Art. 6 
 
 
          Termini di inoltro delle comunicazioni oggettive 
 
  1. Le comunicazioni oggettive sono  trasmesse  alla  UIF  entro  il
quindicesimo  giorno  del  secondo  mese  successivo  a   quello   di
riferimento. 
  2. Nel caso di integrazione o  rettifiche  dei  dati  confluiti  in
comunicazioni sia effettuate, i destinatati procedono senza ritardo a
una, comunicazione sostitutiva secondo le  modalita'  indicate  nelle
istruzioni operative.