Art. 3 Modalita' per la restituzione dell'anticipazione 1. L'anticipazione ricevuta dai comuni di cui all'Allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, deve essere restituita, ai sensi del comma 907 dell'art. 1 della gia' citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, in parti uguali, entro il 30 settembre 2020, 2021 e 2022. 2. In caso di mancato versamento entro il termine di cui al primo comma, e' disposto, da parte dell'Agenzia delle entrate, il recupero delle somme nei confronti del comune inadempiente, all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. 3. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata mediante operazione di girofondi sulla apposita contabilita' speciale intestata al Ministero dell'interno. Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 febbraio 2019 Il direttore centrale: Verde Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2019 Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 597