(Allegato)
                                                             Allegato 
 
A. CERTIFICAZIONE E RELATIVO MODELLO 
 
  Le informazioni utili ai fini della verifica del saldo, in  termini
di competenza, tra le entrate finali e le spese  finali,  per  l'anno
2018, di cui all'articolo 1, comma 466 della legge n. 232  del  2016,
sono quelle previste nel prospetto allegato al decreto del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  n.  182944  del  23  luglio   2018,
concernente il monitoraggio periodico del saldo di  finanza  pubblica
per  l'anno  2018  (modello  MONIT/18),  cosi'  come  successivamente
integrato  nella  Sezione  1  (voce  AA),  al  fine   di   consentire
l'inserimento tra le entrate finali  dell'avanzo  di  amministrazione
per investimenti applicato al bilancio di  previsione  dell'esercizio
2018, in attuazione di quanto disposto con la circolare del Ministero
dell'economia e delle finanze 3 ottobre 2018, n. 25. 
  Le informazioni di riferimento sono,  quindi,  quelle  relative  al
monitoraggio  dell'intero  anno  2018  (modello   MONIT/18-   secondo
semestre) che gli enti locali comunicano al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato
utilizzando  il  sistema  web   appositamente   previsto   nel   sito
http://pareggiobilancio.mef.gov.it. 
  Considerato che le informazioni in questione sono gia' presenti nel
sistema  web,  al  fine  di   agevolare   gli   enti   locali   nella
predisposizione della certificazione definitiva delle risultanze  del
pareggio di bilancio per l'anno 2018, e' stata prevista una  apposita
procedura web che consente  all'ente  di  acquisire  direttamente  il
modello per la certificazione ai fini del successivo invio telematico
al Ministero dell'economia e delle finanze. Il modello "Certif. 2018"
risulta, pertanto, gia' compilato con le  informazioni  inserite,  in
fase di trasmissione  del  monitoraggio  II  semestre  2018  (modello
MONIT/18- colonna a) Dati  gestionali  di  competenza),  direttamente
dagli enti nel sistema web. 
  Si ricorda, in particolare,  che  anche  nell'anno  2018  e'  stata
prevista apposita sezione (Sezione 2  -  modello  MONIT/18)  dedicata
all'acquisizione, gia'  in  fase  di  monitoraggio  periodico,  delle
informazioni necessarie per ricalcolare l'obiettivo di  saldo  finale
di competenza 2018 ed evidenziare: 
    - l'utilizzo o meno degli spazi finanziari acquisiti  nell'ambito
dei patti di solidarieta' relativi all'anno 2018 (intese regionali  e
patti di solidarieta' nazionale), per  le  finalita'  previste  dalla
norma (commi 485 e seguenti, dell'articolo 1, della legge n. 232  del
2016 e articoli 2 e 4 del D.P.C.M. n. 21 del 2017); 
    -  gli  effetti  derivanti  dalla  chiusura  delle   contabilita'
speciali in materia di protezione civile ai  sensi  dell'articolo  1,
commi 789 e 790, della legge n. 205 del 2017. 
  Per maggiori chiarimenti in merito alla corretta compilazione della
Sezione 2 del prospetto MONIT/18 si rinvia a quanto meglio  precisato
al paragrafo C.2 del decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze n. 182944 del 23 luglio 2018. 
  Si riportano, di seguito i collegamenti tra le  celle  del  modello
"Certif. 2018" e le celle del modello "MONIT/18": 
    - la cella 1 "Saldo di competenza tra entrate e spese finali"  e'
pari alla riga N), colonna (a) dati gestionali di  competenza,  della
Sezione 1 del modello MONIT/18; 
    - la cella 4 "Obiettivo di saldo finale di  competenza  2018"  e'
pari alla riga O), colonna (a) dati gestionali di  competenza,  della
Sezione 1 del modello MONIT/18; 
    - la cella 5 "Spazi finanziari acquisiti nell'anno  2018  per  il
2018 con intese regionali e patti di  solidarieta'  nazionali  e  NON
utilizzati per investimenti di cui ai commi 485 e seguenti,  art.  1,
legge 232/2016 e di cui agli artt. 2 e 4 del D.P.C.M. n. 21/2017"  e'
pari alla somma delle celle 1D), 2D) e 3D), della  colonna  (a)  dati
gestionali, della Sezione 2 del modello MONIT/18; 
    - la cella 7"Risorse nette da programmare  entro  il  20  gennaio
2019 per investimenti ai sensi dell'art. 1, commi 789  e  790,  della
legge n. 205 del 2017" e' pari alla cella 6) della colonna  (a)  dati
gestionali, della Sezione 2 del modello MONIT/18; 
  A  tal  proposito,  si  invitano  gli  enti  locali   tenuti   alla
trasmissione della certificazione a controllare, prima di apporre  la
firma digitale, che i dati al 31 dicembre 2018, inseriti ai fini  del
monitoraggio nel modello MONIT/18 - secondo semestre, siano corretti;
in caso contrario, devono essere rettificati entro  la  data  del  31
marzo 2019, prorogata di diritto  al  1°  aprile  2019,  mediante  la
funzione "Variazione modello" nell'applicazione web del "Pareggio  di
bilancio". 
  Inoltre, gli enti locali colpiti dal sisma del  2016  di  cui  agli
allegati 1, 2 e 2-bis al decretolegge n. 189 del 2016, ai  sensi  del
comma 2 dell'articolo 43-bis del decreto legge n. 50 del  2017,  sono
tenuti ad attestare anche gli impegni, disposti ai sensi del comma  1
del medesimo articolo 43-bis, per favorire gli investimenti  connessi
alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale
nonche' al recupero degli immobili  e  delle  strutture  destinati  a
servizi per la popolazione, da realizzare attraverso  l'utilizzo  dei
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e  il  ricorso
al debito. 
  A tal fine, gli enti locali di cui agli allegati 1, 2  e  2-bis  al
decreto-legge n. 189 del 2016 sono tenuti a inserire  nella  cella  2
del modello "Certif. 2018": 
    - nel caso di investimenti di cui all'articolo 43-bis  finanziati
con  avanzo  di  amministrazione,  non  coperti  da  eventuali  spazi
finanziari acquisiti nel 2018 con le intese regionali e  i  patti  di
solidarieta' nazionali (artt. 2 e 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n.
21 e i patti di solidarieta' di  cui  ai  commi  da  485  e  seguenti
dell'articolo 1  della  legge  n.  232  del  2016),  gli  impegni  di
competenza ed esigibili nell'anno di riferimento (2018),  nonche'  il
relativo Fondo pluriennale vincolato di spesa,  costituito  nell'anno
di riferimento,  a  copertura  degli  impegni  esigibili  nei  futuri
esercizi, purche' sussistano le condizioni per la sua costituzione ai
sensi del principio contabile applicato concernente  la  contabilita'
finanziaria (Allegato 4/2 al decreto legislativo  n.  118  del  2011,
punto 5.4); 
    - nel caso di investimenti di cui all'articolo 43-bis  finanziati
con operazioni di  indebitamento,  non  coperti  da  eventuali  spazi
finanziari acquisiti nel 2018, con le intese regionali e i  patti  di
solidarieta' nazionali (artt. 2 e 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n.
21 e i patti di solidarieta' di  cui  ai  commi  da  485  e  seguenti
dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016), gli  impegni  esigibili
nell'anno di riferimento (2018) e  non  anche  il  Fondo  pluriennale
vincolato di spesa. 
  La cella 3 del modello "Certif. 2018" riporta, poi, automaticamente
il "Saldo tra entrate e spese finali rideterminato" sulla base  degli
impegni disposti dagli enti locali colpiti dal sisma del 2016 di  cui
agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, ai sensi
del comma 2 dell'articolo 43-bis del decreto legge n. 50 del 2017. 
  Tenendo conto, poi, che le informazioni inserite  nella  Sezione  2
del modello MONIT/18 rispondono all'esigenza di dare  evidenza  degli
spazi ripartiti anno su anno, ossia spazi attribuiti  agli  enti  nel
2018 per l'anno 2018, al fine  di  verificare  il  corretto  utilizzo
degli spazi finanziari attribuiti agli enti locali,  nell'anno  2017,
per l'anno 2018, con il meccanismo del patto  nazionale  orizzontale,
di  cui  all'articolo  4  del  D.P.C.M.  21  febbraio  2017,  n.  21,
esclusivamente i comuni beneficiari dei citati spazi finanziari  sono
tenuti  ad  inserire  nella  cella  6  del  modello  "Certif.   2018"
l'eventuale quota di spazi acquisita  e  non  utilizzata  secondo  le
modalita' di utilizzo richiamate al paragrafo  C.2  del  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze n. 182944 del 23 luglio 2018. 
  Conseguentemente, la cella  8  evidenzia  l'  "Obiettivo  di  saldo
finale di competenza 2018 RIDETERMINATO a seguito del recupero  degli
spazi finanziari acquisiti per il  2018  e  NON  utilizzati  e  delle
Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019". 
  Da ultimo, il sistema web della Ragioneria  generale  dello  Stato,
alla cella 9, effettua automaticamente la differenza tra la  cella  3
(SALDO TRA ENTRATE  E  SPESE  FINALI  RIDETERMINATO)  e  la  cella  8
(OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito
del recupero degli spazi finanziari  acquisiti  per  il  2018  e  NON
utilizzati e delle Risorse nette da programmare entro il  20  gennaio
2019). Conseguentemente, la cella 9 espone il saldo conseguito. 
  Gli obblighi di certificazione per gli enti locali delle Regioni  a
statuto speciale e delle Province autonome che esercitano funzioni in
materia di finanza locale in via  esclusiva  (Friuli  Venezia-Giulia,
Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano)  sono  assolti
per il tramite delle medesime regioni e province  che,  a  tal  fine,
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello   Stato,   l'aggiornamento   delle
informazioni riferite al 31 dicembre 2018 contenute nel  monitoraggio
semestrale (MONIT/18) per ciascun ente locale. Le predette regioni  e
province autonome potranno scaricare il file excel da  compilare  sul
sistema  web   all'indirizzo   http://pareggiobilancio.mef.gov.it   e
successivamente caricare il file compilato con i dati di ciascun ente
locale tramite l'apposita funzione "Acquisizione massiva modello". 
 
 
B. ISTRUZIONI PER L'INVIO TELEMATICO DEL MODELLO DELLA CERTIFICAZIONE 
 
  L'articolo 1, comma 470, della legge di stabilita' 2017, prevede la
sottoscrizione  della  certificazione  attestante  il  rispetto   del
pareggio di bilancio con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del
decreto  legislativo  7   marzo   2005,   n.   82   recante   "Codice
dell'Amministrazione Digitale". Alla certificazione trasmessa in  via
telematica e' attribuito, ai sensi dell'articolo  45,  comma  1,  del
citato  Codice  dell'Amministrazione  Digitale,  il  medesimo  valore
giuridico proprio dei documenti prodotti in forma  scritta,  con  gli
effetti che ne conseguono. In particolare, l'articolo 45  del  citato
Codice dell'Amministrazione  Digitale,  rubricato  "Valore  giuridico
della trasmissione", prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad
una  pubblica  amministrazione  con  qualsiasi  mezzo  telematico   o
informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano
il requisito della forma scritta e  la  loro  trasmissione  non  deve
essere seguita da quella del documento originale. Gli enti locali non
devono,  pertanto,  trasmettere  anche   per   posta   ordinaria   le
certificazioni gia' trasmesse in via telematica. 
  Conseguentemente,  ai  fini  della  verifica  del  rispetto   degli
obiettivi del saldo di finanza pubblica per  l'anno  2018,  gli  enti
locali sono tenuti ad inviare, entro il  termine  perentorio  del  31
marzo 2019, prorogato di  diritto  al  1°  aprile  2019,  utilizzando
esclusivamente il sistema web  appositamente  previsto  all'indirizzo
«http://pareggiobilancio.mef.gov.it», le risultanze  al  31  dicembre
2018 del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e  le
spese finali (articolo 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016). La
sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire
con firma elettronica qualificata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 recante "Regole  tecniche
in  materia  di  generazione,  apposizione  e  verifica  delle  firme
elettroniche  avanzate,  qualificate  e  digitali,  ai  sensi   degli
articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3,  lettera
b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". 
  Per  acquisire  il  modello  della  certificazione  e'   necessario
accedere all'applicazione web del pareggio di bilancio e  richiamare,
dal  Menu  Funzionalita'  presente  alla  sinistra   della   maschera
principale dell'applicativo, la funzione  di  "Acquisizione  modello"
relativa alla certificazione del saldo di finanza pubblica  2018  che
prospettera' a tutti gli enti locali,  in  sola  visualizzazione,  il
modello "Certif. 2018" contenente le risultanze del  monitoraggio  al
31 dicembre 2018 del proprio ente. 
  Dopo aver verificato la correttezza  delle  informazioni  acquisite
dal sistema web e compilato la cella 2 (enti locali colpiti dal sisma
del 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al  decreto-legge  n.  189
del 2016) e la cella 6 (comuni che hanno acquisito spazi  finanziari,
nell'anno  2017,  per  l'anno  2018,  con  il  meccanismo  del  patto
nazionale orizzontale, di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 21 febbraio
2017, n. 21), sara' possibile procedere alla sottoscrizione con firma
digitale del/i documento/i da parte del  rappresentante  legale,  del
responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di
revisione  economico-finanziaria  validamente  costituito  ai   sensi
dell'articolo 237, comma 1, del T.U.EE.LL. 
  Di  seguito,   nel   dettaglio,   le   fasi   per   l'invio   della
certificazione: 
    - Fase 1: utilizzare la funzione  "Certificazione  digitale"  per
effettuare  il  download  del  documento  tramite  l'apposito   tasto
"Scarica Documento"; 
    - Fase 2: una volta scaricato  il  documento,  apporre  la  firma
digitale     di     tutti     i     soggetti      sopra      indicati
(Presidente/Sindaco/Sindaco metropolitano - Responsabile del Servizio
Finanziario - Organo di revisione) utilizzando  i  kit  di  firma  in
proprio possesso; 
    - Fase  3:  accedere  nuovamente  alla  funzione  "Certificazione
digitale"  ed  effettuare  l'upload  del  documento  firmato  tramite
l'apposito  tasto  "Carica  Documento  Firmato".  Per  procedere  con
l'invio e' necessario completare tutti  i  passaggi  della  procedura
guidata che il sistema propone. Il  sistema  effettua  una  serie  di
controlli sulla validita' delle firme apposte sul documento  tra  cui
la  data  di  scadenza  dei  certificati  dei  firmatari,   bloccando
l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli; 
    - Fase 4: e' necessario associare i nomi dei firmatari  del  file
con il  corrispondente  ruolo  ricoperto  (Presidente/Sindaco/Sindaco
metropolitano - Responsabile del Servizio  Finanziario  -  Organo  di
revisione); 
    - Fase 5: inviare il documento tramite l'apposito tasto di "Invio
Documento" presente al termine  della  procedura  guidata.  A  questo
punto il sistema web rilascera' una  ricevuta  utile  ai  fini  della
verifica del rispetto del  termine  di  invio  e  attestante  che  la
certificazione risulta nello stato di "inviato e protocollato". 
  Gli enti possono verificare il corretto invio della  certificazione
digitale,  andando  sulla  funzione   "Certificazione   digitale"   e
verificando che il campo "stato"  finale  del  documento  riporti  la
dicitura "inviato e protocollato". 
  Informazioni dettagliate riguardo alla  procedura  e  ai  controlli
preventivi  effettuati   sono   consultabili   sul   Manuale   Utente
dell'applicativo   disponibile   sul   sistema   web    all'indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it.  Quesiti  di  natura  tecnica  ed
informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta  elettronica
"assistenza.cp@mef.gov.it". 
  Si precisa che la funzione di acquisizione della certificazione  e'
disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso  via  web
le risultanze  del  monitoraggio  del  pareggio  di  bilancio  al  31
dicembre 2018. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso  tali  dati
non potranno acquisire il modello della certificazione  se  non  dopo
aver comunicato via web  le  informazioni  relative  al  monitoraggio
dell'anno 2018. 
 
 
C. RITARDATO INVIO DELLA CERTIFICAZIONE E NOMINA DEL  COMMISSARIO  AD
ACTA 
 
  Gli enti locali che non provvedono a trasmettere telematicamente la
certificazione  nei  tempi  previsti  dalla   legge   sono   ritenuti
inadempienti all'obbligo del  pareggio  di  bilancio  2018  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016 e,  pertanto,
sono assoggettati alle sanzioni di cui al comma  475,  lettere  c)  e
seguenti, del predetto articolo. 
  Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa  entro
il 30 maggio 2019 si applica, nei dodici mesi successivi al ritardato
invio,  la  sola  sanzione  di  cui  al  comma   475,   lettera   e),
dell'articolo 1 della legge  n.  232  del  2016,  limitatamente  alle
assunzioni di personale a tempo indeterminato. I dodici mesi  di  cui
al  periodo  precedente  decorrono  dalla   data   di   invio   della
certificazione. 
  Il Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria Generale dello Stato, ai  sensi  del  citato  articolo  1,
comma 471, comunica al Ministero  dell'interno  l'elenco  degli  enti
inadempienti all'invio della certificazione alla data del  30  maggio
2019, al fine di sospendere, sino alla data di trasmissione da  parte
del commissario ad acta, le erogazioni  di  risorse  o  trasferimenti
relative all'anno successivo a quello di riferimento. 
  Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione  del
rendiconto della gestione 2018 di cui all'articolo 227, comma 2,  del
decreto legislativo n. 267 del 2000 (a partire dal 31  maggio  2019),
in  caso  di  mancata  trasmissione  della  certificazione  da  parte
dell'ente   locale,   il   presidente   dell'organo   di    revisione
economico-finanziaria nel caso di organo collegiale,  ovvero  l'unico
revisore nel caso di organo monocratico, in qualita'  di  commissario
ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento, pena
la decadenza dal ruolo di revisore, e a trasmettere  telematicamente,
previa sottoscrizione con firma digitale, la certificazione  entro  i
successivi trenta giorni (entro il 29 giugno 2019). 
  Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al  comma  475,
lettere c) e seguenti, dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, a
partire dal 31 maggio 2019 e sino alla  data  di  trasmissione  della
certificazione da parte del commissario ad acta, sono  sospese  tutte
le erogazioni di risorse  o  trasferimenti  da  parte  del  Ministero
dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento (ai
sensi del comma 471, ultimo periodo, dell'articolo 1 della  legge  n.
232 del 2016). 
  Qualora la certificazione sia trasmessa a cura del  commissario  ad
acta entro sessanta giorni dal termine stabilito  per  l'approvazione
del rendiconto della gestione 2018 (entro il 29 giugno 2019), trovano
applicazione le sole sanzioni di cui alle lettere e) ed f) del citato
comma 475 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, tenendo  conto
della gradualita' di cui al  comma  476  (divieto  di  assunzione  di
personale a tempo indeterminato e versamento  al  bilancio  dell'ente
del 10 per cento delle  indennita'  di  funzione  e  dei  gettoni  di
presenza spettanti, nell'esercizio della violazione,  al  presidente,
al sindaco e ai componenti della giunta); 
  Per la  compilazione  e  l'invio  telematico  dei  prospetti  della
certificazione, si rinvia al dettaglio tecnico fornito ai  precedenti
paragrafi A e B, precisando che la certificazione deve essere firmata
digitalmente esclusivamente dal commissario ad acta. 
  Decorsi i termini previsti al comma 473 (a partire  dal  30  giugno
2019), in caso di mancata trasmissione da parte  del  commissario  ad
acta della  certificazione,  continuano  a  trovare  applicazione  le
sanzioni di cui al comma 475, lettere c) e seguenti, dell'articolo  1
della citata legge n. 232 del 2016 e la sospensione delle  erogazioni
di risorse o trasferimenti relative all'anno successivo a  quello  di
riferimento da parte del Ministero dell'interno. 
  Di seguito, si riporta la tabella  riepilogativa  con  le  scadenze
degli adempimenti e le relative conseguenze sanzionatorie riferite al
ritardato invio della certificazione di  cui  all'articolo  1,  commi
470, 471, 473, 475 e 476, della legge n. 232 del 2016. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
D. OBBLIGO DI INVIO DI UNA NUOVA CERTIFICAZIONE 
 
  Il comma 473 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 impone la
corrispondenza  tra  i  dati  contabili   rilevanti   ai   fini   del
conseguimento del saldo di cui al  comma  466  e  le  risultanze  del
rendiconto di gestione. Infatti, nel caso in  cui  la  certificazione
trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto  di  gestione,
gli enti locali sono tenuti ad inviare una  nuova  certificazione,  a
rettifica della precedente, entro il termine perentorio  di  sessanta
giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il  30
giugno del medesimo anno, prorogato di diritto al 1° luglio 2019. 
  Ne consegue che, qualora l'ente,  approvando  il  rendiconto  della
gestione, modifichi i  dati  gia'  trasmessi  con  la  certificazione
mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, e'
tenuto a rettificare, entro il termine perentorio di sessanta  giorni
dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 1°  luglio
2019, i dati del  monitoraggio  al  31  dicembre  2018  presenti  nel
sistema web e  ad  inviare  la  nuova  certificazione  attestante  il
miglioramento o il peggioramento del proprio posizionamento  rispetto
all'obiettivo di saldo di cui al comma 466, con  le  modalita'  sopra
richiamate. 
  Decorso il termine previsto dal comma 473 (a partire dal  2  luglio
2019), gli enti locali sono comunque  tenuti  ad  inviare  una  nuova
certificazione, a rettifica della precedente, solo nel  caso  in  cui
essi rilevino, rispetto a quanto gia' certificato,  un  peggioramento
del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui  al
comma 466 (articolo 1, comma 474, della legge n. 232 del 2016). 
  Le regioni Friuli Venezia-Giulia e  Valle  d'Aosta  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano sono  tenute  ad  inviare,  entro  il
termine  perentorio  di   sessanta   giorni   dall'approvazione   del
rendiconto da parte degli enti locali e, comunque, non  oltre  il  30
giugno 2019, prorogato di diritto al 1°  luglio  2019,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, l'aggiornamento dei dati al 31 dicembre  2018  contenuti
nel file excel del monitoraggio semestrale, per ciascun  ente  locale
ricadente  nel  territorio,  al  fine  di  renderli   conformi   alle
risultanze dei rendiconti di gestione. 
  Al riguardo, si segnala che, al fine di agevolare  gli  enti  nelle
attivita' di verifica e aggiornamento dei dati contabili rilevanti ai
fini del conseguimento del saldo e le risultanze  del  rendiconto  di
gestione, verra' reso disponibile  un  "modello  di  controllo  della
congruenza  dei  dati".  Tale  modello   mettera'   a   confronto   -
evidenziando eventuali scostamenti - i dati inseriti nel modello  del
monitoraggio  riferito  al  31  dicembre   2018   (MONIT/18)   e   le
informazioni riferite al rendiconto di gestione 2018,  trasmesse,  ai
sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n.  118  del
2011, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). 
  Si rammenta che gli enti  locali  che  non  rispettano  il  termine
previsto per l'approvazione del rendiconto e  il  termine  di  trenta
giorni dal termine previsto per l'approvazione  del  rendiconto,  per
l'invio dei relativi  dati  alla  banca  dati  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 13 della legge  31  dicembre  2009,  n.
196,  compresi  i  dati  aggregati  per  voce  del  piano  dei  conti
integrato, non possono procedere, ai  sensi  dell'articolo  9,  comma
1-quinquies, del decreto legge n. 113  del  2016,  ad  assunzioni  di
personale   a   qualsiasi   titolo,   con   qualsivoglia    tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata  e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi
di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano  adempiuto.  E'
fatto  altresi'  divieto  di  stipulare  contratti  di  servizio  con
soggetti privati che si configurino come elusivi  della  disposizione
del precedente periodo. 
  L'applicazione della  sanzione  decorre  dal  giorno  successivo  a
quello dei termini previsti  per  l'approvazione  del  rendiconto  di
gestione e per l'invio delle relative informazioni  alla  Banca  dati
delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministro  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale  dello  Stato,
di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011. 
 
                                                         Certif. 2018 
 
                   PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE 
della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 
                                2018 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico