Art. 5 Attivita' di competenza delle regioni 1. Le regioni, ai fini della relazione annuale di cui all'art. 4, presentano entro il primo trimestre di ogni anno al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i progetti realizzati nel corso dell'anno precedente. Roma, 19 febbraio 2019 Il Ministro: Toninelli Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 394