Art. 5 Trasparenza e consenso alla pubblicazione dei dati 1. I decisori, anche attraverso le loro strutture di supporto, comunicano ai portatori di interessi che richiedono un incontro il contenuto del presente regolamento e i relativi obblighi di trasparenza. 2. I portatori di interesse, quale condizione per la tenuta dell'incontro, esprimono il proprio consenso alla pubblicazione delle informazioni contenute nell'Agenda. L'atto di consenso e' trasmesso al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza unitamente ai moduli di cui all'art. 4, comma 2.