Art. 5 
 
 
                  Contenuto e modalita' di inoltro 
                    delle comunicazioni oggettive 
 
  1. Le comunicazioni  oggettive  di  cui  all'art.  3  del  presente
provvedimento contengono: 
    a)  i  dati  identificativi  della  comunicazione,  in  cui  sono
riportate le informazioni sulla comunicazione e il segnalante; 
    b)  gli  elementi  informativi,  in  forma   strutturata,   sulle
operazioni, sui soggetti, sul rapporti, e in  particolare:  la  data,
l'importo e  la  causale  dell'operazione;  la  filiale  o  il  punto
operativo  in  cui  e'  stata  disposta;  il  numero   del   rapporto
continuativo  movimentato;  i  dati   identificativi   del   cliente,
dell'esecutore e del titolare effettivo, nonche' gli  ulteriori  dati
indicati nell'allegato al presente provvedimento. 
  2. Lo  schema  per  l'invio  delle  comunicazioni  oggettive  e  le
modalita' di aggregazione delle operazioni di cui all'art. 3, comma 1
sono indicati nell'allegato al presente provvedimento. 
  3. I destinatari trasmettono  le  comunicazioni  oggettive  in  via
telematica in formato XML, attraverso la rete  Internet,  tramite  il
portale Infostat-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema
di segnalazione on line. 
  4. Le modalita' per l'adesione al sistema di comunicazioni on  line
e per l'inoltro delle comunicazioni oggettive, nonche'  gli  elementi
informativi  richiesti  sono  indicati  nelle  istruzioni   operative
pubblicate sul sito internet dell'Unita' di informazione  finanziaria
(infra, istruzioni operative). 
  5.  Le  modalita'  di  invio   della   comunicazione   negativa   e
dell'attestazione di cui all'art. 3, commi 4 e 5, sono indicate nelle
istruzioni operative.