Art. 5 
 
  I termini per la presentazione delle domande ai sensi del  presente
decreto decorrono: 
    a) per le categorie dei lavoratori non comunitari  indicate  agli
articoli 2 e 3, dalle ore 9,00 del  settimo  giorno  successivo  alla
data di pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana; 
    b) per i lavoratori non comunitari stagionali  previsti  all'art.
4, dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.