Art. 2 Ritardato invio della certificazione 1. Gli enti locali che non provvedono ad inviare la certificazione, entro i termini perentori di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1, con le modalita' precedentemente indicate, sono considerati inadempienti all'obbligo d'invio della predetta certificazione del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016 e sono assoggettati alle sanzioni di cui al comma 475 del medesimo art. 1, lettere c) e seguenti. 2. Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio 2019 si applica, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, la sanzione di cui al comma 475, lettere e), dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. I dodici mesi di cui al periodo precedente decorrono dalla data di invio della certificazione. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del citato art. 1, comma 471, comunica al Ministero dell'interno l'elenco degli enti inadempienti all'invio della certificazione alla data del 30 maggio 2019 al fine di sospendere, sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti relative all'anno successivo a quello di riferimento. 4. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2018 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (a partire dal 31 maggio 2019), ai sensi dell'art. 1, comma 471, della legge n. 232 del 2016, in caso di mancata trasmissione della certificazione da parte dell'ente locale, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere telematicamente, mediante sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i successivi trenta giorni (entro il 29 giugno 2019). Qualora la certificazione sia trasmessa a cura del commissario ad acta, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2018 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (entro il 29 giugno 2019), si applicano solo le sanzioni disposte dalle lettere e) ed f) del comma 475 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, tenendo conto della gradualita' prevista dal comma 476, relative al divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato e al versamento al bilancio dell'ente del 10 per cento delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza spettanti, nell'esercizio della violazione, al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta. 5. Gli enti locali per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2018 il termine di trenta giorni di cui al comma 4 decorre dal nuovo termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione 2018 dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del medesimo decreto legislativo. 6. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2018 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in caso di mancata trasmissione da parte del commissario ad acta della certificazione, continuano a trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 475, lettere c) e seguenti, dell'art. 1 della citata legge n. 232 del 2016 e la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento. 7. A decorrere dal 31 maggio 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede ad inviare apposita comunicazione al Ministero dell'interno al fine di revocare la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti agli enti che hanno trasmesso la certificazione in data successiva al 30 maggio 2019.