IL DIRETTORE dell'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, infra anche decreto antiriciclaggio, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE)»; Visto l'art. 47, comma 1, del decreto antiriciclaggio, il quale stabilisce che «i soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo»; Visto il comma 2 del citato art. 47, che prevede l'utilizzo dei dati e delle informazioni «per l'approfondimento di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo»; Visto il comma 3 del medesimo art. 47, in base al quale «con istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma 1, definisce le relative modalita' di trasmissione e individua espressamente le ipotesi in cui l'invio di una comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, ai sensi dell'art. 35»; Avuto presente che esulano dall'ambito delle predette istruzioni della UIF sulle comunicazioni oggettive i profili concernenti la collaborazione con le altre Autorita' e il regime dei controlli e sanzionatorio, che sono disciplinati dalla legge; Tenuto conto che l'art. 49, comma 1, del citato decreto legislativo n. 231/2007, prevede che il trasferimento di importi complessivamente pari o superiori a 3.000 euro tra soggetti diversi e' vietato e stabilisce che puo' essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11»; Considerato che, sulla base della Relazione della Commissione europea sulla valutazione sovranazionale dei rischi e dell'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo condotta presso il Comitato di sicurezza finanziaria, nonche' degli approfondimenti effettuati dalla UIF, le operazioni in contante presentano un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in quanto caratterizzate da non tracciabilita' e anonimato degli scambi; Valutata la necessita' di acquisire su tali operazioni in contante dati e informazioni su base periodica da utilizzare, con l'impiego di misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, per l'approfondimento di operazioni sospette e per l'analisi di fenomeni e tipologie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 47, comma 2, del citato decreto legislativo n. 231/2007; Sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, nel cui ambito e' stata condivisa l'esigenza di definire, in conformita' degli articoli 8, 12 e 40 del decreto antiriciclaggio, modalita' di collaborazione e scambio tra la UIF e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia idonee a utilizzare efficacemente le informazioni delle comunicazioni oggettive a fini dell'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette e d'indagine, anche mediante richieste e matching anagrafici su fenomeni e soggetti d'interesse; andranno messi a punto presidi di riservatezza dei dati anche attraverso l'utilizzo di sistemi di crittografia; Visto il parere favorevole del Comitato di sicurezza finanziaria, adottato il 20 marzo 2019; Adotta il seguente provvedimento: Art. 1 Definizioni 1. Nel presente provvedimento e nel relativo allegato si intendono per: a) «cliente»: il soggetto che instaura rapporti continuativi ovvero che compie operazioni con i destinatari indicati all'art. 2 del presente provvedimento. In caso di rapporti cointestati a piu' soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari; b) «dati identificativi»: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale; c) «denaro contante»: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale; d) «esecutore»: il soggetto che opera in nome e per conto del cliente in virtu' di delega o di poteri di rappresentanza; e) «operazione occasionale»: un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; t) «operazione sospetta: operazione che per caratteristiche, entita', natura, nonche' per collegamento con altre operazioni o per frazionamento della stessa o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del decreto antiriciclaggio, induce a ritenere, sospettare o ad avere motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entita', provengano da attivita' criminosa; g) «punto di contatto centrale»: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'art. 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all'art. 4, punto 11), della direttiva 2015/2366/CE, con sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario, che operano, senza succursale, sul territorio della Repubblica tramite i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera nn) del decreto antiriciclaggio; h) «punto operativo»: l'agente in attivita' finanziaria, il consulente finanziario, l'agente e il soggetto convenzionato eventualmente utilizzati dal destinatario; i) «rapporto continuativo»: un rapporto contrattuale di durata, rientrante nell'esercizio dell'attivita' istituzionale svolta dai destinatari, che non si esaurisce in un'unica operazione; l) «titolare effettivo»: la persona fisica o le persone fisiche determinate ai sensi degli articoli 1, comma 2, lettera pp), e 20 del decreto antiriciclaggio, nonche' delle relative disposizioni di attuazione; k) «UIF»: l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia istituita ai sensi dell'art. 6 del decreto antiriciclaggio.