Art. 2 Soggetto erogatore 1. Agli oneri di cui all'art. 1 provvede, ai sensi dell'art. 7, del comma 2-quinquies, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, l'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale a valere sulle proprie risorse di bilancio. 2. L'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale individua, con apposito avviso pubblicato sul proprio sito internet, i termini e le modalita' di presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario del contributo in parola. 3. La medesima Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale stabilisce, altresi', con apposito provvedimento, le modalita' svolgimento dei monitoraggi e dei controlli per il riconoscimento del contributo stesso.