Art. 2 Modalita' per la concessione dell'anticipazione 1. L'anticipazione concessa a ciascun ente richiedente e' determinata, nel limite della misura massima complessiva di 20 milioni di euro e di 300,00 euro per abitante, cosi' come previsto, dal citato art. 1, comma 907 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 2. L'anticipazione richiesta e' erogata, mediante operazione di giro Fondi sulla contabilita' speciale, sotto conto infruttifero, intestata all'ente locale, in un'unica soluzione ed imputata contabilmente nella accensione prestiti (codice Siope 5311 «Mutui e prestiti ed enti del settore pubblico»).