Art. 2 
 
                Ritardato invio della certificazione 
 
  1. Gli enti locali che non provvedono ad inviare la certificazione,
entro i termini perentori di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1,  con  le
modalita' precedentemente  indicate,  sono  considerati  inadempienti
all'obbligo d'invio della predetta  certificazione  del  pareggio  di
bilancio, ai sensi dell'art. 1, comma 470, della  legge  n.  232  del
2016 e sono assoggettati alle  sanzioni  di  cui  al  comma  475  del
medesimo art. 1, lettere c) e seguenti. 
  2. Qualora la certificazione, sebbene  in  ritardo,  sia  trasmessa
entro il successivo 30  maggio  2019  si  applica,  nei  dodici  mesi
successivi al ritardato invio, la  sanzione  di  cui  al  comma  475,
lettere e), dell'art. 1 della legge n. 232  del  2016,  limitatamente
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. I dodici mesi  di
cui al  periodo  precedente  decorrono  dalla  data  di  invio  della
certificazione. 
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del citato  art.  1,  comma
471,  comunica  al  Ministero  dell'interno   l'elenco   degli   enti
inadempienti all'invio della certificazione alla data del  30  maggio
2019 al fine di sospendere, sino alla data di trasmissione  da  parte
del commissario ad acta, le erogazioni  di  risorse  o  trasferimenti
relative all'anno successivo a quello di riferimento. 
  4. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito  per  l'approvazione
del rendiconto della gestione 2018 di cui all'art. 227, comma 2,  del
decreto legislativo n. 267 del 2000 (a partire dal 31  maggio  2019),
ai sensi dell'art. 1, comma 471, della legge n. 232 del 2016, in caso
di mancata  trasmissione  della  certificazione  da  parte  dell'ente
locale, il presidente dell'organo di revisione  economico-finanziaria
nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore  nel  caso  di
organo monocratico, in qualita' di  commissario  ad  acta,  provvede,
pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento
dell'adempimento   e   a   trasmettere   telematicamente,    mediante
sottoscrizione  con  firma  digitale,  la  certificazione   entro   i
successivi trenta giorni  (entro  il  29  giugno  2019).  Qualora  la
certificazione sia trasmessa a cura del commissario  ad  acta,  entro
sessanta  giorni  dal  termine  stabilito  per   l'approvazione   del
rendiconto della gestione 2018 di cui  all'art.  227,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 267 del 2000 (entro il  29  giugno  2019),  si
applicano solo le sanzioni disposte dalle lettere e) ed f) del  comma
475 dell'art. 1 della legge n. 232  del  2016,  tenendo  conto  della
gradualita' prevista dal comma 476, relative al divieto di assunzione
di personale a  tempo  indeterminato  e  al  versamento  al  bilancio
dell'ente del 10 per cento delle indennita' di funzione e dei gettoni
di  presenza   spettanti,   nell'esercizio   della   violazione,   al
presidente, al sindaco e ai componenti della giunta. 
  5. Gli enti locali per i quali, ai sensi dell'art.  248,  comma  1,
del  decreto  legislativo  n.  267  del   2000,   a   seguito   della
dichiarazione  di  dissesto,  sono   sospesi   i   termini   per   la
deliberazione del bilancio 2018 il termine di trenta giorni di cui al
comma 4 decorre dal nuovo termine stabilito  per  l'approvazione  del
rendiconto di gestione 2018 dal decreto del Ministro dell'interno  di
approvazione  dell'ipotesi  di  bilancio  di  previsione  stabilmente
riequilibrato di cui all'art. 261 del medesimo decreto legislativo. 
  6. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione
del rendiconto della gestione 2018 di cui all'art. 227, comma 2,  del
decreto legislativo n. 267 del 2000, in caso di mancata  trasmissione
da parte del commissario ad acta della certificazione,  continuano  a
trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 475,  lettere  c)  e
seguenti, dell'art. 1 della  citata  legge  n.  232  del  2016  e  la
sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte  del
Ministero dell'interno  relative  all'anno  successivo  a  quello  di
riferimento. 
  7. A decorrere dal 31 maggio 2019,  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato
provvede ad inviare apposita comunicazione al Ministero  dell'interno
al fine di revocare la sospensione  delle  erogazioni  di  risorse  o
trasferimenti agli enti che hanno trasmesso la certificazione in data
successiva al 30 maggio 2019.