Art. 5 
 
         Trasparenza e consenso alla pubblicazione dei dati 
 
  1. I decisori, anche attraverso  le  loro  strutture  di  supporto,
comunicano ai portatori di interessi che richiedono  un  incontro  il
contenuto  del  presente  regolamento  e  i  relativi   obblighi   di
trasparenza. 
  2. I  portatori  di  interesse,  quale  condizione  per  la  tenuta
dell'incontro, esprimono il proprio consenso alla pubblicazione delle
informazioni contenute nell'Agenda. L'atto di consenso  e'  trasmesso
al  responsabile  della  prevenzione   della   corruzione   e   della
trasparenza unitamente ai moduli di cui all'art. 4, comma 2.