Art. 3 
 
          Modalita' per la restituzione dell'anticipazione 
 
  1. L'anticipazione ricevuta dai comuni di cui all'Allegato  A,  che
forma parte integrante del presente decreto, deve essere  restituita,
ai sensi del comma  907  dell'art.  1  della  gia'  citata  legge  30
dicembre 2018, n. 145, in parti uguali, entro il 30  settembre  2020,
2021 e 2022. 
  2. In caso di mancato versamento entro il termine di cui  al  primo
comma, e' disposto, da parte dell'Agenzia delle entrate, il  recupero
delle somme nei  confronti  del  comune  inadempiente,  all'atto  del
pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria di cui all'art.
13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e  successive
modificazioni. 
  3.  La  restituzione  dell'anticipazione  e'  effettuata   mediante
operazione  di  girofondi  sulla   apposita   contabilita'   speciale
intestata al Ministero dell'interno. 
  Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei  conti  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 20 febbraio 2019 
 
                                         Il direttore centrale: Verde 

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2019 
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa,  reg.ne  succ.  n.
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