Art. 3 
 
                        Soggetto beneficiario 
 
  1. Il contributo di cui al  citato  art.  7,  comma  2-quater,  del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, e' riconosciuto  all'impresa
concessionaria del servizio ferroviario portuale di manovra nel porto
di Genova Sampierdarena al verificarsi delle seguenti condizioni: 
    a) incremento, su base trimestrale, del numero dei treni completi
con  origine  e  destinazione   nel   bacino   portuale   di   Genova
Sampierdarena, rispetto a quelli  movimentati  nello  stesso  periodo
dell'anno precedente; 
    b)  a  parita'  di  infrastrutture  portuali,  determinazione  di
maggiori oneri relativi alle attivita' di  manovra  conseguenti  alla
movimentazione delle tradotte eccedenti le 10 unita' giornaliere. 
  2. Il contributo viene fissato nel limite massimo di 200  euro  per
ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le 10 unita'. 
  3. Il contributo ha  una  durata  complessiva  di  tredici  mesi  a
partire dall'entrata in vigore della legge 16 novembre 2018, n. 130.