IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle  finanze  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle  finanze  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8 comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili  a
carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Viste le determinazioni n. 1035/2017 del 1° giugno 2017, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  153  del  3
luglio 2017, e n. 18147/2019 del 18 febbraio 2019,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 2  marzo  2019
relative alla  classificazione  del  medicinale  «Bortezomib  Accord»
(bortezomib) ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8  novembre  2012,
n.  189  di  medicinali  per  uso  umano  approvati   con   procedura
centralizzata; 
  Viste le lettere dell'Ufficio di  farmacovigilanza  del  23  maggio
2017 (protocollo MGR/53120/P)  e  del  28  gennaio  2019  (protocollo
MGR/9661/P di integrazione) con le  quali  e'  stato  autorizzato  il
materiale educazionale del prodotto  medicinale  «Bortezomib  Accord»
(bortezomib); 
  Vista la domanda presentata in data 7 settembre 2018 con  la  quale
la societa' Accord Healthcare Limited ha chiesto la riclassificazione
delle confezioni con A.I.C. n. 044378014/E e 044378026/E; 
  Visto il parere espresso dalla  Commissione  consultiva  tecnico  -
scientifica nella seduta del 15 ottobre 2018; 
  Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella
seduta del 17 dicembre 2018; 
  Vista la deliberazione n. 7 in data 27 febbraio 2019 del  consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale BORTEZOMIB ACCORD (bortezomib) nelle confezioni sotto
indicate e' classificato come segue: 
  confezione: 3,5 mg  -  polvere  per  soluzione  iniettabile  -  uso
endovenoso, uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) -  1  flaconcino  -
A.I.C. n. 044378014/E (in base 10); 
  classe di rimborsabilita': «H»; 
  prezzo ex factory (IVA esclusa): € 858,00; 
  prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.416,04; 
  confezione:  1  mg  -  polvere  per  soluzione  iniettabile  -  uso
endovenoso  -  flaconcino  (vetro)  -  1  flaconcino  -   A.I.C.   n.
044378026/E (in base 10); 
  classe di rimborsabilita': «H»; 
  prezzo ex factory (IVA esclusa): € 245,14; 
  prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 404,58. 
  Indicazioni terapeutiche rimborsate dal SSN: 
    «Bortezomib  Accord»  in  monoterapia  o  in   associazione   con
doxorubicina liposomiale pegilata o desametasone e' indicato  per  il
trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo  in  progressione
che abbiano gia' ricevuto almeno una precedente linea di  trattamento
e che siano gia' stati sottoposti o non siano candidabili a trapianto
di cellule staminali ematopoietiche. 
    «Bortezomib Accord» in associazione con melfalan e prednisone  e'
indicato per il trattamento di pazienti adulti con  mieloma  multiplo
precedentemente non trattato non eleggibili a chemioterapia  ad  alte
dosi con trapianto di cellule staminali ematopoietiche. 
    «Bortezomib  Accord»  in  associazione  con  desametasone  o  con
desametasone e talidomide e' indicato per il trattamento di induzione
di pazienti adulti con mieloma multiplo precedentemente non  trattato
eleggibili a chemioterapia ad alte  dosi  con  trapianto  di  cellule
staminali ematopoietiche. 
  Indicazioni terapeutiche non rimborsate dal SSN: 
    «Bortezomib    Accord»    in    associazione    con    rituximab,
ciclofosfamide,  doxorubicina  e  prednisone  e'  indicato   per   il
trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare precedentemente
non  trattato  non  candidabili  a  trapianto  di  cellule  staminali
ematopoietiche. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex  factory  da  praticarsi  alle
strutture pubbliche, ivi comprese le  strutture  private  accreditate
con il SSN, come da condizioni negoziali. 
  Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma  1,  ultimo
periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Bortezomib Accord» (bortezomib) e' classificato, ai sensi
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.