Art. 4 Modalita' di svolgimento degli incontri 1. Gli incontri con i portatori di interessi organizzati dai dirigenti dell'Autorita' per le finalita' di cui all'art. 2, si svolgono presso la sede dell'ANAC. Gli incontri organizzati dal Presidente e dai consiglieri possono svolgersi anche in sede diversa. In tutti i casi i decisori sono tenuti a compilare l'Agenda. 2. In occasione di ogni incontro, la struttura di supporto del decisore cura la compilazione dei moduli nei quali sono registrati gli elementi di cui all'art. 3, comma 2, e li trasmette in via telematica, entro i successivi cinque giorni, al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che cura la conservazione e la tenuta dell'Agenda e la sua pubblicazione sul sito dell'Autorita'. 3. Qualora il decisore incarichi un funzionario dell'Autorita' a prendere parte all'incontro, deve comunque essere assicurata la compilazione e la tenuta dei moduli e la compilazione dell'Agenda. 4. Gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano agli incontri occasionali che intervengano in occasioni di incontri pubblici, conferenze, convegni, seminari di studio. 5. Gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano agli incontri in forma di audizioni, consultazioni e partecipazione a tavoli tecnici previsti dai regolamenti dell'Autorita' recanti la specifica disciplina in materia di vigilanza, sanzioni, ispezioni, adozione di atti regolatori e pareri di precontenzioso ai sensi dell'art. 211, del decreto legislativo n. 50/2016.