(Allegato)
                                                             Allegato 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
DISPOSIZIONI IN MATERIA  DI  ORGANIZZAZIONE,  PROCEDURE  E  CONTROLLI
                INTERNI VOLTI A PREVENIRE L'UTILIZZO 
            DEGLI INTERMEDIARI A FINI DI RICICLAGGIO E DI 
                    FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 
 
 
                      DISPOSIZIONI PRELIMINARI 
 
Fonti normative 
 
  La materia e' disciplinata: 
  ‒ dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato
dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e, in particolare: 
    • dall'art. 7, comma 1, lettera a), che  attribuisce  alla  Banca
d'Italia  il  potere  di   emanare   disposizioni   in   materia   di
organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata  verifica
della clientela; 
    • dall'art. 15, che attribuisce alla Banca  d'Italia  il  compito
di: 
      (i)  dettare  criteri  e  metodologie  per   l'analisi   e   la
valutazione dei rischi di riciclaggio cui i soggetti  obbligati  sono
esposti nell'esercizio della loro attivita' (articolo 15, comma 1); 
      (ii) individuare le categorie di soggetti obbligati per i quali
non si applicano le disposizioni in materia  di  autovalutazione  del
rischio  di  riciclaggio,  in  considerazione  dell'irrilevanza   del
rischio di riciclaggio dell'attivita' svolta ovvero  dell'offerta  di
prodotti  e  servizi  che  presentano  caratteristiche   di   rischio
tipizzate (articolo 15, comma 3); 
    • dall'art. 16, comma 2, che attribuisce alla Banca  d'Italia  il
potere di individuare i requisiti  dimensionali  e  organizzativi  in
base ai  quali  i  soggetti  obbligati  adottano  specifici  presidi,
controlli e procedure per la valutazione e gestione  del  rischio  di
riciclaggio e per l'introduzione di una funzione antiriciclaggio; 
    • dall'art. 43 comma 4, che attribuisce alla  Banca  d'Italia  il
potere di  adottare  disposizioni  sui  requisiti,  le  procedure,  i
sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale, in
coerenza  con  le  previsioni  del  regolamento  delegato   (UE)   n.
1108/2018; 
  ‒ dal regolamento (UE)  2015/847,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante  i  dati  informativi  che
accompagnano i trasferimenti di fondi; 
  ‒ dal regolamento delegato (UE) 2018/1108 della Commissione europea
recante le norme tecniche di  regolamentazione  sui  criteri  per  la
nomina dei punti di contatto centrali per  gli  emittenti  di  moneta
elettronica e i prestatori di servizi di pagamento e  sulle  relative
funzioni. 
  Vengono inoltre in rilievo: 
  ‒ gli orientamenti delle Autorita' di Vigilanza  Europee,  adottati
ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) 2015/847, sulle misure
che i prestatori di servizi di  pagamento  adottano  per  individuare
dati informativi mancanti o incompleti relativi  all'ordinante  o  al
beneficiario nonche' sulle procedure da porre in essere  per  gestire
un trasferimento di  fondi  non  accompagnato  dai  dati  informativi
richiesti. 
 
Destinatari 
 
  Le presenti disposizioni si applicano a: 
    a) le banche; 
    b) le societa' di intermediazione mobiliare (SIM); 
    c) le societa' di gestione del risparmio (SGR); 
    d) le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV); 
    e) le societa' di investimento  a  capitale  fisso,  mobiliare  e
    immobiliare (SICAF); 
    f) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106
    TUB; 
    g) gli istituti di moneta elettronica; 
    h) gli istituti di pagamento; 
    i) le succursali insediate in Italia di  intermediari  bancari  e
    finanziari aventi sede legale e amministrazione  centrale  in  un
    altro paese comunitario o in un paese terzo(1 ) ; 
    j) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di  moneta
    elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale  in  un
    altro Stato membro  tenuti  a  designare  un  punto  di  contatto
    centrale in Italia ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del d.lgs.
    21 novembre 2007, n. 231(2 ) ; 
    k) le societa' fiduciarie iscritte nell'albo  previsto  ai  sensi
    dell'articolo 106 TUB; 
    l) i confidi(3 ) ; 
    m) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo  111
    TUB; 
    n) Poste Italiane S.p.a., per l'attivita' di bancoposta; 
    o) Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. 
    Nelle operazioni di  cartolarizzazione  di  crediti  disciplinate
    dalla legge 30 aprile 1999, n. 130,  gli  obblighi  di  cui  alle
    presenti  disposizioni  sono  assolti   dai   soggetti   di   cui
    all'articolo 2, comma 6, della medesima legge. 
 
 -------- 
 (1 ) Le disposizioni di cui alla Parte Seconda e alla Parte Settima,
 sezione VII, trovano applicazione  con  riferimento  agli  esponenti
 delle succursali. 
 
 -------- 
 (2 ) Le disposizioni di cui alla Parte Seconda non si  applicano  ai
 destinatari di cui alla lettera j). 
 
 -------- 
 (3  )  Il  riferimento  e'  da  intendersi   ai   confidi   previsti
 dall'articolo 155 del T.U.,  nel  testo  precedente  all'entrata  in
 vigore del Titolo III del d.lgs. 141/2010. 
 
 
Definizioni 
 
    Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per: 
  1)  "agenti  in  attivita'  finanziaria":   gli   agenti   iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 128-quater, commi 2 e 6, del TUB; 
  2) "Autorita'": le Autorita' di cui al Titolo I, Capo II del d.lgs.
231/2007; 
  3) "controlli  di  linea":  controlli  effettuati  dalle  strutture
operative (ad es., controlli di  tipo  gerarchico,  sistematici  e  a
campione), anche attraverso unita' dedicate esclusivamente a  compiti
di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative,
ovvero  eseguiti  nell'ambito  del  back  office,  incorporati  nelle
procedure  informatiche  e  diretti   ad   assicurare   il   corretto
svolgimento delle operazioni; 
  4) "decreto antiriciclaggio": il decreto  legislativo  21  novembre
2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 90, recante l'attuazione della direttiva  (UE)  2015/849  relativa
alla  prevenzione  dell'uso  del  sistema  finanziario  a  scopo   di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose  e  di  finanziamento
del terrorismo; 
  5)   "destinatari":   i   soggetti   destinatari   delle   presenti
disposizioni indicati nel paragrafo "destinatari"; 
  6) "direttiva antiriciclaggio":  la  direttiva  (UE)  2015/849  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  20  maggio  2015,  come
modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, relativa  alla  prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei  proventi
di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo; 
  7) "funzioni aziendali di controllo": la funzione  antiriciclaggio,
la funzione di conformita' alle norme (compliance),  la  funzione  di
controllo dei rischi (risk management  function)  e  la  funzione  di
revisione interna (internal audit); 
  8) "gruppo": il gruppo  bancario  di  cui  all'articolo  60  TUB  e
disposizioni applicative, il gruppo finanziario di  cui  all'articolo
109 TUB e disposizioni applicative, il gruppo di cui all'articolo  11
TUF e disposizioni applicative nonche', fuori da  questi  casi  e  se
destinatarie delle presenti disposizioni, le societa'  controllate  e
controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; 
  9) "paesi comunitari": paesi  appartenenti  allo  Spazio  economico
europeo; 
  10) "paesi terzi": paesi non  appartenenti  allo  Spazio  economico
europeo; 
  11) "personale": i dipendenti e coloro che comunque  operano  sulla
base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione
aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
  12) "rischio di riciclaggio": il rischio derivante dalla violazione
di previsioni  di  legge,  regolamentari  e  di  autoregolamentazione
funzionali alla prevenzione  dell'uso  del  sistema  finanziario  per
finalita' di  riciclaggio,  di  finanziamento  del  terrorismo  o  di
finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione  di
massa, nonche' il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio
e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di
sviluppo delle armi di distruzione di massa; 
  13) "soggetti  convenzionati  e  agenti":  gli  operatori  comunque
denominati, diversi dagli agenti in attivita' finanziaria, di  cui  i
prestatori di servizi di pagamento e gli  istituti  emittenti  moneta
elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione
centrale in altro Stato membro, si avvalgono  per  l'esercizio  della
propria attivita' sul territorio della Repubblica italiana; 
  14) "UIF": l'Unita' di Informazione Finanziaria per l'Italia. 
 
Comunicazioni alla Banca d'Italia 
 
  Le  comunicazioni  alla  Banca  d'Italia  previste  dalle  presenti
disposizioni sono indirizzate al Servizio Tutela  della  Clientela  e
Antiriciclaggio, Divisione Verifiche Antiriciclaggio e Usura. 
 
 
                             PARTE PRIMA 
                          PRINCIPI GENERALI 
 
Sezione I. Principio di proporzionalita' 
  Le presenti disposizioni  stabiliscono  i  presidi  in  termini  di
  organizzazione, procedure e controlli  interni  che  i  destinatari
  adottano per il contrasto al riciclaggio  e  al  finanziamento  del
  terrorismo(4 ). Esse integrano e si applicano in modo unitario  con
  le previsioni in materia di assetto di  governo,  organizzazione  e
  controllo interno dettate da altre normative di settore. 
  I  destinatari  applicano  le  presenti  disposizioni  secondo   il
  principio di  proporzionalita',  in  coerenza  con  la  natura,  la
  dimensione, la complessita' dell'attivita' svolta, la  tipologia  e
  la gamma dei servizi prestati.(5 ) 
 
 -------- 
 (4 ) Tutti gli obblighi contenuti nel decreto  antiriciclaggio  sono
 previsti sia per il contrasto al riciclaggio sia  per  la  lotta  al
 finanziamento del terrorismo. Pertanto, nelle presenti  disposizioni
 ogni riferimento alla finalita'  antiriciclaggio  o  al  rischio  di
 riciclaggio va sempre inteso come comprensivo anche della  finalita'
 di  lotta  al  finanziamento  del  terrorismo  o  del   rischio   di
 finanziamento del terrorismo. I destinatari applicano i  presidi  di
 cui alle presenti disposizioni  anche  in  chiave  di  contrasto  al
 finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di
 massa. 
 
 -------- 
 (5 ) Al fine di applicare le presenti disposizioni coerentemente con
 il principio di proporzionalita', i destinatari considerano  almeno:
 il  totale  di  bilancio,  eventualmente  consolidato;  la  presenza
 geografica e il volume di  attivita'  in  ciascuna  area;  la  forma
 giuridica adottata e l'eventuale appartenenza ad un gruppo;  i  tipi
 di attivita' esercitate nonche' la loro natura  e  complessita';  il
 modello di business scelto e  le  strategie  adottate;  il  tipo  di
 struttura organizzativa; la strategia  complessiva  predisposta  per
 l'efficace  gestione  dei  rischi;  gli  assetti  proprietari  e  le
 modalita'  di  finanziamento;  la  tipologia   di   clienti   e   la
 complessita'  dei   prodotti   e   dei   contratti;   le   attivita'
 esternalizzate e i canali di distribuzione utilizzati. 
 
 
Sezione II. Approccio basato sul rischio 
  In applicazione dell'approccio basato sul rischio (cd.  risk  based
approach), i destinatari si dotano di un  assetto  organizzativo,  di
procedure operative e di controllo, nonche'  di  sistemi  informativi
idonei a garantire l'osservanza delle norme di legge e  regolamentari
in  materia  antiriciclaggio,  tenendo  conto  della  natura,   della
dimensione e della complessita' dell'attivita' svolta  nonche'  della
tipologia  e  della  gamma  dei  servizi  prestati.  A  tal  fine,  i
destinatari: 
    a. definiscono una policy motivata che indichi le scelte che essi
in concreto intendono compiere sui vari profili rilevanti in  materia
di assetti organizzativi, procedure e controlli interni (es.  assetto
della funzione antiriciclaggio  nei  gruppi;  eventuale  attribuzione
della delega per il responsabile  delle  segnalazioni  sospette),  di
adeguata verifica (es. misure da adottare in concreto per  l'adeguata
verifica rafforzata o semplificata) e di conservazione dei dati  (cd.
policy antiriciclaggio); 
    b.   svolgono   una   valutazione   complessiva,   periodicamente
aggiornata, della propria esposizione al rischio di riciclaggio  (cd.
autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio),  secondo
quanto previsto dalla Parte Settima; 
    c. adottano le misure ritenute piu' idonee a prevenire il rischio
di riciclaggio, coerenti rispetto alla propria esposizione al rischio
di riciclaggio. 
 
Sezione III. Presidi organizzativi minimi 
  Fermo   l'obbligo   di   calibrare   gli   assetti    organizzativi
antiriciclaggio  secondo  il  principio  di  proporzionalita'  e   di
approccio in  base  al  rischio,  i  destinatari  adottano  almeno  i
seguenti presidi organizzativi minimi: 
    a)  attribuiscono  a  una  funzione  di  controllo  aziendale  la
responsabilita'  di  assicurare  l'adeguatezza,  la  funzionalita'  e
l'affidabilita' dei presidi antiriciclaggio, secondo quanto  previsto
nella Parte Terza, Sezione I (funzione antiriciclaggio); 
    b)  formalizzano  l'attribuzione  della  responsabilita'  per  la
segnalazione delle operazioni sospette secondo quanto previsto  nella
Parte  Terza,  Sezione  II  (responsabile  della  segnalazione  delle
operazioni sospette); 
    c) attribuiscono a una funzione di controllo aziendale il compito
di  verificare  in  modo  continuativo  il   grado   di   adeguatezza
dell'assetto  organizzativo  antiriciclaggio  e  la  sua  conformita'
rispetto alla disciplina, secondo quanto previsto nella Parte  Terza,
Sezione III (funzione di revisione interna). 
  I confidi possono, in ogni caso, attribuire i compiti di  cui  alle
lettere a) e c) a un  amministratore,  purche'  sia  destinatario  di
specifiche deleghe in materia di controlli e non sia destinatario  di
altre deleghe che ne pregiudichino  l'autonomia,  salvo  il  caso  di
amministratore unico. 
 
 
                            PARTE SECONDA 
 GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI A SALVAGUARDIA DEI RISCHI DI RICICLAGGIO 
 
Sezione I. Principi generali 
  I destinatari si dotano di un sistema organizzativo e di  controllo
nonche'  di  strategie,  regole,  risorse,   procedure   e   funzioni
chiaramente  individuate  e  adeguatamente  specializzate  idonee  ad
assicurare l'efficace prevenzione del rischio di riciclaggio. 
  In particolare, essi assicurano: 
    -  l'adozione  di  adeguate  strategie,  politiche,  procedure  e
processi di identificazione, misurazione, valutazione e  monitoraggio
del rischio di riciclaggio, nonche' di misure idonee a  prevenire  il
rischio cui sono esposti; 
    - la chiara definizione, ai diversi livelli, di ruoli, compiti  e
responsabilita',  nonche'  la  predisposizione   di   procedure   per
garantire l'osservanza degli  obblighi  di  adeguata  verifica  della
clientela,  segnalazione  delle  operazioni  sospette,  conservazione
della  documentazione  e  delle  evidenze  dei   rapporti   e   delle
operazioni; 
    - l'istituzione di una  funzione  antiriciclaggio  incaricata  di
sovrintendere all'attivita' di prevenzione e gestione dei  rischi  di
riciclaggio; 
    - un'architettura delle funzioni di  controllo  coordinata  nelle
sue componenti, anche attraverso  idonei  flussi  informativi,  e  al
contempo   coerente   con   l'articolazione   della   struttura,   la
complessita', la dimensione aziendale, la  tipologia  dei  servizi  e
prodotti offerti nonche' con l'entita' del rischio  associabile  alle
caratteristiche della clientela; 
    - un'attivita' di controllo sul rispetto da parte  del  personale
delle procedure interne  e  di  tutti  gli  obblighi  normativi,  con
particolare riguardo all'analisi continuativa dell'operativita' della
clientela, agli obblighi  di  comunicazione  e  segnalazione  e  alla
tutela della riservatezza in materia di segnalazione. 
  Il sistema dei  controlli  interni  e'  in  grado  di  intercettare
prontamente carenze procedurali e dei comportamenti, suscettibili  di
determinare violazioni della normativa. 
  Per  mitigare  il  rischio  di  riciclaggio  e'   fondamentale   il
coinvolgimento degli organi aziendali e il corretto adempimento degli
obblighi che su questi ricadono. In particolare gli organi aziendali,
ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilita', sono tenuti
a: definire politiche aziendali coerenti con i principi e  le  regole
antiriciclaggio;  adottare  linee  di  policy  idonee  a   preservare
l'integrita'  aziendale;  porre  in  atto  misure   organizzative   e
operative idonee  a  evitare  il  rischio  di  riciclaggio;  svolgere
controlli sul rispetto della normativa e sull'adeguato  presidio  dei
rischi. L'articolazione dei compiti  e  delle  responsabilita'  degli
organi aziendali e' chiaramente definita. 
  Le   presenti   disposizioni,   nel   disciplinare   gli    assetti
  organizzativi  necessari  a  prevenire  e  mitigare  i  rischi   di
  coinvolgimento in fatti di riciclaggio,  non  fanno  riferimento  a
  organi aziendali  nominativamente  individuati,  ma  richiamano  le
  funzioni di "supervisione strategica", "gestione" e "controllo"  in
  concreto assegnate agli organi aziendali o  a  loro  componenti  in
  coerenza con la normativa civilistica e di vigilanza.(6 ) 
 
 -------- 
 (6 ) Se la regolamentazione applicabile non prevede una  distinzione
 tra  la  funzione  di  supervisione  strategica  e  la  funzione  di
 gestione, si fa riferimento all'organo di amministrazione. 
 
 
Sezione II. Organo con funzione di supervisione strategica 
  L'organo  con  funzione  di  supervisione  strategica   approva   e
riesamina periodicamente gli indirizzi strategici e le  politiche  di
governo  dei  rischi  connessi  con  il  riciclaggio;   in   aderenza
all'approccio  basato  sul  rischio,  le  politiche   sono   adeguate
all'entita' e alla tipologia dei rischi cui e' concretamente  esposta
l'attivita' del destinatario, come  rappresentati  nel  documento  di
autovalutazione dei rischi. 
  In particolare, l'organo con funzione di supervisione strategica: 
    - approva una policy che illustra  e  motiva  le  scelte  che  il
destinatario compie sui vari profili rilevanti in materia di  assetti
organizzativi, procedure e controlli  interni,  adeguata  verifica  e
conservazione  dei  dati,   in   coerenza   con   il   principio   di
proporzionalita'  e  con  l'effettiva  esposizione  al   rischio   di
riciclaggio (cd. policy antiriciclaggio); 
    -   approva   l'istituzione   della   funzione    antiriciclaggio
individuandone  compiti  e  responsabilita'  nonche'   modalita'   di
coordinamento e di collaborazione con le altre funzioni aziendali  di
controllo; 
    - approva le linee  di  indirizzo  di  un  sistema  di  controlli
interni organico e coordinato, funzionale alla pronta  rilevazione  e
alla gestione del rischio di riciclaggio e  ne  assicura  l'efficacia
nel tempo; 
    - approva  i  principi  per  la  gestione  dei  rapporti  con  la
clientela classificata ad "alto rischio"; 
    -  nomina  e  revoca  il  responsabile  delle   segnalazioni   di
operazioni  sospette  e  il  responsabile  antiriciclaggio,   sentito
l'organo con funzioni di controllo; 
    -  assicura  che  i  compiti  e  le  responsabilita'  in  materia
antiriciclaggio  siano  allocati  in  modo  chiaro   e   appropriato,
garantendo che le funzioni operative  e  quelle  di  controllo  siano
distinte e fornite di risorse  qualitativamente  e  quantitativamente
adeguate; 
    - assicura che sia approntato un sistema  di  flussi  informativi
adeguato, completo e tempestivo verso gli organi aziendali e  tra  le
funzioni di controllo; 
    -  assicura  la  tutela  della  riservatezza  nell'ambito   della
procedura di segnalazione di operazioni sospette; 
    - con cadenza  almeno  annuale,  esamina  le  relazioni  relative
all'attivita' svolta dal responsabile antiriciclaggio e ai  controlli
eseguiti  dalle  funzioni  competenti,  nonche'  il   documento   sui
risultati dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio; 
    - assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in  esito  ai
controlli di  vario  livello  siano  portate  tempestivamente  a  sua
conoscenza e promuove l'adozione di idonee misure  correttive,  delle
quali valuta l'efficacia; 
    - valuta i rischi conseguenti all'operativita'  con  paesi  terzi
associati a  piu'  elevati  rischi  di  riciclaggio,  individuando  i
presidi per attenuarli, di cui monitora l'efficacia. 
 
Sezione III. Organo con funzione di gestione 
  L'organo con funzione di gestione cura l'attuazione degli indirizzi
strategici e delle politiche di governo del  rischio  di  riciclaggio
approvati dall'organo con funzione di supervisione strategica  ed  e'
responsabile per l'adozione di  tutti  gli  interventi  necessari  ad
assicurare  l'efficacia  dell'organizzazione  e   del   sistema   dei
controlli  antiriciclaggio.  Nella  predisposizione  delle  procedure
operative tiene conto delle indicazioni e delle linee  guida  emanate
dalle autorita' competenti e dagli organismi internazionali. 
  L'organo con funzione di gestione definisce e cura l'attuazione  di
un sistema di controlli interni funzionale alla pronta rilevazione  e
alla gestione del rischio di riciclaggio e  ne  assicura  l'efficacia
nel  tempo,   in   coerenza   con   gli   esiti   dell'esercizio   di
autovalutazione dei rischi; assicura che le procedure operative  e  i
sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi
di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti
e delle informazioni. 
  In materia di segnalazione di  operazioni  sospette,  l'organo  con
funzione di gestione definisce e cura l'attuazione di  una  procedura
adeguata alle specificita' dell'attivita',  alle  dimensioni  e  alle
complessita'   del   destinatario,   secondo    il    principio    di
proporzionalita' e l'approccio basato sul rischio. La procedura e' in
grado  di  garantire  certezza  di   riferimento,   omogeneita'   nei
comportamenti, applicazione generalizzata  all'intera  struttura,  il
pieno utilizzo delle informazioni  rilevanti  e  la  ricostruibilita'
dell'iter valutativo. Il  medesimo  organo  adotta,  inoltre,  misure
volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di  riservatezza  della
procedura di segnalazione nonche' strumenti, anche  informatici,  per
la rilevazione delle operazioni anomale. 
  L'organo con funzione di gestione  definisce  e  cura  l'attuazione
delle iniziative e  delle  procedure  necessarie  per  assicurare  il
tempestivo  assolvimento  degli  obblighi   di   comunicazione   alle
Autorita' previsti dalla normativa antiriciclaggio. 
  Inoltre, l'organo con funzione di gestione: 
    - definisce la policy antiriciclaggio sottoposta all'approvazione
dell'organo  con  funzione  di  supervisione  strategica  e  ne  cura
l'attuazione; 
    - definisce e cura l'attuazione di procedure informative volte ad
assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le  strutture
aziendali  coinvolte  e  agli  organi  incaricati  di   funzioni   di
controllo; 
    - definisce e cura l'attuazione delle procedure di  gestione  dei
rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio", in coerenza
con i principi fissati dall'organo di supervisione strategica; 
    - stabilisce  i  programmi  di  addestramento  e  formazione  del
personale sugli obblighi previsti dalla  disciplina  antiriciclaggio;
l'attivita' di formazione deve rivestire carattere di  continuita'  e
sistematicita' e tenere conto dell'evoluzione della normativa e delle
procedure predisposte dal destinatario; 
    - stabilisce  gli  strumenti  idonei  a  consentire  la  verifica
dell'attivita' svolta dal personale in  modo  da  rilevare  eventuali
anomalie  che  emergano,  segnatamente,  nei   comportamenti,   nella
qualita'  delle  comunicazioni  indirizzate  ai  referenti   e   alle
strutture  aziendali  nonche'  nei  rapporti  del  personale  con  la
clientela; 
    - assicura, nei casi di operativita' a distanza (es.,  effettuata
attraverso  canali  digitali),  l'adozione  di  specifiche  procedure
informatiche per il rispetto  della  normativa  antiriciclaggio,  con
particolare riferimento all'individuazione automatica  di  operazioni
anomale. 
 
Sezione IV. Organo con funzione di controllo 
  L'organo con funzione di  controllo  vigila  sull'osservanza  della
normativa  e  sulla  completezza,  funzionalita'  e  adeguatezza  dei
sistemi di controllo antiriciclaggio.  Nell'esercizio  delle  proprie
attribuzioni, si avvale delle strutture interne  per  lo  svolgimento
delle verifiche e degli  accertamenti  necessari  e  utilizza  flussi
informativi   provenienti   dagli   altri   organi   aziendali,   dal
responsabile antiriciclaggio e, ove presenti, dalle altre funzioni di
controllo interno. 
  In tale ambito, l'organo con funzione di controllo: 
    - valuta l'idoneita'  delle  procedure  per  l'adeguata  verifica
della  clientela,  la   conservazione   delle   informazioni   e   la
segnalazione delle operazioni sospette; 
    - analizza i  motivi  delle  carenze,  anomalie  e  irregolarita'
riscontrate e promuove l'adozione delle opportune misure correttive. 
  L'organo con funzione di controllo e' sentito  nelle  procedure  di
nomina  del  responsabile  della  funzione  antiriciclaggio   e   del
responsabile  delle  segnalazioni  di  operazioni  sospette  e  nella
definizione degli elementi dell'architettura complessiva del  sistema
di gestione e controllo del rischio di riciclaggio. 
  Ai sensi dell'art. 46 del  decreto  antiriciclaggio,  i  componenti
dell'organo con funzione di controllo comunicano senza  ritardo  alla
Banca  d'Italia  tutti  i  fatti  di   cui   vengano   a   conoscenza
nell'esercizio  delle  proprie   funzioni   che   possano   integrare
violazioni  gravi  o  ripetute  o  sistematiche   o   plurime   delle
disposizioni di  legge  applicabili  e  delle  relative  disposizioni
attuative. 
 
 
                             PARTE TERZA 
                L'ASSETTO DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO 
 
Premessa 
 
  Un efficace assetto organizzativo antiriciclaggio  si  basa  su  un
ampio coinvolgimento di tutte le strutture operative e delle funzioni
aziendali e sulla chiara definizione dei  compiti  e  responsabilita'
delle stesse. 
  Fondamentale e' il ruolo dei controlli di linea, che  si  avvalgono
di  adeguati  presidi  e  sistemi  informativi,  e  del  responsabile
antiriciclaggio, la cui attivita' da esercitarsi  trasversalmente  su
tutta  l'operativita'  svolta  dal  destinatario,  riguarda  sia   la
verifica della funzionalita' di procedure, strutture e  sistemi,  sia
il supporto e la consulenza sulle scelte gestionali. 
 
Sezione I. La funzione antiriciclaggio 
 
1.1. Inquadramento organizzativo 
  I destinatari istituiscono una  funzione  deputata  a  prevenire  e
contrastare la realizzazione di operazioni di  riciclaggio  (funzione
antiriciclaggio). Essi organizzano la funzione  in  coerenza  con  il
principio  di   proporzionalita';   in   ogni   caso,   la   funzione
antiriciclaggio e' indipendente e dotata di risorse  qualitativamente
e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere, attivabili anche
in autonomia. 
  La funzione antiriciclaggio riferisce direttamente agli organi  con
funzioni di  supervisione  strategica,  gestione  e  controllo  e  ha
accesso a tutte le attivita' del  destinatario  nonche'  a  qualsiasi
informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti. 
  I diversi compiti in cui si  articola  l'attivita'  della  funzione
antiriciclaggio possono essere  affidati  a  strutture  organizzative
distinte, presenti nell'ambito del destinatario, purche' la  gestione
complessiva del rischio  di  riciclaggio  sia  ricondotta  ad  unita'
mediante la nomina di  un  responsabile  con  compiti  di  indirizzo,
coordinamento e supervisione. 
  La funzione puo' essere attribuita alle strutture che  svolgono  le
funzioni di controllo di conformita' o di  risk  management  solo  ad
esito di una  valutazione  dell'idoneita'  di  tale  scelta  rispetto
all'entita' e  alla  tipologia  dei  rischi  di  riciclaggio  che  la
funzione  e'  chiamata   in   concreto   a   gestire.   La   funzione
antiriciclaggio non puo' essere assegnata alla funzione di  revisione
interna. 
  Indipendentemente  dalla  soluzione  organizzativa  prescelta,   il
personale   che   svolge   compiti   riconducibili   alla    funzione
antiriciclaggio    e'     adeguato     per     numero,     competenze
tecnico-professionali e aggiornamento, anche attraverso programmi  di
formazione nel continuo. 
 
1.2. Compiti 
  La funzione antiriciclaggio verifica nel continuo che le  procedure
aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire  e  contrastare
la violazione di norme  antiriciclaggio.  A  tal  fine,  la  funzione
provvede a: 
    - identificare le norme applicabili e valutare  il  loro  impatto
sui processi e le procedure interne; 
    - collaborare alla definizione del sistema dei controlli  interni
e delle procedure finalizzati alla prevenzione  e  al  contrasto  dei
rischi di riciclaggio; 
    - verificare nel continuo l'adeguatezza del processo di  gestione
dei rischi di riciclaggio e l'idoneita'  del  sistema  dei  controlli
interni e delle procedure e proporre  le  modifiche  organizzative  e
procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio  dei  rischi  di
riciclaggio; 
    - condurre, in raccordo con il responsabile delle SOS,  verifiche
sulla funzionalita' del processo di segnalazione e  sulla  congruita'
delle valutazioni  effettuate  dal  primo  livello  sull'operativita'
della clientela; 
    - collaborare alla definizione delle  politiche  di  governo  del
rischio di riciclaggio e delle varie  fasi  in  cui  si  articola  il
processo di gestione di tale rischio; 
    -  condurre,  in  raccordo  con  le  altre   funzioni   aziendali
interessate, l'esercizio annuale di  autovalutazione  dei  rischi  di
riciclaggio a cui e' esposto il destinatario; 
    - prestare supporto e assistenza agli organi aziendali e all'alta
direzione; 
    - valutare in via preventiva il rischio di  riciclaggio  connesso
all'offerta di prodotti e servizi nuovi; 
    -  verificare  l'affidabilita'  del   sistema   informativo   per
l'adempimento degli obblighi di adeguata  verifica  della  clientela,
conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette; 
    - trasmettere mensilmente alla UIF i dati  aggregati  concernenti
l'operativita' complessiva del destinatario; 
    - trasmettere alla UIF, sulla base delle istruzioni dalla  stessa
emanate, le comunicazioni oggettive concernenti operazioni a  rischio
di riciclaggio; 
    - curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali  competenti
in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano  di
formazione,  finalizzato  a  conseguire  un  aggiornamento  su   base
continuativa del personale; 
    - informare tempestivamente gli organi aziendali di violazioni  o
carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti; 
    - predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali  e
all'alta direzione. 
  I destinatari possono assegnare alla  funzione  antiriciclaggio  il
compito  di  svolgere  le  attivita'  di  rafforzata  verifica  della
clientela  nei  soli  casi  in  cui  -  per  circostanze   oggettive,
ambientali o soggettive - e' particolarmente elevato  il  rischio  di
riciclaggio. Se tale compito e' attribuito alle strutture  operative,
il responsabile antiriciclaggio verifica l'adeguatezza  del  processo
di rafforzata verifica condotto dalle strutture di  linea  e  i  suoi
esiti. 
  La funzione  antiriciclaggio  redige  e  trasmette  all'organo  con
funzione  di  gestione  e  a  quello  con  funzione  di  supervisione
strategica    un    documento    che    definisce    dettagliatamente
responsabilita', compiti e modalita'  operative  nella  gestione  del
rischio di riciclaggio (cd. manuale antiriciclaggio). Il documento  -
costantemente aggiornato - e' disponibile e facilmente accessibile  a
tutto il personale. 
  La   funzione   antiriciclaggio   pone   particolare    attenzione:
all'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in  materia  di
obblighi di adeguata verifica  della  clientela  e  di  conservazione
nonche' dei sistemi di  individuazione,  valutazione  e  segnalazione
delle  operazioni  sospette;  all'efficace  rilevazione  delle  altre
situazioni   oggetto   di   obbligo    di    comunicazione    nonche'
all'appropriata conservazione della documentazione e  delle  evidenze
richieste dalla normativa. 
  La funzione  puo'  effettuare,  in  raccordo  con  la  funzione  di
revisione  interna,  controlli  in  loco  su  base  campionaria   per
verificare l'efficacia e la funzionalita' delle stesse e  individuare
eventuali aree di criticita'. 
  Almeno una volta l'anno,  la  funzione  presenta  agli  organi  con
funzione  di  supervisione  strategica,  gestione  e  controllo   una
relazione sulle iniziative adottate, sulle  disfunzioni  accertate  e
sulle   relative   azioni   correttive   da   intraprendere   nonche'
sull'attivita' formativa del personale. Nella relazione  confluiscono
anche i risultati dell'esercizio di autovalutazione condotto ai sensi
della Parte Settima. 
  La funzione collabora con le Autorita' di cui al Titolo I, Capo  II
del decreto antiriciclaggio. 
 
1.3. Il responsabile della funzione 
  Il  responsabile  della  funzione   antiriciclaggio   (responsabile
antiriciclaggio) e'  una  persona  fisica  in  possesso  di  adeguati
requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalita'. 
  Il responsabile antiriciclaggio rientra nel novero dei responsabili
di  funzioni  aziendali  di  controllo.  La  nomina  e   la   revoca,
adeguatamente   motivate,   sono   di   competenza   dell'organo   di
supervisione strategica, sentito l'organo con funzioni di  controllo.
Se coerente con il principio di proporzionalita', la  responsabilita'
della funzione puo' essere attribuita al responsabile della  funzione
di controllo di conformita' o al risk manager. 
  Il responsabile antiriciclaggio riferisce direttamente agli  organi
aziendali, senza restrizioni o intermediazioni. 
  Il  responsabile  antiriciclaggio   e'   collocato   in   posizione
gerarchico-funzionale  adeguata  e  non  puo'  avere  responsabilita'
dirette di aree operative ne' essere  gerarchicamente  dipendente  da
soggetti responsabili di  queste  aree.  Qualora  giustificato  dalle
ridotte  dimensioni  del  destinatario,  la   responsabilita'   della
funzione puo' essere attribuita  ad  un  amministratore  titolare  di
specifiche deleghe in materia di controlli, purche'  privo  di  altre
deleghe   che   ne   pregiudichino   l'autonomia,   salvo   il   caso
dell'amministratore unico. 
  Il personale chiamato a collaborare nella funzione antiriciclaggio,
anche se  inserito  in  aree  operative,  riferisce  direttamente  al
responsabile della funzione per le questioni  attinenti  ai  relativi
compiti. 
  In considerazione  della  rilevanza  dei  compiti  attribuiti  alla
funzione  antiriciclaggio,  i  destinatari  possono  definire   nella
normativa interna ulteriori  presidi  a  tutela  della  stabilita'  e
dell'indipendenza del responsabile. 
 
1.4. Esternalizzazione 
  Lo   svolgimento   dei   controlli   attribuiti    alla    funzione
antiriciclaggio puo' essere affidato a  soggetti  esterni  dotati  di
idonei requisiti in  termini  di  professionalita',  autorevolezza  e
indipendenza. La responsabilita' per la corretta gestione dei  rischi
di riciclaggio resta, in ogni caso, in capo ai destinatari,  i  quali
sono tenuti a presidiare i rischi derivanti dalle scelte effettuate e
mantenere  le  competenze  tecniche  e  gestionali   necessarie   per
monitorare nel continuo le attivita' affidate a soggetti esterni. 
  In  caso  di   esternalizzazione,   i   destinatari   nominano   un
responsabile interno alla funzione antiriciclaggio con il compito  di
verificare  il  corretto  svolgimento  del  servizio  da  parte   del
fornitore e adottano le cautele organizzative necessarie a  garantire
il mantenimento dei poteri di indirizzo e controllo  da  parte  degli
organi aziendali. 
  La  decisione   di   ricorrere   all'esternalizzazione   non   deve
pregiudicare la qualita' del sistema  dei  controlli.  I  destinatari
formalizzano un accordo di esternalizzazione  con  il  fornitore  che
definisca almeno: 
    - i rispettivi diritti e obblighi; i livelli di servizio  attesi,
espressi in termini oggettivi e misurabili, nonche'  le  informazioni
necessarie per la verifica del loro rispetto; gli eventuali conflitti
di interesse  e  le  opportune  cautele  per  prevenirli  o,  se  non
possibile, attenuarli; la  durata  dell'accordo  e  le  modalita'  di
rinnovo nonche' gli impegni reciproci connessi con l'interruzione del
rapporto; 
    - la frequenza minima dei flussi informativi  nei  confronti  del
responsabile interno e degli organi aziendali  e  delle  funzioni  di
controllo, fermo restando l'obbligo di corrispondere  tempestivamente
a qualsiasi richiesta di informazioni e di consulenza; 
    - gli  obblighi  di  riservatezza  delle  informazioni  acquisite
nell'esercizio della funzione; 
    - la possibilita' di  rivedere  le  condizioni  del  servizio  al
verificarsi   di   modifiche   normative   o   nell'operativita'    e
nell'organizzazione del destinatario; 
    - la possibilita' per il destinatario, le Autorita' di  Vigilanza
e la UIF di accedere alle informazioni utili e ai locali in cui opera
il fornitore di servizi per l'attivita' di monitoraggio, supervisione
e controllo. 
  Ferme  restando  le  specifiche  previsioni  sull'esternalizzazione
nell'ambito  dei  gruppi,  non  e'  coerente  con  il  principio   di
proporzionalita'  l'esternalizzazione  dei  compiti  attribuiti  alla
funzione antiriciclaggio da  parte  dei  destinatari  che  presentano
significative dimensioni e complessita' operativa. 
  La funzione antiriciclaggio  e'  parte  integrante  delle  funzioni
aziendali di controllo. Pertanto, i destinatari applicano le presenti
disposizioni congiuntamente a quelle della Banca d'Italia in  materia
di esternalizzazione o delega delle funzioni aziendali di controllo a
cui essi sono soggetti. 
 
1.5. Rapporti con altre funzioni aziendali 
  La  funzione  antiriciclaggio  collabora  con  le  altre   funzioni
aziendali (es. funzione di controllo  di  conformita',  la  revisione
interna, area legale, organizzazione, gestione  dei  rischi,  risorse
umane, sistemi informativi) per sviluppare le proprie metodologie  di
gestione  del  rischio  in  modo  coerente   con   le   strategie   e
l'operativita'  aziendale,  e  realizzare  processi   conformi   alla
normativa. 
  L'adeguatezza e l'efficacia  della  funzione  antiriciclaggio  sono
sottoposte a verifica periodica da parte della revisione interna. 
 
1.6. Comunicazioni 
  I destinatari trasmettono alla Banca d'Italia: 
  a. entro 20 giorni dalla relativa delibera, la decisione di  nomina
  o di revoca del responsabile della funzione antiriciclaggio(7 ); 
  b. entro il 30 aprile di ciascun anno, la relazione della  funzione
  antiriciclaggio, che include  l'esercizio  di  autovalutazione  dei
  rischi. 
 
 -------- 
 (7  )  I  destinatari  assolvono  agli  obblighi  di   comunicazione
 attraverso la procedura segnalazione  organi  sociali  (cd.  OR.SO.)
 disciplinata dalla Comunicazione della Banca d'Italia del  7  giugno
 2011, quando applicabile. 
 
 
Sezione II. Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette 
  Ai  sensi  dell'articolo  36  del   decreto   antiriciclaggio,   il
responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette  (SOS)  e'  il
legale  rappresentante  del  destinatario  ovvero  un  delegato   del
destinatario; la delega puo' essere conferita anche  al  responsabile
della funzione  antiriciclaggio.  Il  conferimento  della  delega  e'
deliberato  dall'organo  con  funzione  di  supervisione  strategica,
sentito l'organo con funzione di controllo. Nel caso  di  succursale,
il responsabile delle  segnalazioni  di  operazioni  sospette  e'  il
legale rappresentante della stessa, salva la possibilita' di delega a
un membro del personale  della  succursale.  Se  i  destinatari  sono
tenuti  all'istituzione  di  un  punto  di  contatto   centrale,   il
responsabile delle SOS coincide in ogni caso con il responsabile  del
punto di contatto centrale (articolo 36 del decreto antiriciclaggio). 
  I destinatari assicurano che  il  responsabile  delle  SOS  sia  in
possesso di  adeguati  requisiti  di  indipendenza,  autorevolezza  e
professionalita' e svolga  la  propria  attivita'  con  autonomia  di
giudizio e nel rispetto degli obblighi di riservatezza  previsti  dal
decreto antiriciclaggio, anche nei confronti degli esponenti e  delle
altre funzioni aziendali. 
  Il ruolo del responsabile delle SOS e' adeguatamente formalizzato e
reso noto all'interno della struttura e presso la rete  distributiva.
La nomina e la  revoca  del  medesimo  responsabile  sono  comunicate
tempestivamente alla UIF con le modalita' dalla stessa indicate. 
  Il responsabile delle SOS non ha responsabilita'  dirette  in  aree
operative ne' e' gerarchicamente dipendente da soggetti  appartenenti
a queste aree. La delega non puo' essere  conferita  al  responsabile
della funzione  di  revisione  interna  ne'  a  soggetti  esterni  al
destinatario, salvo quanto previsto per i gruppi (cfr. Parte  Quarta,
Sezione II). Presso i destinatari di rilevanti dimensioni  la  delega
puo' essere attribuita a piu' di un soggetto, con  individuazione  di
criteri che assicurino  il  coordinamento  e  la  condivisione  delle
informazioni tra i delegati. 
  In  base  alle  procedure   organizzative   interne,   compete   al
responsabile delle SOS: 
  a) valutare, alla  luce  di  tutti  gli  elementi  disponibili,  le
operazioni sospette comunicate dal responsabile della dipendenza o di
altro punto operativo o unita' organizzativa o  struttura  competente
alla gestione concreta dei  rapporti  con  la  clientela  (cd.  primo
livello); 
  b) valutare, alla  luce  di  tutti  gli  elementi  disponibili,  le
operazioni  sospette  di  cui  sia  altrimenti  venuto  a  conoscenza
nell'ambito della propria attivita'; 
  c) trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate, omettendo
l'indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti  nella  procedura
di segnalazione dell'operazione; 
  d) mantenere  evidenza  delle  valutazioni  effettuate  nell'ambito
della procedura, anche in caso di mancato  invio  della  segnalazione
alla UIF. 
  Il responsabile delle segnalazioni:  acquisisce  ogni  informazione
utile dalla struttura che svolge il primo livello  di  analisi  delle
operazioni anomale e dal  responsabile  antiriciclaggio,  ove  i  due
soggetti non coincidano; ha  libero  accesso  ai  flussi  informativi
diretti agli organi e alle strutture aziendali significativi  per  la
prevenzione e il contrasto del riciclaggio (es., richieste  pervenute
dall'autorita' giudiziaria o dagli  organi  investigativi);  utilizza
nelle  valutazioni  anche  eventuali  elementi  desumibili  da  fonti
informative liberamente accessibili. Il  responsabile  delle  SOS  e'
tenuto a conoscere e applicare con rigore  ed  efficacia  istruzioni,
schemi  e  indicatori  emanati  dalla  UIF;  svolge   un   ruolo   di
interlocuzione  con  la  UIF  e  corrisponde   tempestivamente   alle
eventuali richieste di approfondimento provenienti dalla stessa. 
  Il responsabile delle SOS  comunica,  con  modalita'  organizzative
idonee ad assicurare  il  rispetto  degli  obblighi  di  riservatezza
previsti  dal  decreto   antiriciclaggio,   l'esito   della   propria
valutazione al soggetto responsabile di primo  livello  che  ha  dato
origine alla segnalazione. 
  Nel rispetto degli obblighi di riservatezza  previsti  dal  decreto
antiriciclaggio sull'identita' dei soggetti che prendono  parte  alla
procedura di segnalazione delle operazioni, il responsabile delle SOS
fornisce ‒ anche attraverso l'utilizzo di idonee basi  informative  ‒
informazioni sui nominativi dei clienti oggetto  di  segnalazione  di
operazioni sospette ai responsabili delle  strutture  competenti  per
l'attribuzione o l'aggiornamento del profilo di rischio  dei  clienti
stessi. 
 
Sezione III. La funzione di revisione interna 
  La funzione di revisione interna verifica in modo  continuativo  il
grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale  e  la  sua
conformita' rispetto alla disciplina di riferimento  e  vigila  sulla
funzionalita' del complessivo sistema dei controlli interni. 
  La  funzione  attraverso  controlli  sistematici,  anche  di   tipo
ispettivo, verifica tra l'altro: 
    - il costante rispetto dell'obbligo  di  adeguata  verifica,  sia
nella fase di instaurazione del rapporto sia  nello  svilupparsi  nel
tempo della relazione; 
    - l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati  e
dei documenti, secondo quanto previsto dalla normativa; 
    - l'effettivo grado di coinvolgimento del personale  nonche'  dei
responsabili delle strutture centrali e periferiche,  nell'attuazione
degli obblighi di comunicazione e segnalazione. 
  Gli  interventi,  a  distanza  e   ispettivi,   sono   oggetto   di
pianificazione  per  consentire  che  tutte  le  strutture  operative
periferiche e centrali siano sottoposte a verifica in un congruo arco
di tempo e che le iniziative siano piu' frequenti nei confronti delle
strutture maggiormente esposte ai rischi di riciclaggio  nonche'  con
riferimento ai rapporti con profilo di rischio alto. 
  La funzione di revisione interna svolge interventi di follow-up per
assicurarsi dell'avvenuta adozione degli interventi correttivi  delle
carenze e irregolarita' riscontrate e della loro idoneita' a  evitare
analoghe situazioni. 
  La funzione di revisione interna riporta, almeno annualmente,  agli
organi aziendali informazioni sull'attivita' svolta e sui suoi esiti,
fermo restando il rispetto degli obblighi  di  riservatezza  previsti
dal decreto antiriciclaggio. 
  Se giustificato  in  base  al  principio  di  proporzionalita',  la
responsabilita'  della  funzione  puo'   essere   attribuita   a   un
amministratore, purche' sia destinatario  di  specifiche  deleghe  in
materia di controlli e non sia destinatario di altre deleghe  che  ne
pregiudichino l'autonomia, salvo il caso dell'amministratore unico. 
 
Sezione IV. Presidi in materia di rete distributiva e mediatori 
  Per i servizi  offerti  attraverso  reti  di  agenti  in  attivita'
  finanziaria,  consulenti  finanziari,  soggetti   convenzionati   e
  agenti(8 ) o altri  soggetti  legati  al  destinatario  da  vincoli
  contrattuali (nel prosieguo "rete distributiva"),  il  destinatario
  adotta le precauzioni necessarie ad assicurare  il  rispetto  delle
  disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio da parte  della
  rete distributiva. 
  A tal fine, il destinatario: 
      - indica, nell'ambito dei contratti di collaborazione stipulati
  con gli addetti alla rete distributiva, le  regole  di  condotta  a
  fini antiriciclaggio che  essi  devono  seguire  nello  svolgimento
  dell'attivita' per conto del destinatario; 
      - fornisce agli addetti alla rete  distributiva  gli  strumenti
  operativi e le procedure,  anche  informatiche,  che  li  assistano
  nell'esecuzione delle operazioni e dei relativi adempimenti a  fini
  antiriciclaggio; 
      - appronta programmi di  formazione  specifici  e  periodici  a
  favore della rete distributiva, affinche' gli addetti  abbiano  una
  conoscenza   adeguata   della   normativa    e    delle    connesse
  responsabilita' e siano  in  grado  di  utilizzare  consapevolmente
  strumenti e procedure di ausilio nell'esecuzione degli adempimenti; 
      - monitora  costantemente  il  rispetto  da  parte  della  rete
  distributiva delle regole  di  condotta  antiriciclaggio  stabilite
  dalla normativa e in sede contrattuale; 
      - effettua verifiche periodiche presso i punti operativi  degli
  addetti alla rete distributiva. 
  Quando e' richiesta una  verifica  rafforzata  della  clientela  in
  ragione del piu' elevato rischio di  riciclaggio,  il  destinatario
  interviene a  supporto  della  rete  distributiva  nell'adempimento
  degli   obblighi   previsti   dall'articolo    25    del    decreto
  antiriciclaggio. 
  Nel caso di intervento di un mediatore creditizio, il  destinatario
  puo' avvalersi dei dati e  delle  informazioni  gia'  raccolti  dal
  mediatore, verificando la correttezza  degli  adempimenti  compiuti
  per l'identificazione della clientela e controllando che il  flusso
  informativo sia tempestivamente trasmesso ai fini degli obblighi di
  conservazione. Il destinatario  interrompe  ogni  rapporto  con  il
  mediatore se ha accertato gravi inadempimenti da  parte  di  questo
  nell'esecuzione degli obblighi antiriciclaggio. 
  Le  eventuali  convenzioni  stipulate  tra  il  destinatario  e   i
  mediatori indicano le regole di condotta antiriciclaggio cui questi
  devono attenersi nell'esercizio della propria  attivita';  inoltre,
  prevedono che i mediatori partecipino  periodicamente  ad  adeguate
  iniziative di formazione ed aggiornamento. 
 
 -------- 
 (8 ) I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti  di  moneta
 elettronica italiani e  i  prestatori  di  servizi  di  pagamento  o
 istituti di moneta elettronica comunitari stabiliti  sul  territorio
 della Repubblica  sono  tenuti  a  rispettare  anche  le  specifiche
 previsioni del Capo  V  del  decreto  antiriciclaggio  in  relazione
 all'attivita' svolta attraverso uno o piu' "soggetti convenzionati e
 agenti". 
 
 
Sezione V. La formazione del personale 
  Un'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio presuppone
la piena consapevolezza delle sue finalita', dei  relativi  principi,
degli obblighi e delle responsabilita' aziendali. 
  I destinatari realizzano programmi di addestramento e di formazione
del   personale   sugli    obblighi    previsti    dalla    normativa
antiriciclaggio. 
  L'addestramento  e   la   formazione   assicurano   una   specifica
preparazione del personale a piu' diretto contatto con la clientela e
di quello addetto alla funzione antiriciclaggio. A questi membri  del
personale e' richiesto un continuo aggiornamento sull'evoluzione  dei
rischi  di  riciclaggio  e  sugli  schemi  tipici  delle   operazioni
finanziarie criminali. 
  L'attivita' di addestramento e formazione del personale  e'  svolta
con continuita' e sistematicita', nell'ambito di programmi  organici;
annualmente e' sottoposta all'approvazione dell'organo  con  funzione
di gestione una relazione in ordine all'attivita' di addestramento  e
formazione in materia di normativa antiriciclaggio. 
 
                            PARTE QUARTA 
                 DISPOSIZIONI APPLICABILI AI GRUPPI 
 
  Sezione I. Disposizioni generali 
  Nei gruppi gli indirizzi strategici  in  materia  di  gestione  del
rischio di riciclaggio  e  controlli  antiriciclaggio  sono  adottati
dagli organi aziendali della capogruppo. 
  La  capogruppo  assicura  che  gli  organi  aziendali  delle  altre
societa'  appartenenti  al  gruppo  attuino  nella  propria   realta'
aziendale le strategie  e  le  politiche  di  gruppo.  I  gruppi,  in
particolare,  sviluppano  un  approccio   globale   al   rischio   di
riciclaggio. A tal fine, la capogruppo definisce e approva: 
     a) una metodologia di gruppo per la valutazione  dei  rischi  di
riciclaggio conforme a quella indicata nella Parte Settima; 
     b) procedure formalizzate di coordinamento e condivisione  delle
informazioni rilevanti fra le societa' appartenenti al gruppo; 
     c) standard generali  in  materia  di  adeguata  verifica  della
clientela, conservazione dei dati  e  individuazione  e  segnalazione
delle operazioni sospette. 
  La capogruppo istituisce una base informativa comune che consenta a
tutte le societa' appartenenti al gruppo di valutare in modo omogeneo
la clientela. 
  La capogruppo  individua  le  soluzioni  organizzative  idonee  per
assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in relazione ai
diversi ambiti di operativita'  e,  nel  contempo,  assicura  che  la
gestione dei rischi tenga conto di tutti gli elementi di  valutazione
e misurazione in possesso delle singole componenti. 
  Nei  gruppi  con  operativita'  transfrontaliera,   la   capogruppo
assicura che le procedure presso le  succursali  e  le  societa'  del
gruppo con sede in paesi  terzi  siano  allineate  agli  standard  di
gruppo e consentano la condivisione delle  informazioni  nel  gruppo,
inclusa la notizia dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospette,
salvo il rispetto dei limiti imposti o  degli  specifici  adempimenti
previsti dall'ordinamento del paese ospitante. 
  Se l'ordinamento del paese ospitante non consente alle succursali e
alle societa' del gruppo ivi stabilite  di  adeguarsi  agli  standard
generali o di condividere le  informazioni  rilevanti  con  le  altre
societa' del gruppo, la capogruppo ne da'  comunicazione  alla  Banca
d'Italia nei termini e con  le  modalita'  previsti  dal  regolamento
delegato della Commissione europea adottato  ai  sensi  dell'articolo
45,  paragrafo  7,  della  direttiva  antiriciclaggio  e  adotta   le
ulteriori misure ivi indicate. 
 
  Sezione II. La funzione antiriciclaggio nei gruppi. 
  Per l'esternalizzazione della funzione antiriciclaggio  all'interno
del gruppo (cd.  modello  accentrato),  i  destinatari  applicano  le
disposizioni in materia di esternalizzazione delle funzioni aziendali
di  controllo  all'interno  del  gruppo  previste   dalla   rilevante
disciplina di settore a cui essi sono eventualmente soggetti. 
  In   mancanza   di   una   disciplina   settoriale,   la   funzione
antiriciclaggio puo' essere esternalizzata alla capogruppo ovvero  ad
altra societa' del gruppo, indipendentemente dalle dimensioni e dalla
complessita'  operativa  del   destinatario,   nel   rispetto   delle
previsioni di cui alla Parte Terza, Sezione I, paragrafo 1.4. 
  Nel caso in cui  i  gruppi  non  ricorrano  al  modello  accentrato
nonche' laddove la funzione antiriciclaggio sia  esternalizzata  solo
da alcune societa' del gruppo, le societa' del gruppo che  non  hanno
esternalizzato la funzione alla capogruppo o ad  altra  societa'  del
gruppo: 
     a. informano, in maniera compiuta e tempestiva, il  responsabile
antiriciclaggio della  capogruppo  o  di  gruppo  degli  esiti  delle
attivita' di controllo effettuate presso la societa' dal responsabile
antiriciclaggio, ove rilevanti per l'attivita' del responsabile della
capogruppo o di gruppo; 
     b. assicurano al responsabile antiriciclaggio della capogruppo o
di gruppo l'accesso a tutte le banche  dati  contenenti  informazioni
utili all'espletamento dei relativi compiti. 
 
  Sezione III. La segnalazione delle operazioni sospette nei gruppi. 
  Le societa' del gruppo con sede  in  Italia  possono  conferire  al
responsabile  delle  segnalazioni  di   operazioni   sospette   della
capogruppo o di altra societa' del  gruppo  con  sede  in  Italia  la
delega di  cui  all'articolo  36  del  decreto  antiriciclaggio  (cd.
modello accentrato); ciascuna delega e' adeguatamente formalizzata  e
resa nota all'interno del gruppo, nonche' tempestivamente  comunicata
alla UIF. 
  Se la delega e' conferita, le operazioni da valutare sono trasmesse
al delegato di gruppo in base ad una procedura caratterizzata  da  un
limitato numero di livelli intermedi  di  analisi  delle  stesse;  va
assicurata celerita', riservatezza e facilita' di  confronto  tra  il
responsabile di primo livello e il delegato. 
  Quest'ultimo  acquisisce,  direttamente  o  per  il  tramite  delle
strutture di volta in volta individuate presso le altre societa'  del
gruppo, tutte le informazioni utili  in  possesso  delle  stesse;  il
delegato di gruppo informa dell'esito della  propria  valutazione  il
responsabile di primo  livello  della  societa'  del  gruppo  che  ha
avviato la procedura di segnalazione. 
  I  gruppi  che,  per  dimensioni   o   articolazione   strutturale,
presentano maggiore complessita', possono designare piu' delegati  di
gruppo (es. ripartendo le deleghe  per  area  geografica  ovvero  per
tipologia di prodotto o servizio  offerto),  ma  comunque  in  numero
contenuto. In tali ipotesi, la capogruppo assicura: 
     a. criteri di ripartizione delle competenze univoci e  coerenti,
in modo da evitare incertezze, sovrapposizioni o lacune; 
     b. una funzione di coordinamento che garantisca l'omogeneita'  e
la coerenza delle procedure e dei criteri di valutazione utilizzati; 
     c.  un'interlocuzione  unitaria   con   le   Autorita'   e,   in
particolare, con la UIF; 
     d. la condivisione tra  i  delegati  di  gruppo  del  patrimonio
informativo  aziendale,  ai  fini  di   un   pieno   utilizzo   delle
informazioni disponibili; 
     e. l'accesso di ciascun delegato alle segnalazioni effettuate  e
a quelle valutate come non meritevoli di trasmissione o in  corso  di
valutazione da parte di altri delegati. 
  Il responsabile delle SOS di gruppo, ai  fini  dell'approfondimento
delle operazioni e dei rapporti anomali in un'ottica  di  gruppo:  i)
puo' acquisire informazioni  dalle  societa'  del  gruppo,  anche  di
quelle  che  non  hanno  conferito  la  delega;   ii)   fornisce   ai
responsabili delle SOS delle  societa'  del  gruppo  le  informazioni
rilevanti sulla clientela comune. 
  La capogruppo assicura che le  societa'  del  gruppo  con  sede  in
Italia o in un altro Stato comunitario consentano  in  ogni  caso  al
responsabile delle SOS della capogruppo o di  gruppo  l'accesso  alle
informazioni  attinenti  alle  segnalazioni  trasmesse  e  a   quelle
ritenute infondate, corredate della motivazione della decisione. 
  Ai sensi dell'articolo 38 del  decreto  antiriciclaggio,  l'accesso
alle  informazioni  avviene  con  modalita'  volte  a  garantire   la
riservatezza  dell'identita'  dei  soggetti  che   partecipano   alla
procedura di segnalazione. 
 
                            PARTA QUINTA 
                DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' 
 
  Sezione I. Servizio di rimessa di denaro (cd. "money transfer') 
  L'attivita' di money transfer  e'  particolarmente  vulnerabile  al
rischio  di  riciclaggio   in   ragione   dell'estesa   ramificazione
territoriale,  dell'occasionalita'  e  della  spersonalizzazione  del
rapporto   con   il   cliente,    della    prevalente    operativita'
transfrontaliera,    dell'elevato    ricorso    al    contante    per
l'effettuazione delle operazioni. 
  I destinatari che prestano l'attivita' di money transfer si  dotano
di idonee procedure informatiche che consentano di: 
     -  monitorare  in  tempo  reale  le  operazioni   effettuate   e
individuare eventuali operazioni anomale o frazionate con riferimento
ai nominativi del richiedente e del  beneficiario  del  trasferimento
dei fondi; 
     -  bloccare  automaticamente  le  transazioni  anomale,   quando
necessario; 
     - aggiornare le  liste  dei  soggetti  destinatari  di  sanzioni
finanziarie internazionali con una frequenza idonea  a  garantire  il
tempestivo  rispetto   degli   adempimenti   previsti   dal   decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109. 
 
  Sezione II. Dati informativi relativi ai trasferimenti di fondi 
  Il   Regolamento   (UE)   2015/847   individua   le    informazioni
sull'ordinante e sul beneficiario che  devono  essere  contenute  nei
messaggi di pagamento (es. bonifici)  e  richiede  ai  prestatori  di
servizi di pagamento di dotarsi di procedure in grado di  individuare
i pagamenti privi delle  necessarie  informazioni  e  di  determinare
quando eseguire, rigettare o sospendere un trasferimento di fondi. 
  Gli Orientamenti congiunti delle Autorita'  di  vigilanza  europee,
adottati in attuazione  del  Regolamento  (UE)  2015/847,  contengono
indicazioni per  agevolare  gli  intermediari  nell'assolvimento  del
compito di: i) individuare i trasferimenti di fondi che rientrano nel
perimetro  di  applicazione  del  Regolamento  (UE)   2015/847;   ii)
sviluppare  e  mantenere  procedure  efficaci   per   individuare   i
trasferimenti privi delle informazioni necessarie; iii)  identificare
i fattori di rischio di riciclaggio da tenere in  considerazione  per
decidere se eseguire, rigettare  o  sospendere  un  trasferimento  di
fondi privo delle informazioni previste. 
  I destinatari tenuti all'applicazione del Regolamento (UE) 2015/847
si  dotano  di  procedure  e  adottano  le  misure   previste   dagli
Orientamenti congiunti. 
  I destinatari inviano alla Banca d'Italia le segnalazioni  previste
dai paragrafi 52, 53, 54 e 55 degli Orientamenti. 
 
  Sezione III. Societa' fiduciarie iscritte  nella  sezione  separata
dell'albo di cui all'articolo 106 del TUB 
  L'attivita'  delle  societa'  fiduciarie  iscritte  nella   sezione
separata dell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, che  comprende
tra  l'altro  l'amministrazione   di   patrimoni   e   l'intestazione
fiduciaria di  pacchetti  azionari,  e'  vulnerabile  al  rischio  di
riciclaggio,  in  quanto  potenzialmente   idonea   a   limitare   la
trasparenza della proprieta' o della gestione di determinati beni. 
  Le  societa'  assicurano  che,  nell'adempimento   degli   obblighi
antiriciclaggio, siano coinvolte tutte le strutture  operative  e  le
funzioni  aziendali,  in  coerenza  con  l'attivita'  svolta  in  via
prevalente dalla societa', con il profilo e le caratteristiche  della
clientela,  con  le  diverse   tipologie   di   beni   conferiti   in
amministrazione fiduciaria. 
  Le peculiarita' del rapporto tra societa'  fiduciarie  e  clientela
richiedono  una  specifica  attenzione  al  momento  della   relativa
instaurazione, potendo in tale fase emergere  elementi  rilevanti  ai
fini dell'individuazione di anomalie. 
  Misure  di  adeguata  verifica  calibrate  sull'intera  durata  del
rapporto  rendono  necessario  che  le  societa'  adottino  strumenti
informativi in grado di organizzare  ed  elaborare,  anche  in  forma
sintetica, tutti i dati utili per monitorare con la massima efficacia
ogni concreto profilo di rischio: informazioni essenziali su  ciascun
cliente  (capacita'  economica,  attivita'   professionale,   profilo
economico    e    finanziario,    ecc.);    motivi    del     ricorso
all'amministrazione fiduciaria; eventuali operazioni  inusuali  poste
in essere; eventuali incongruenze rispetto  al  profilo  economico  o
professionale,  da  valutare  secondo  parametri   sia   quantitativi
(importo e frequenza delle operazioni) sia qualitativi  (tipologia  e
caratteristiche di utilizzo dei servizi). 
  Particolare attenzione va posta alle operazioni condotte e concluse
autonomamente dal fiduciante,  senza  l'intervento  o  il  preventivo
assenso della societa' fiduciaria (cd. operazioni  "franco  valuta"),
anche  nel  caso  in  cui  queste  operazioni  vengano   perfezionate
attraverso il sistema bancario. Le societa', in sede di  stipula  del
contratto  fiduciario,  concordano  per  iscritto  con   il   cliente
modalita'  atte  a  ottenere  la  tempestiva  comunicazione  di  tali
operazioni, nonche' misure idonee ad assicurarne  la  valutazione  da
parte  delle  societa'  fiduciarie  e   la   necessaria   trasparenza
informativa ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio. 
 
                             PARTA SESTA 
         ULTERIORI DISPOSIZIONI PER GLI INTERMEDIARI TENUTI 
           ALL'ISTITUZIONE DEL PUNTO DI CONTATTO CENTRALE 
 
  Sezione I - Premessa 
  Ai sensi della direttiva antiriciclaggio, i prestatori  di  servizi
di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede  legale
in uno Stato membro che operano in un  altro  Stato  UE  possono,  al
ricorrere   di   alcune   condizioni,   considerarsi   stabiliti   in
quest'ultimo, pur senza una succursale. In questi casi,  essi  devono
applicare la disciplina antiriciclaggio dello Stato ospitante. 
  Lo Stato ospitante puo' richiedere  ai  prestatori  di  servizi  di
pagamento e agli istituti di moneta elettronica di istituire un punto
di contatto centrale, nel rispetto delle condizioni  individuate  con
regolamento delegato (UE) n. 1108 del 2018. Al punto di contatto sono
assegnati i compiti previsti dallo stesso regolamento delegato. 
  In attuazione della disciplina europea, il decreto  antiriciclaggio
ha:  i)  incluso  tra  i  destinatari  della  disciplina  italiana  i
prestatori  di  servizi  di  pagamento  e  gli  istituti  di   moneta
elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro
Stato  membro  che  operano  in  Italia  con  uno  o  piu'   soggetti
convenzionati e agenti; ii) imposto l'obbligo ai soggetti sub  i)  di
istituire un punto di contatto centrale. 
  Ai sensi dell'articolo 43, comma 4,  del  decreto  antiriciclaggio,
alla Banca d'Italia e' attribuito il potere di adottare  disposizioni
sui requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del
punto di  contatto  centrale,  in  coerenza  con  le  previsioni  del
regolamento delegato (UE) n. 1108/2018. 
 
  Sezione II - Nomina e compiti del punto di contatto centrale 
  Il destinatario assegna le funzioni del punto di contatto  centrale
a una propria articolazione organizzativa (es. un  ufficio  privo  di
rapporti con la  clientela)  ovvero  a  una  societa'  o  a  un  ente
insediati in Italia. Le funzioni del punto di contatto  centrale  non
possono essere attribuite ad una persona fisica. Il destinatario  che
opera in Italia anche attraverso una succursale designa  quest'ultima
come punto di contatto centrale in relazione  all'attivita'  da  esso
svolta in Italia per il tramite di soggetti convenzionati e agenti. 
  Il destinatario  elegge  domicilio  presso  il  punto  di  contatto
centrale per tutti gli atti, gli obblighi e gli effetti previsti  dal
decreto antiriciclaggio e dalle relative disposizioni attuative. 
  Ai sensi del regolamento delegato, il punto  di  contatto  centrale
svolge i compiti previsti da: 
     - gli articoli 4 e 5 del regolamento delegato.  In  particolare,
ai sensi dell'articolo 4, lettera f), il punto di  contatto  centrale
rappresenta il destinatario nelle comunicazioni con la Banca d'Italia
e la UIF; 
  - l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (9 ). 
  Il destinatario assicura che presso il punto di  contatto  centrale
  siano disponibili la  documentazione,  le  informazioni  e  i  dati
  necessari a comprovare il rispetto degli obblighi  antiriciclaggio,
  incluso l'obbligo di adeguata  verifica  della  clientela,  ai  fmi
  delle verifiche di competenza della Banca d'Italia e della UIF. 
  Il destinatario puo' assolvere  attraverso  il  punto  di  contatto
  centrale compiti e funzioni ulteriori in materia antiriciclaggio. 
 
 -------- 
 (9 ) In base al  regolamento  delegato,  gli  Stati  membri  possono
 assegnare al punto di contatto centrale  il  compito  di  analisi  e
 segnalazione delle operazioni  sospette.  Questa  opzione  e'  stata
 esercitata dal decreto  antiriciclaggio  che  assegna  al  punto  di
 contatto centrale compiti di  valutazione,  analisi  e  segnalazione
 delle operazioni sospette alla UIF (cfr. articoli 36, comma 6, e 44,
 comma 1, lettera c), del decreto). 
 
 
  Sezione III - Assetti organizzativi del punto di contatto centrale 
  Il destinatario individua la forma giuridica  e  organizzativa,  le
procedure e i sistemi di controllo del  punto  di  contatto  centrale
idonee a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio cui e' esposta la
propria operativita' in Italia. A tal fine, tiene conto dei risultati
dell'esercizio di autovalutazione  condotto  dal  punto  di  contatto
centrale ai sensi della Parte Settima. 
  Il destinatario istituisce presso il  punto  di  contatto  centrale
tutte le funzioni e le  procedure  necessarie  allo  svolgimento  dei
compiti indicati nella Sezione II. 
  Il destinatario dota il  punto  di  contatto  centrale  di  risorse
quantitativamente  e  qualitativamente   adeguate,   per   competenze
tecnico-professionali e in termini fmanziari, in relazione ai compiti
da svolgere, alla dimensione e complessita' della  rete  di  soggetti
convenzionati e agenti di cui si avvale, all'esposizione  al  rischio
di riciclaggio degli specifici servizi offerti. 
  Il destinatario attribuisce il ruolo di responsabile del  punto  di
contatto centrale a una persona  fisica  in  possesso  dei  requisiti
previsti  per  il  responsabile  antiriciclaggio  e  ne  comunica  il
nominativo alla Banca d'Italia e alla UIF. Ai sensi dell'articolo 36,
comma 6, del decreto antiriciclaggio, il responsabile  del  punto  di
contatto  centrale  e'  anche  responsabile  delle  segnalazioni   di
operazioni sospette. Il responsabile del punto di  contatto  centrale
puo' essere nominato responsabile antiriciclaggio. 
  Il destinatario assicura che presso il punto di  contatto  centrale
siano approntate strutture e procedure adeguate affinche' il punto di
contatto centrale possa analizzare e valutare autonomamente tutte  le
operazioni effettuate in Italia dal destinatario e individuare quelle
potenzialmente sospette. A tal fine, il punto  di  contatto  centrale
tiene conto delle informazioni rilevanti che i soggetti convenzionati
e gli agenti sono tenuti a comunicare allo stesso punto  di  contatto
centrale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera c), del  decreto
antiriciclaggio. Per l'assolvimento degli obblighi  di  segnalazione,
il destinatario mette a disposizione del punto di  contatto  centrale
le informazioni rilevanti in suo possesso. 
  Il destinatario dota  il  punto  di  contatto  centrale  di  idonee
procedure, anche di tipo informatico, per: 
     a. la trasmissione delle  comunicazioni  da  parte  di  soggetti
convenzionati e agenti di cui all'articolo 44, comma 1,  del  decreto
antiriciclaggio; 
     b. lo svolgimento dell'adeguata verifica  della  clientela,  ove
tale compito sia  assolto  per  il  tramite  del  punto  di  contatto
centrale; 
     c.  la  conservazione  dei   documenti,   dei   dati   e   delle
informazioni; 
     d. il controllo a distanza e il  monitoraggio  delle  operazioni
effettuate presso i soggetti  convenzionati  o  agenti  operativi  in
Italia; 
     e.  la  trasmissione  alle   Autorita'   competenti   di   dati,
comunicazioni o informazioni periodiche o a evento, incluse quelle di
cui all'articolo 45, comma 2,  del  decreto  antiriciclaggio;  a  tal
fine,  il  punto  di  contatto  centrale  gestisce,  per  conto   del
destinatario, le eventuali credenziali di accesso ai sistemi  e  alle
piattaforme di trasmissione dei dati. 
 
                            PARTE SETTIMA 
              LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO 
 
  Sezione I. Principi generali 
  Ai  sensi  dell'articolo  15   del   decreto   antiriciclaggio,   i
destinatari conducono un'autovalutazione del rischio  di  riciclaggio
cui sono esposti e adottano procedure  conformi  ai  criteri  e  alle
metodologie della presente Parte. 
  L'autovalutazione e' condotta sulla base  di  una  metodologia  che
comprende le seguenti macro-attivita': 
     a.  identificazione  del   rischio   inerente:   i   destinatari
identificano i rischi attuali e potenziali cui sono esposti,  tenendo
in considerazione anche gli elementi  forniti  da  fonti  informative
esterne; 
     b.  analisi  delle  vulnerabilita':  i  destinatari   analizzano
l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, dei presidi di  prevenzione
e monitoraggio rispetto ai  rischi  precedentemente  identificati  al
fine di individuare eventuali vulnerabilita'; 
     c. determinazione del rischio residuo: i destinatari valutano il
livello di rischio cui sono esposti in ragione del livello di rischio
inerente e della robustezza dei presidi di mitigazione; 
     d. azione  di  rimedio:  i  destinatari  realizzano  appropriati
interventi correttivi a fronte delle eventuali criticita' esistenti e
per l'adozione di opportune misure di prevenzione e  mitigazione  del
rischio di riciclaggio. 
  I confidi sono esentati dall'obbligo di condurre  l'autovalutazione
prevista dalla presente Parte. 
  La Banca d'Italia fornisce, con apposite comunicazioni, indicazioni
di maggiore dettaglio relative a singole tipologie  di  intermediario
per la conduzione dell'esercizio di autovalutazione. 
 
  Sezione II. Modalita' di conduzione dell'esercizio 
  L'autovalutazione e' svolta valutando l'esposizione al  rischio  di
coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio per ogni linea di  business
considerata rilevante. I criteri per l'individuazione delle linee  di
business sono definiti  dai  destinatari  in  ragione  della  propria
natura,  organizzazione,  specificita'  e   complessita'   operativa,
tenendo in considerazione i fattori di rischio elencati nella Sezione
III. Per i soggetti caratterizzati da minore complessita'  operativa,
la segmentazione in linee di business puo' tenere conto del principio
di proporzionalita'. 
  Il documento di autovalutazione da' conto delle ragioni  che  hanno
portato all'individuazione delle specifiche linee di business  e  del
peso  attribuito   a   ciascuna   linea   rispetto   all'operativita'
complessiva. 
 
  Sezione III. Individuazione del rischio inerente 
  Nella  valutazione  dei  rischi  di  riciclaggio,   i   destinatari
considerano almeno i fattori di rischio relativi ai seguenti aspetti: 
     a. operativita': il volume e  l'ammontare  delle  transazioni  e
l'operativita' tipica; 
     b. prodotti e servizi: i prodotti e servizi offerti e il mercato
di riferimento; 
     c.  clientela:  la  tipologia  di  clientela,  con   particolare
riguardo ai clienti classificati ad alto rischio; 
     d. canali distributivi: i  canali  distributivi  utilizzati  per
l'apertura e il  mantenimento  dei  rapporti  e  per  la  vendita  di
prodotti e servizi; 
     e.  area  geografica  e  paesi  di  operativita':   il   rischio
geografico e' valutato con riferimento alla clientela,  all'eventuale
presenza nell'area geografica di succursali  o  societa'  del  gruppo
nonche' all'operativita' posta in essere con l'estero. 
  Per ciascuna delle linee di business e' identificato il livello  di
rischio inerente determinato in base  agli  elementi  di  valutazione
sopra indicati, da esprimere con un giudizio in una scala di  quattro
valori.  L'attribuzione  del   livello   di   rischio   inerente   e'
accompagnata dalla descrizione degli elementi di valutazione (dati  e
informazioni) considerati, delle analisi svolte e  delle  motivazioni
relative alle scelte effettuate. 
  Ai fini della valutazione, i destinatari si avvalgono  anche  delle
  informazioni  rivenienti  da  fonti  esterne,  tra  le  quali:  gli
  esercizi di valutazione  del  rischio  di  riciclaggio  condotti  a
  livello nazionale  ed  europeo(10  );  i  rapporti  di  valutazione
  reciproca adottati dal Gruppo di Azione Finanziaria  Internazionale
  o da analoghi organismi internazionali; i regolamenti comunitari  o
  i decreti emanati dal Ministro dell'Economia  e  delle  Finanze  ai
  sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007 n.  109  a  carico  di
  persone  e  enti  associati  ad  attivita'  di  finanziamento   del
  terrorismo o adottati nell'ambito del contrasto  dell'attivita'  di
  Paesi che minacciano la pace e  la  sicurezza  internazionale;  gli
  esiti dell'attivita'  di  vigilanza  e  controllo  da  parte  delle
  Autorita' competenti. 
 
 -------- 
 (10 ) Si fa riferimento  al  rapporto  recante  la  valutazione  dei
 rischi di riciclaggio che gravano sul  mercato  dell'Unione  europea
 (cd. Supranational Risk Assessment Report) redatto dalla Commissione
 Europea e all'"Analisi nazionali del  rischio"  (cd.  National  Risk
 Assessment) condotta dal Comitato di Sicurezza Finanziaria. 
 
 
  Sezione IV. Individuazione delle vulnerabilita' 
  I destinatari adottano politiche e  procedure  atte  a  mitigare  i
rischi di riciclaggio identificati nella fase di  individuazione  del
rischio inerente (Sezione III); successivamente  alla  determinazione
dell'intensita' del rischio inerente, per  ciascuna  delle  linee  di
attivita' e' valutato il livello di vulnerabilita'  dei  presidi,  da
esprimere  con  un  giudizio  in  una  scala   di   quattro   valori.
Nell'effettuare  questa  valutazione,  i  destinatari   prendono   in
considerazione le indicazioni  e  le  valutazioni  provenienti  dalle
funzioni aziendali di controllo. 
  L'attribuzione del livello di vulnerabilita' e' accompagnata da una
sintetica illustrazione dei presidi in essere e dalla descrizione dei
punti di debolezza eventualmente  individuati,  con  l'esplicitazione
delle  motivazioni   che   hanno   determinato   il   punteggio.   La
determinazione del livello di vulnerabilita' individuato tiene  conto
di quanto riscontrato dalla  Banca  d'Italia  nell'effettuazione  dei
propri controlli di vigilanza. 
 
  Sezione V. Determinazione del livello di rischio residuo 
  La combinazione dei giudizi di rischio inerente e di vulnerabilita'
per ogni linea di business determina, in base alla matrice di seguito
illustrata, l'attribuzione della  fascia  di  rischio  residuo  della
linea di business, secondo una scala di quattro valori. Il livello di
rischio residuo complessivo e'  determinato  dai  valori  di  rischio
residuo  delle  singole  linee  di  business  individuate,  ponderate
secondo il peso attribuito a ciascuna linea. 
 
  Sezione VI. Matrice di determinazione del rischio residuo 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Sezione VII. Azione di rimedio 
  Una volta determinato il livello di rischio residuo delle linee  di
business  e  quello  complessivo,  i   destinatari   individuano   le
iniziative correttive o di adeguamento da adottare  per  prevenire  e
mitigare i rischi residui;  l'attribuzione  del  livello  di  rischio
residuo  e'  accompagnata  dalla  descrizione   degli   elementi   di
valutazione considerati,  delle  analisi  poste  in  essere  e  delle
iniziative correttive o di adeguamento individuate. 
  Le azioni di rimedio sono  proposte  dall'organo  con  funzione  di
gestione, tenuto conto delle indicazioni  contenute  nella  relazione
annuale della funzione antiriciclaggio, e approvate  dall'organo  con
funzione di supervisione strategica. Le misure  di  adeguamento  sono
attuate dall'organo con funzione di gestione, per  il  tramite  della
funzione antiriciclaggio. 
  La funzione antiriciclaggio verifica nel continuo l'idoneita' delle
misure adottate per assicurare un adeguato  presidio  dei  rischi  di
riciclaggio. 
  La presente Sezione si applica anche nel caso  di  aggiornamento  o
integrazione dell'esercizio di autovalutazione (cfr. Sezione VIII). 
 
  Sezione VIII. Tempi e modalita' di conduzione dell'esercizio 
  L'esercizio di autovalutazione e' aggiornato  con  cadenza  annuale
dalla funzione antiriciclaggio ed e' trasmesso  alla  Banca  d'Italia
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento della
valutazione (cfr. Parte Terza, Sezione I). 
  In caso di  apertura  di  nuove  linee  di  business,  la  funzione
antiriciclaggio conduce l'autovalutazione per le nuove linee. 
  L'esercizio e' tempestivamente  aggiornato  quando  emergono  nuovi
rischi di rilevante entita' o si verificano  mutamenti  significativi
nei   rischi   esistenti,   nell'operativita'   o   nella   struttura
organizzativa o societaria. 
  Nei gruppi, la capogruppo coordina l'esercizio svolto  da  ciascuna
delle societa' appartenenti al  gruppo  e  conduce  un  esercizio  di
autovalutazione di gruppo. 
 
                              ALLEGATO 
               Schema della relazione annuale prodotta 
                   dalla funzione antiriciclaggio 
 
  1. Collocazione della funzione antiriciclaggio  nell'organizzazione
aziendale (o del gruppo). 
  2.  Attivita'  della  funzione  antiriciclaggio  nel   periodo   di
riferimento,  eventuali  disfunzioni  accertate  e  relative   azioni
correttive nei settori: 
     a. dell'adeguata verifica e della profilatura  della  clientela.
In tale ambito, specifici ragguagli vanno  forniti  circa:  eventuali
ritardi nel completamento dell'attivita' di  adeguata  verifica,  ivi
compresa  la  mancata  individuazione  del  titolare  effettivo;   la
numerosita' (in termini assoluti e  in  percentuale  sulla  clientela
esistente) di soggetti inseriti nelle classi di rischio piu'  elevate
(es.,  persone  politicamente  esposte,  rapporti  di  corrispondenza
transfrontalieri, rapporti con soggetti residenti in paesi  terzi  ad
alto rischio, etc.); 
     b. della conservazione dei dati; 
     c.  del  processo  di  individuazione   e   segnalazione   delle
operazioni sospette (indicando il numero di segnalazioni inviate alla
UIF nell'anno e di quelle valutate e archiviate); 
     d.  dell'identificazione  e  dell'applicazione  delle   sanzioni
finanziarie internazionali antiterrorismo e contro la  proliferazione
delle armi di distruzione di massa. 
  3. Esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio. 
  4. Iniziative di adeguamento defmite  alla  luce  delle  risultanze
dell'esercizio  di  autovalutazione  dei  rischi  di  riciclaggio   e
relativo stato di avanzamento. 
  5. Attivita' formative realizzate  nel  periodo  di  riferimento  e
pianificate per l'anno successivo. 
  6. Eventuali problematiche specifiche  dell'intermediario  e  altre
notizie rilevanti. 
  7. Piano di attivita' della  funzione  antiriciclaggio  per  l'anno
successivo. 
  In caso di societa'  fiduciarie  iscritte  nella  sezione  separata
dell'albo dell'articolo 106 del  TUB,  la  relazione  della  funzione
antiriciclaggio, oltre  alle  informazioni  di  cui  sopra,  fornisce
dettagliate indicazioni in merito a: 
     i. i canali di acquisizione  della  clientela,  con  particolare
riguardo alla periodicita' e  all'esito  delle  verifiche  effettuate
sull'eventuale rete distributiva nel periodo di  riferimento  e  agli
interventi adottati; 
     ii. la presenza di soggetti che abbiano  ricevuto  piu'  di  tre
deleghe ad operare in relazione a differenti mandati fiduciari.