Art. 2 
 
           Modalita' per la concessione dell'anticipazione 
 
  1.  L'anticipazione  concessa  a  ciascun   ente   richiedente   e'
determinata,  nel  limite  della  misura  massima  complessiva  di 20
milioni di euro e di 300,00 euro per abitante, cosi'  come  previsto,
dal citato art. 1, comma 907 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  2. L'anticipazione richiesta e'  erogata,  mediante  operazione  di
giro Fondi sulla contabilita'  speciale,  sotto  conto  infruttifero,
intestata  all'ente  locale,  in  un'unica  soluzione   ed   imputata
contabilmente nella accensione prestiti (codice Siope 5311  «Mutui  e
prestiti ed enti del settore pubblico»).