Art. 3 Soggetto beneficiario 1. Il contributo di cui al citato art. 7, comma 2-quater, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, e' riconosciuto all'impresa concessionaria del servizio ferroviario portuale di manovra nel porto di Genova Sampierdarena al verificarsi delle seguenti condizioni: a) incremento, su base trimestrale, del numero dei treni completi con origine e destinazione nel bacino portuale di Genova Sampierdarena, rispetto a quelli movimentati nello stesso periodo dell'anno precedente; b) a parita' di infrastrutture portuali, determinazione di maggiori oneri relativi alle attivita' di manovra conseguenti alla movimentazione delle tradotte eccedenti le 10 unita' giornaliere. 2. Il contributo viene fissato nel limite massimo di 200 euro per ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le 10 unita'. 3. Il contributo ha una durata complessiva di tredici mesi a partire dall'entrata in vigore della legge 16 novembre 2018, n. 130.