Art. 4 Attivita' di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, sulla base di quanto comunicato dall'Autorita' di regolazione dei trasporti, effettua la ricognizione delle entrate, ai fini del finanziamento dei progetti di cui agli articoli 1 e 2, e provvede alla successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di spesa. 2. Nell'ambito del Dipartimento di cui al comma 1, la Direzione generale per la sicurezza stradale provvede alla predisposizione dei progetti di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche', entro la fine di ogni anno, all'erogazione alle regioni delle somme di loro spettanza, all'esito della riassegnazione delle risorse, di cui al medesimo comma 1. 3. Annualmente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alla Conferenza Stato-Regioni la relazione illustrativa dei progetti realizzati nel corso dell'anno precedente sia da parte delle regioni che da parte dello Stato.