Art. 3 
 
Accertamento  successivo  del  mancato  conseguimento  del  saldo  di
                          finanza pubblica 
 
  1. Gli enti locali ai quali il mancato conseguimento del  saldo  di
cui al comma 466 per l'anno 2018, sia accertato dalla Corte dei conti
successivamente all'anno seguente a quello cui la  certificazione  si
riferisce, ai sensi dell'art. 1, comma 478, della legge  n.  232  del
2016, sono tenuti ad inviare una nuova certificazione del pareggio di
bilancio entro trenta giorni. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 14 marzo 2019 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco