Art. 5 
 
                Attivita' di competenza delle regioni 
 
  1. Le regioni, ai fini della relazione annuale di cui  all'art.  4,
presentano entro il primo trimestre di ogni anno al  Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti,  i  progetti  realizzati  nel  corso
dell'anno precedente. 
 
    Roma, 19 febbraio 2019 
 
                                               Il Ministro: Toninelli 

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2019 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 394