Art. 3 Accertamento successivo del mancato conseguimento del saldo di finanza pubblica 1. Gli enti locali ai quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 per l'anno 2018, sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la certificazione si riferisce, ai sensi dell'art. 1, comma 478, della legge n. 232 del 2016, sono tenuti ad inviare una nuova certificazione del pareggio di bilancio entro trenta giorni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 marzo 2019 Il Ragioniere generale dello Stato: Franco