Art. 4 Rapporti con le segnalazioni di operazioni sospette 1. Le operazioni oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 3 fanno parte del patrimonio informativo posto a base delle complessive valutazioni sul carattere sospetto dell'operativita' dei clienti effettuate dai destinatari di cui all'art. 2, anche con l'ausilio di procedure di selezione automatica. 2. La comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione dell'operazione come sospetta ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 231/2007 quando l'operazione stessa: a) non presenti collegamenti con altre operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operativita' sospetta, ovvero b) non sia effettuata da clienti a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento da terrorismo. 3. L'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta non esonera dall'invio della comunicazione oggettiva sull'operazione ai sensi dell'art. 3.