Art. 2 
 
                     Realizzazione dei progetti 
 
  1. I progetti, destinati in via  prioritaria  al  finanziamento  di
campagne  informative  riguardanti  l'accessibilita'  ai  servizi  di
trasporto per le persone  con  disabilita'  o  a  mobilita'  ridotta,
possono essere realizzati dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e dalle regioni, con le risorse di cui all'art. 3.