IL DIRETTORE 
                     dell'Unita' di informazione 
                      finanziaria per l'Italia 
 
  Visto il  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  come
modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, infra anche
decreto antiriciclaggio, recante  «Attuazione  della  direttiva  (UE)
2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del  20  maggio  2015
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose  e  di  finanziamento
del terrorismo  e  recante  modifica  delle  direttive  2005/60/CE  e
2006/70/CE)»; 
  Visto l'art. 47, comma 1, del  decreto  antiriciclaggio,  il  quale
stabilisce che  «i  soggetti  obbligati  trasmettono  alla  UIF,  con
cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a  criteri
oggettivi, concernenti operazioni  a  rischio  di  riciclaggio  o  di
finanziamento del terrorismo»; 
  Visto il comma 2 del citato art. 47,  che  prevede  l'utilizzo  dei
dati  e  delle  informazioni  «per  l'approfondimento  di  operazioni
sospette  e  per  effettuare  analisi  di  fenomeni  o  tipologie  di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo»; 
  Visto il comma 3 del medesimo  art.  47,  in  base  al  quale  «con
istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana, la UIF,  sentito  il  Comitato  di  sicurezza  finanziaria,
individua le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma  1,
definisce  le  relative  modalita'  di   trasmissione   e   individua
espressamente  le  ipotesi  in  cui  l'invio  di  una   comunicazione
oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di  operazione  sospetta,
ai sensi dell'art. 35»; 
  Avuto presente che esulano dall'ambito  delle  predette  istruzioni
della UIF sulle comunicazioni  oggettive  i  profili  concernenti  la
collaborazione con le altre Autorita' e il  regime  dei  controlli  e
sanzionatorio, che sono disciplinati dalla legge; 
  Tenuto conto che l'art. 49, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 231/2007, prevede che il trasferimento di importi complessivamente
pari o superiori a 3.000 euro  tra  soggetti  diversi  e'  vietato  e
stabilisce che puo' essere eseguito esclusivamente per il tramite  di
banche, Poste italiane  S.p.a.,  istituti  di  moneta  elettronica  e
istituti di pagamento,  questi  ultimi  quando  prestano  servizi  di
pagamento diversi da quelli di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  b),
numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11»; 
  Considerato che,  sulla  base  della  Relazione  della  Commissione
europea sulla valutazione sovranazionale dei  rischi  e  dell'Analisi
nazionale dei rischi di riciclaggio e  finanziamento  del  terrorismo
condotta presso il Comitato di sicurezza finanziaria,  nonche'  degli
approfondimenti effettuati  dalla  UIF,  le  operazioni  in  contante
presentano un elevato rischio di riciclaggio e di  finanziamento  del
terrorismo,  in  quanto  caratterizzate  da  non   tracciabilita'   e
anonimato degli scambi; 
  Valutata la necessita' di acquisire su tali operazioni in  contante
dati e informazioni su base periodica da utilizzare, con l'impiego di
misure idonee a garantire la riservatezza  dei  dati  personali,  per
l'approfondimento di operazioni sospette e per l'analisi di  fenomeni
e tipologie di riciclaggio e finanziamento del  terrorismo  ai  sensi
dell'art. 47, comma 2, del citato decreto legislativo n. 231/2007; 
  Sentito il Comitato di sicurezza finanziaria,  nel  cui  ambito  e'
stata condivisa l'esigenza di definire, in conformita' degli articoli
8, 12 e 40 del decreto antiriciclaggio, modalita' di collaborazione e
scambio  tra  la  UIF  e   la   Direzione   nazionale   antimafia   e
antiterrorismo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia
di finanza e la Direzione investigativa antimafia idonee a utilizzare
efficacemente le informazioni delle comunicazioni  oggettive  a  fini
dell'approfondimento investigativo delle segnalazioni  di  operazioni
sospette e d'indagine, anche mediante richieste e matching anagrafici
su fenomeni e soggetti d'interesse; andranno messi a punto presidi di
riservatezza dei dati  anche  attraverso  l'utilizzo  di  sistemi  di
crittografia; 
  Visto il parere favorevole del Comitato di  sicurezza  finanziaria,
adottato il 20 marzo 2019; 
 
                               Adotta 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente provvedimento e nel relativo allegato si  intendono
per: 
    a) «cliente»: il  soggetto  che  instaura  rapporti  continuativi
ovvero che compie operazioni con i destinatari  indicati  all'art.  2
del presente provvedimento. In caso di rapporti  cointestati  a  piu'
soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari; 
    b) «dati identificativi»: il nome e il cognome,  il  luogo  e  la
data di nascita, la residenza anagrafica e, ove assegnato, il  codice
fiscale o, nel  caso  di  soggetti  diversi  da  persona  fisica,  la
denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale; 
    c) «denaro contante»: le banconote e  le  monete  metalliche,  in
euro o in valute estere, aventi corso legale; 
    d) «esecutore»: il soggetto che opera in nome  e  per  conto  del
cliente in virtu' di delega o di poteri di rappresentanza; 
    e) «operazione occasionale»: un'operazione non riconducibile a un
rapporto continuativo in essere; 
    t) «operazione  sospetta:  operazione  che  per  caratteristiche,
entita', natura, nonche' per collegamento con altre operazioni o  per
frazionamento della  stessa  o  per  qualsivoglia  altra  circostanza
conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto  conto  anche
della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e'
riferita, in base  agli  elementi  acquisiti  ai  sensi  del  decreto
antiriciclaggio, induce a ritenere,  sospettare  o  ad  avere  motivi
ragionevoli per sospettare che siano  in  corso  o  che  siano  state
compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di  finanziamento  del
terrorismo o che  comunque  i  fondi,  indipendentemente  dalla  loro
entita', provengano da attivita' criminosa; 
    g) «punto di contatto centrale»:  il  soggetto  o  la  struttura,
stabilito nel territorio della Repubblica, designato  dagli  istituti
di moneta elettronica, quali definiti all'art.  2,  primo  paragrafo,
punto 3), della direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di servizi di
pagamento, quali definiti all'art.  4,  punto  11),  della  direttiva
2015/2366/CE, con sede legale e amministrazione centrale in un  altro
paese comunitario, che  operano,  senza  succursale,  sul  territorio
della Repubblica tramite i soggetti convenzionati e gli agenti di cui
all'art. 1, comma 2, lettera nn) del decreto antiriciclaggio; 
    h) «punto  operativo»:  l'agente  in  attivita'  finanziaria,  il
consulente  finanziario,  l'agente  e   il   soggetto   convenzionato
eventualmente utilizzati dal destinatario; 
    i) «rapporto continuativo»: un rapporto contrattuale  di  durata,
rientrante nell'esercizio  dell'attivita'  istituzionale  svolta  dai
destinatari, che non si esaurisce in un'unica operazione; 
    l) «titolare effettivo»: la persona fisica o le  persone  fisiche
determinate ai sensi degli articoli 1, comma 2, lettera pp), e 20 del
decreto  antiriciclaggio,  nonche'  delle  relative  disposizioni  di
attuazione; 
    k) «UIF»:  l'Unita'  di  informazione  finanziaria  per  l'Italia
istituita ai sensi dell'art. 6 del decreto antiriciclaggio.