Art. 6 
 
                              Vigilanza 
 
  1. Ai fini della pubblicazione di  cui  all'art.  4,  comma  2,  il
responsabile della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza
verifica la  completezza  delle  informazioni  contenute  nell'Agenda
pubblica degli incontri. 
  2. Con cadenza bimestrale,  l'Agenda  pubblica  degli  incontri  e'
sottoposta al Consiglio dell'Autorita'.