Art. 2 
 
                         Soggetto erogatore 
 
  1. Agli oneri di cui all'art. 1 provvede, ai sensi dell'art. 7, del
comma 2-quinquies, del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,
l'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale  a  valere
sulle proprie risorse di bilancio. 
  2. L'Autorita' di  sistema  portuale  del  Mar  Ligure  occidentale
individua, con apposito avviso pubblicato sul proprio sito  internet,
i termini e le modalita' di presentazione della domanda da parte  del
soggetto beneficiario del contributo in parola. 
  3. La  medesima  Autorita'  di  sistema  portuale  del  Mar  Ligure
occidentale stabilisce,  altresi',  con  apposito  provvedimento,  le
modalita'  svolgimento  dei  monitoraggi  e  dei  controlli  per   il
riconoscimento del contributo stesso.