Art. 6 Vigilanza 1. Ai fini della pubblicazione di cui all'art. 4, comma 2, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza verifica la completezza delle informazioni contenute nell'Agenda pubblica degli incontri. 2. Con cadenza bimestrale, l'Agenda pubblica degli incontri e' sottoposta al Consiglio dell'Autorita'.