Art. 3 
 
                   Agenda pubblica degli incontri 
                    con i portatori di interessi 
 
  1. In aggiunta agli obblighi di trasparenza  previsti  dal  decreto
legislativo n. 33 del 2013, e' istituita, a decorrere dalla  data  di
entrata in vigore del presente regolamento, l'Agenda  pubblica  degli
incontri con i portatori di interessi, di seguito «Agenda».  L'Agenda
riporta le informazioni necessarie per far conoscere ai  cittadini  i
soggetti incontrati, le modalita' e le finalita' degli incontri. 
  2. I decisori che incontrano i  portatori  di  interessi,  comunque
denominati, sono tenuti ad indicare, nell'Agenda,  disponibile  nella
intranet dell'Autorita', il nominativo del decisore, la data e  l'ora
dell'incontro, il luogo dell'incontro, il nominativo/i dei  portatori
di interessi incontrati, il soggetto che ha formulato la richiesta  e
le   modalita'   di   quest'ultima,   l'oggetto   dell'incontro,    i
partecipanti, la documentazione  consegnata  ovvero  trasmessa  anche
successivamente. 
  3.  L'Agenda  pubblica  degli  incontri  e'  pubblicata  sul   sito
dell'Autorita' nella sezione «Amministrazione trasparente» a cura del
responsabile della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza
ed e' aggiornata settimanalmente.