Art. 18. Consiglio degli studenti 1. Il consiglio degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi centrali di governo e delle strutture del Politecnico, relativamente alla didattica e al diritto allo studio. 2. Il consiglio, in particolare: a. propone regole generali per lo svolgimento delle attivita' autogestite dagli studenti nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero, per le quali elabora i criteri di utilizzo, delibera sull'impiego delle risorse destinate alle finalita' di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, ed esprime parere obbligatorio sull'impiego delle risorse destinate da altri enti pubblici ai servizi agli studenti; b. concorre a predisporre strumenti atti a valutare i servizi didattici e a formulare proposte in materia di organizzazione delle attivita' didattiche, dei servizi didattici complementari o integrativi e dei servizi di tutorato e di diritto allo studio; c. promuove e attua rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei; d. esprime parere, limitatamente agli argomenti di sua competenza, sui regolamenti di cui all'art. 8, comma 3, lettere a), b), d) ed f) nonche' su ogni altro regolamento inerente la didattica, servizi agli studenti e diritto allo studio; e. esprime parere in merito alla disciplina degli accessi ai corsi di studio; f. esprime parere in merito alla programmazione triennale e strategica, per quanto di competenza; g. esprime parere sul budget previsionale, annuale e triennale, previsti dalle norme vigenti, per quanto di sua competenza; h. esprime parere sui provvedimenti relativi alle tasse e contributi a carico degli studenti. 3. Il consiglio e' costituito da componenti di diritto e da componenti elettivi. Sono componenti di diritto: i rappresentanti degli studenti in seno al senato accademico e ai consigli di amministrazione del Politecnico e dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio nonche' alle giunte di dipartimento. Sono membri elettivi: i rappresentanti di ciascun corso di studio in ragione di uno per i corsi di studio con un numero di iscritti fino a mille, e due per i corsi di studio con un numero di iscritti superiore a mille. Sono inoltre membri elettivi quattro studenti di dottorato di ricerca eletti dagli stessi. 4. Il consiglio viene rinnovato ogni due anni. 5. Il consiglio elegge, nel proprio seno, un presidente.