Art. 2 Realizzazione dei progetti 1. I progetti, destinati in via prioritaria al finanziamento di campagne informative riguardanti l'accessibilita' ai servizi di trasporto per le persone con disabilita' o a mobilita' ridotta, possono essere realizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, con le risorse di cui all'art. 3.