Art. 2 Destinatari I destinatari del presente provvedimento sono: a) le banche; b) gli istituti di moneta elettronica (IMEL); c) gli istituti di pagamento (IP); d) le succursali insediate in Italia degli intermediari indicati alle lettere precedenti, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo; e) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell'art. 43, comma 3, del decreto antiriciclaggio; f) Poste Italiane S.p.a. 2. I destinatati di cui al comma precedente, lettera e), assolvono agli obblighi di comunicazione alla UIF attraverso il punto di contatto centrale.