Art. 2 
 
 
                             Destinatari 
 
  I destinatari del presente provvedimento sono: 
    a) le banche; 
    b) gli istituti di moneta elettronica (IMEL); 
    c) gli istituti di pagamento (IP); 
    d) le succursali insediate in Italia degli intermediari  indicati
alle  lettere  precedenti,  aventi  sede  legale  e   amministrazione
centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo; 
    e) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di  moneta
elettronica aventi sede legale e amministrazione  centrale  in  altro
Stato membro, tenuti a designare un punto  di  contatto  centrale  in
Italia ai sensi dell'art. 43, comma 3, del decreto antiriciclaggio; 
    f) Poste Italiane S.p.a. 
  2. I destinatati di cui al comma precedente, lettera e),  assolvono
agli obblighi di  comunicazione  alla  UIF  attraverso  il  punto  di
contatto centrale.