Art. 5 Contenuto e modalita' di inoltro delle comunicazioni oggettive 1. Le comunicazioni oggettive di cui all'art. 3 del presente provvedimento contengono: a) i dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni sulla comunicazione e il segnalante; b) gli elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sul rapporti, e in particolare: la data, l'importo e la causale dell'operazione; la filiale o il punto operativo in cui e' stata disposta; il numero del rapporto continuativo movimentato; i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, nonche' gli ulteriori dati indicati nell'allegato al presente provvedimento. 2. Lo schema per l'invio delle comunicazioni oggettive e le modalita' di aggregazione delle operazioni di cui all'art. 3, comma 1 sono indicati nell'allegato al presente provvedimento. 3. I destinatari trasmettono le comunicazioni oggettive in via telematica in formato XML, attraverso la rete Internet, tramite il portale Infostat-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on line. 4. Le modalita' per l'adesione al sistema di comunicazioni on line e per l'inoltro delle comunicazioni oggettive, nonche' gli elementi informativi richiesti sono indicati nelle istruzioni operative pubblicate sul sito internet dell'Unita' di informazione finanziaria (infra, istruzioni operative). 5. Le modalita' di invio della comunicazione negativa e dell'attestazione di cui all'art. 3, commi 4 e 5, sono indicate nelle istruzioni operative.