  2. Eventuali richieste di modifiche alla domanda depositata possono
essere avanzate  utilizzando  esclusivamente  la  specifica  funzione
inclusa  nella  procedura  telematica  e  descritta  nel  manuale   a
disposizione  degli  utenti.  Le   richieste   saranno   oggetto   di
approvazione da parte dell'ufficio DISR V. 
  3. Le stesse  modalita'  di  cui  al  comma  2  si  applicano  alle
modifiche da  apportare  alle  varieta'  gia'  iscritte  in  caso  di
richiesta  di  cancellazione,  di  variazione  di  denominazione,  di
variazione  del  responsabile  della  conservazione  in  purezza,  di
rinnovo dell'iscrizione e di  proroga  della  commercializzazione  di
varieta' per le quali la domanda di rinnovo non sia stata  presentata
nei tempi previsti.