Art. 2 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento disciplina i  rapporti  tra  i  decisori
dell'Autorita' e i portatori di  interessi  e  assicura  ad  essi  la
massima trasparenza. 
  2. Ai fini  di  cui  al  comma  1,  il  regolamento  stabilisce  le
modalita' organizzative e i  criteri  per  garantire  la  trasparenza
degli incontri organizzati, su richiesta dei portatori di  interessi,
al fine di rappresentare tali interessi in relazione ad  attivita'  e
procedimenti  di  esercizio,  attuale  o   futuro,   delle   funzioni
istituzionali, regolative, consultive, di  vigilanza,  sanzionatorie,
attribuite all'Autorita' dalla normativa vigente. 
  3.  Il  presente  regolamento  non  si  applica  ai  contatti   che
intercorrono con i rappresentanti di Stati esteri, delle  istituzioni
europee e delle organizzazioni internazionali.