Art. 4 
 
                Attivita' di competenza del Ministero 
                delle infrastrutture e dei trasporti 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale,
sulla base di quanto comunicato  dall'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti, effettua  la  ricognizione  delle  entrate,  ai  fini  del
finanziamento dei progetti di cui agli articoli 1  e  2,  e  provvede
alla successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di spesa. 
  2. Nell'ambito del Dipartimento di cui al  comma  1,  la  Direzione
generale per la sicurezza stradale provvede alla predisposizione  dei
progetti di competenza  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, nonche', entro la fine di ogni anno,  all'erogazione  alle
regioni delle somme di loro spettanza, all'esito della riassegnazione
delle risorse, di cui al medesimo comma 1. 
  3. Annualmente, il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
trasmette alla Conferenza Stato-Regioni la relazione illustrativa dei
progetti realizzati nel corso dell'anno precedente sia da parte delle
regioni che da parte dello Stato.