Art. 2 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina i rapporti tra i decisori dell'Autorita' e i portatori di interessi e assicura ad essi la massima trasparenza. 2. Ai fini di cui al comma 1, il regolamento stabilisce le modalita' organizzative e i criteri per garantire la trasparenza degli incontri organizzati, su richiesta dei portatori di interessi, al fine di rappresentare tali interessi in relazione ad attivita' e procedimenti di esercizio, attuale o futuro, delle funzioni istituzionali, regolative, consultive, di vigilanza, sanzionatorie, attribuite all'Autorita' dalla normativa vigente. 3. Il presente regolamento non si applica ai contatti che intercorrono con i rappresentanti di Stati esteri, delle istituzioni europee e delle organizzazioni internazionali.