Allegato A. CERTIFICAZIONE E RELATIVO MODELLO Le informazioni utili ai fini della verifica del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, per l'anno 2018, di cui all'articolo 1, comma 466 della legge n. 232 del 2016, sono quelle previste nel prospetto allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 182944 del 23 luglio 2018, concernente il monitoraggio periodico del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 (modello MONIT/18), cosi' come successivamente integrato nella Sezione 1 (voce AA), al fine di consentire l'inserimento tra le entrate finali dell'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione dell'esercizio 2018, in attuazione di quanto disposto con la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 3 ottobre 2018, n. 25. Le informazioni di riferimento sono, quindi, quelle relative al monitoraggio dell'intero anno 2018 (modello MONIT/18- secondo semestre) che gli enti locali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it. Considerato che le informazioni in questione sono gia' presenti nel sistema web, al fine di agevolare gli enti locali nella predisposizione della certificazione definitiva delle risultanze del pareggio di bilancio per l'anno 2018, e' stata prevista una apposita procedura web che consente all'ente di acquisire direttamente il modello per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze. Il modello "Certif. 2018" risulta, pertanto, gia' compilato con le informazioni inserite, in fase di trasmissione del monitoraggio II semestre 2018 (modello MONIT/18- colonna a) Dati gestionali di competenza), direttamente dagli enti nel sistema web. Si ricorda, in particolare, che anche nell'anno 2018 e' stata prevista apposita sezione (Sezione 2 - modello MONIT/18) dedicata all'acquisizione, gia' in fase di monitoraggio periodico, delle informazioni necessarie per ricalcolare l'obiettivo di saldo finale di competenza 2018 ed evidenziare: - l'utilizzo o meno degli spazi finanziari acquisiti nell'ambito dei patti di solidarieta' relativi all'anno 2018 (intese regionali e patti di solidarieta' nazionale), per le finalita' previste dalla norma (commi 485 e seguenti, dell'articolo 1, della legge n. 232 del 2016 e articoli 2 e 4 del D.P.C.M. n. 21 del 2017); - gli effetti derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, commi 789 e 790, della legge n. 205 del 2017. Per maggiori chiarimenti in merito alla corretta compilazione della Sezione 2 del prospetto MONIT/18 si rinvia a quanto meglio precisato al paragrafo C.2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 182944 del 23 luglio 2018. Si riportano, di seguito i collegamenti tra le celle del modello "Certif. 2018" e le celle del modello "MONIT/18": - la cella 1 "Saldo di competenza tra entrate e spese finali" e' pari alla riga N), colonna (a) dati gestionali di competenza, della Sezione 1 del modello MONIT/18; - la cella 4 "Obiettivo di saldo finale di competenza 2018" e' pari alla riga O), colonna (a) dati gestionali di competenza, della Sezione 1 del modello MONIT/18; - la cella 5 "Spazi finanziari acquisiti nell'anno 2018 per il 2018 con intese regionali e patti di solidarieta' nazionali e NON utilizzati per investimenti di cui ai commi 485 e seguenti, art. 1, legge 232/2016 e di cui agli artt. 2 e 4 del D.P.C.M. n. 21/2017" e' pari alla somma delle celle 1D), 2D) e 3D), della colonna (a) dati gestionali, della Sezione 2 del modello MONIT/18; - la cella 7"Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 per investimenti ai sensi dell'art. 1, commi 789 e 790, della legge n. 205 del 2017" e' pari alla cella 6) della colonna (a) dati gestionali, della Sezione 2 del modello MONIT/18; A tal proposito, si invitano gli enti locali tenuti alla trasmissione della certificazione a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati al 31 dicembre 2018, inseriti ai fini del monitoraggio nel modello MONIT/18 - secondo semestre, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2019, prorogata di diritto al 1° aprile 2019, mediante la funzione "Variazione modello" nell'applicazione web del "Pareggio di bilancio". Inoltre, gli enti locali colpiti dal sisma del 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decretolegge n. 189 del 2016, ai sensi del comma 2 dell'articolo 43-bis del decreto legge n. 50 del 2017, sono tenuti ad attestare anche gli impegni, disposti ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 43-bis, per favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonche' al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito. A tal fine, gli enti locali di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 sono tenuti a inserire nella cella 2 del modello "Certif. 2018": - nel caso di investimenti di cui all'articolo 43-bis finanziati con avanzo di amministrazione, non coperti da eventuali spazi finanziari acquisiti nel 2018 con le intese regionali e i patti di solidarieta' nazionali (artt. 2 e 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 e i patti di solidarieta' di cui ai commi da 485 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016), gli impegni di competenza ed esigibili nell'anno di riferimento (2018), nonche' il relativo Fondo pluriennale vincolato di spesa, costituito nell'anno di riferimento, a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi, purche' sussistano le condizioni per la sua costituzione ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria (Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, punto 5.4); - nel caso di investimenti di cui all'articolo 43-bis finanziati con operazioni di indebitamento, non coperti da eventuali spazi finanziari acquisiti nel 2018, con le intese regionali e i patti di solidarieta' nazionali (artt. 2 e 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 e i patti di solidarieta' di cui ai commi da 485 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016), gli impegni esigibili nell'anno di riferimento (2018) e non anche il Fondo pluriennale vincolato di spesa. La cella 3 del modello "Certif. 2018" riporta, poi, automaticamente il "Saldo tra entrate e spese finali rideterminato" sulla base degli impegni disposti dagli enti locali colpiti dal sisma del 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, ai sensi del comma 2 dell'articolo 43-bis del decreto legge n. 50 del 2017. Tenendo conto, poi, che le informazioni inserite nella Sezione 2 del modello MONIT/18 rispondono all'esigenza di dare evidenza degli spazi ripartiti anno su anno, ossia spazi attribuiti agli enti nel 2018 per l'anno 2018, al fine di verificare il corretto utilizzo degli spazi finanziari attribuiti agli enti locali, nell'anno 2017, per l'anno 2018, con il meccanismo del patto nazionale orizzontale, di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, esclusivamente i comuni beneficiari dei citati spazi finanziari sono tenuti ad inserire nella cella 6 del modello "Certif. 2018" l'eventuale quota di spazi acquisita e non utilizzata secondo le modalita' di utilizzo richiamate al paragrafo C.2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 182944 del 23 luglio 2018. Conseguentemente, la cella 8 evidenzia l' "Obiettivo di saldo finale di competenza 2018 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti per il 2018 e NON utilizzati e delle Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019". Da ultimo, il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, alla cella 9, effettua automaticamente la differenza tra la cella 3 (SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO) e la cella 8 (OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti per il 2018 e NON utilizzati e delle Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019). Conseguentemente, la cella 9 espone il saldo conseguito. Gli obblighi di certificazione per gli enti locali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva (Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano) sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province che, a tal fine, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'aggiornamento delle informazioni riferite al 31 dicembre 2018 contenute nel monitoraggio semestrale (MONIT/18) per ciascun ente locale. Le predette regioni e province autonome potranno scaricare il file excel da compilare sul sistema web all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it e successivamente caricare il file compilato con i dati di ciascun ente locale tramite l'apposita funzione "Acquisizione massiva modello". B. ISTRUZIONI PER L'INVIO TELEMATICO DEL MODELLO DELLA CERTIFICAZIONE L'articolo 1, comma 470, della legge di stabilita' 2017, prevede la sottoscrizione della certificazione attestante il rispetto del pareggio di bilancio con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'Amministrazione Digitale". Alla certificazione trasmessa in via telematica e' attribuito, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'articolo 45 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, rubricato "Valore giuridico della trasmissione", prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Gli enti locali non devono, pertanto, trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni gia' trasmesse in via telematica. Conseguentemente, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, gli enti locali sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2019, prorogato di diritto al 1° aprile 2019, utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto all'indirizzo «http://pareggiobilancio.mef.gov.it», le risultanze al 31 dicembre 2018 del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016). La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 recante "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". Per acquisire il modello della certificazione e' necessario accedere all'applicazione web del pareggio di bilancio e richiamare, dal Menu Funzionalita' presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di "Acquisizione modello" relativa alla certificazione del saldo di finanza pubblica 2018 che prospettera' a tutti gli enti locali, in sola visualizzazione, il modello "Certif. 2018" contenente le risultanze del monitoraggio al 31 dicembre 2018 del proprio ente. Dopo aver verificato la correttezza delle informazioni acquisite dal sistema web e compilato la cella 2 (enti locali colpiti dal sisma del 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016) e la cella 6 (comuni che hanno acquisito spazi finanziari, nell'anno 2017, per l'anno 2018, con il meccanismo del patto nazionale orizzontale, di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21), sara' possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del/i documento/i da parte del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'articolo 237, comma 1, del T.U.EE.LL. Di seguito, nel dettaglio, le fasi per l'invio della certificazione: - Fase 1: utilizzare la funzione "Certificazione digitale" per effettuare il download del documento tramite l'apposito tasto "Scarica Documento"; - Fase 2: una volta scaricato il documento, apporre la firma digitale di tutti i soggetti sopra indicati (Presidente/Sindaco/Sindaco metropolitano - Responsabile del Servizio Finanziario - Organo di revisione) utilizzando i kit di firma in proprio possesso; - Fase 3: accedere nuovamente alla funzione "Certificazione digitale" ed effettuare l'upload del documento firmato tramite l'apposito tasto "Carica Documento Firmato". Per procedere con l'invio e' necessario completare tutti i passaggi della procedura guidata che il sistema propone. Il sistema effettua una serie di controlli sulla validita' delle firme apposte sul documento tra cui la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli; - Fase 4: e' necessario associare i nomi dei firmatari del file con il corrispondente ruolo ricoperto (Presidente/Sindaco/Sindaco metropolitano - Responsabile del Servizio Finanziario - Organo di revisione); - Fase 5: inviare il documento tramite l'apposito tasto di "Invio Documento" presente al termine della procedura guidata. A questo punto il sistema web rilascera' una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio e attestante che la certificazione risulta nello stato di "inviato e protocollato". Gli enti possono verificare il corretto invio della certificazione digitale, andando sulla funzione "Certificazione digitale" e verificando che il campo "stato" finale del documento riporti la dicitura "inviato e protocollato". Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e ai controlli preventivi effettuati sono consultabili sul Manuale Utente dell'applicativo disponibile sul sistema web all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it. Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica "assistenza.cp@mef.gov.it". Si precisa che la funzione di acquisizione della certificazione e' disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze del monitoraggio del pareggio di bilancio al 31 dicembre 2018. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso tali dati non potranno acquisire il modello della certificazione se non dopo aver comunicato via web le informazioni relative al monitoraggio dell'anno 2018. C. RITARDATO INVIO DELLA CERTIFICAZIONE E NOMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA Gli enti locali che non provvedono a trasmettere telematicamente la certificazione nei tempi previsti dalla legge sono ritenuti inadempienti all'obbligo del pareggio di bilancio 2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016 e, pertanto, sono assoggettati alle sanzioni di cui al comma 475, lettere c) e seguenti, del predetto articolo. Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il 30 maggio 2019 si applica, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, la sola sanzione di cui al comma 475, lettera e), dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. I dodici mesi di cui al periodo precedente decorrono dalla data di invio della certificazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi del citato articolo 1, comma 471, comunica al Ministero dell'interno l'elenco degli enti inadempienti all'invio della certificazione alla data del 30 maggio 2019, al fine di sospendere, sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti relative all'anno successivo a quello di riferimento. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2018 di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (a partire dal 31 maggio 2019), in caso di mancata trasmissione della certificazione da parte dell'ente locale, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento, pena la decadenza dal ruolo di revisore, e a trasmettere telematicamente, previa sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i successivi trenta giorni (entro il 29 giugno 2019). Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 475, lettere c) e seguenti, dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, a partire dal 31 maggio 2019 e sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta, sono sospese tutte le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento (ai sensi del comma 471, ultimo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016). Qualora la certificazione sia trasmessa a cura del commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2018 (entro il 29 giugno 2019), trovano applicazione le sole sanzioni di cui alle lettere e) ed f) del citato comma 475 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, tenendo conto della gradualita' di cui al comma 476 (divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato e versamento al bilancio dell'ente del 10 per cento delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza spettanti, nell'esercizio della violazione, al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta); Per la compilazione e l'invio telematico dei prospetti della certificazione, si rinvia al dettaglio tecnico fornito ai precedenti paragrafi A e B, precisando che la certificazione deve essere firmata digitalmente esclusivamente dal commissario ad acta. Decorsi i termini previsti al comma 473 (a partire dal 30 giugno 2019), in caso di mancata trasmissione da parte del commissario ad acta della certificazione, continuano a trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 475, lettere c) e seguenti, dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 e la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti relative all'anno successivo a quello di riferimento da parte del Ministero dell'interno. Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa con le scadenze degli adempimenti e le relative conseguenze sanzionatorie riferite al ritardato invio della certificazione di cui all'articolo 1, commi 470, 471, 473, 475 e 476, della legge n. 232 del 2016. Parte di provvedimento in formato grafico D. OBBLIGO DI INVIO DI UNA NUOVA CERTIFICAZIONE Il comma 473 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 impone la corrispondenza tra i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 466 e le risultanze del rendiconto di gestione. Infatti, nel caso in cui la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti locali sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno, prorogato di diritto al 1° luglio 2019. Ne consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto della gestione, modifichi i dati gia' trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, e' tenuto a rettificare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 1° luglio 2019, i dati del monitoraggio al 31 dicembre 2018 presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione attestante il miglioramento o il peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466, con le modalita' sopra richiamate. Decorso il termine previsto dal comma 473 (a partire dal 2 luglio 2019), gli enti locali sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo nel caso in cui essi rilevino, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466 (articolo 1, comma 474, della legge n. 232 del 2016). Le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto da parte degli enti locali e, comunque, non oltre il 30 giugno 2019, prorogato di diritto al 1° luglio 2019, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'aggiornamento dei dati al 31 dicembre 2018 contenuti nel file excel del monitoraggio semestrale, per ciascun ente locale ricadente nel territorio, al fine di renderli conformi alle risultanze dei rendiconti di gestione. Al riguardo, si segnala che, al fine di agevolare gli enti nelle attivita' di verifica e aggiornamento dei dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo e le risultanze del rendiconto di gestione, verra' reso disponibile un "modello di controllo della congruenza dei dati". Tale modello mettera' a confronto - evidenziando eventuali scostamenti - i dati inseriti nel modello del monitoraggio riferito al 31 dicembre 2018 (MONIT/18) e le informazioni riferite al rendiconto di gestione 2018, trasmesse, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Si rammenta che gli enti locali che non rispettano il termine previsto per l'approvazione del rendiconto e il termine di trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione del rendiconto, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, non possono procedere, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge n. 113 del 2016, ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresi' divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. L'applicazione della sanzione decorre dal giorno successivo a quello dei termini previsti per l'approvazione del rendiconto di gestione e per l'invio delle relative informazioni alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministro dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011. Certif. 2018 PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2018 Parte di provvedimento in formato grafico