Art. 4 
 
               Modalita' di svolgimento degli incontri 
 
  1. Gli incontri  con  i  portatori  di  interessi  organizzati  dai
dirigenti dell'Autorita' per le  finalita'  di  cui  all'art.  2,  si
svolgono presso la  sede  dell'ANAC.  Gli  incontri  organizzati  dal
Presidente e dai consiglieri possono svolgersi anche in sede diversa.
In tutti i casi i decisori sono tenuti a compilare l'Agenda. 
  2. In occasione di ogni incontro,  la  struttura  di  supporto  del
decisore cura la compilazione dei moduli nei  quali  sono  registrati
gli elementi di cui all'art. 3,  comma  2,  e  li  trasmette  in  via
telematica, entro i successivi cinque giorni, al  responsabile  della
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza,  che  cura  la
conservazione e la tenuta dell'Agenda e la sua pubblicazione sul sito
dell'Autorita'. 
  3. Qualora il decisore incarichi un  funzionario  dell'Autorita'  a
prendere parte  all'incontro,  deve  comunque  essere  assicurata  la
compilazione e la tenuta dei moduli e la compilazione dell'Agenda. 
  4. Gli obblighi di cui al comma 1 non si  applicano  agli  incontri
occasionali che  intervengano  in  occasioni  di  incontri  pubblici,
conferenze, convegni, seminari di studio. 
  5. Gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano agli incontri in
forma di audizioni, consultazioni e partecipazione a  tavoli  tecnici
previsti  dai  regolamenti  dell'Autorita'   recanti   la   specifica
disciplina in materia di vigilanza, sanzioni, ispezioni, adozione  di
atti regolatori e pareri di precontenzioso ai  sensi  dell'art.  211,
del decreto legislativo n. 50/2016.