Art. 4 
 
  1.  Il  MIUR  disporra',  su  richiesta  di  ciascun  beneficiario,
l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art.  1,  come  previsto
dalle «National Eligibility  Criteria»,  nella  misura  dell'80%  del
contributo ammesso, nel caso di soggetti  pubblici,  con  riferimento
alla quota nazionale ed alla quota comunitaria dell'agevolazione. 
  2. Il beneficiario Universita' di Bologna «Alma Mater Studiorum»  -
Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali  (BIGEA),
si  impegnera'  a  fornire  dettagliate  rendicontazioni   ai   sensi
dell'art.  16  del  decreto  ministeriale  n.  593/2016,  oltre  alla
relazione  conclusiva  del  progetto,  obbligandosi,  altresi',  alla
restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in
sede di verifica finale, nonche' di economie di progetto. 
  3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessita', potra' procedere, nei
confronti  del  beneficiario  alla  revoca  delle  agevolazioni,  con
contestuale recupero delle somme erogate anche  attraverso  il  fermo
amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale  compensazione  con  le
somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo  presso
questa o altra amministrazione.