Art. 4 
 
 
         Rapporti con le segnalazioni di operazioni sospette 
 
  1. Le operazioni oggetto di  comunicazione  ai  sensi  dell'art.  3
fanno parte del patrimonio informativo posto a base delle complessive
valutazioni sul  carattere  sospetto  dell'operativita'  dei  clienti
effettuate dai destinatari di cui all'art. 2, anche con l'ausilio  di
procedure di selezione automatica. 
  2. La comunicazione oggettiva  esclude  l'obbligo  di  segnalazione
dell'operazione come sospetta  ai  sensi  dell'art.  35  del  decreto
legislativo n. 231/2007 quando l'operazione stessa: a)  non  presenti
collegamenti con altre operazioni di diversa tipologia  che  facciano
desumere una complessiva operativita' sospetta,  ovvero  b)  non  sia
effettuata  da  clienti  a   elevato   rischio   di   riciclaggio   e
finanziamento da terrorismo. 
  3. L'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta non esonera
dall'invio della comunicazione  oggettiva  sull'operazione  ai  sensi
dell'art. 3.