Art. 3 Agenda pubblica degli incontri con i portatori di interessi 1. In aggiunta agli obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, e' istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Agenda pubblica degli incontri con i portatori di interessi, di seguito «Agenda». L'Agenda riporta le informazioni necessarie per far conoscere ai cittadini i soggetti incontrati, le modalita' e le finalita' degli incontri. 2. I decisori che incontrano i portatori di interessi, comunque denominati, sono tenuti ad indicare, nell'Agenda, disponibile nella intranet dell'Autorita', il nominativo del decisore, la data e l'ora dell'incontro, il luogo dell'incontro, il nominativo/i dei portatori di interessi incontrati, il soggetto che ha formulato la richiesta e le modalita' di quest'ultima, l'oggetto dell'incontro, i partecipanti, la documentazione consegnata ovvero trasmessa anche successivamente. 3. L'Agenda pubblica degli incontri e' pubblicata sul sito dell'Autorita' nella sezione «Amministrazione trasparente» a cura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed e' aggiornata settimanalmente.