Art. 6 Termini di inoltro delle comunicazioni oggettive 1. Le comunicazioni oggettive sono trasmesse alla UIF entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento. 2. Nel caso di integrazione o rettifiche dei dati confluiti in comunicazioni sia effettuate, i destinatati procedono senza ritardo a una, comunicazione sostitutiva secondo le modalita' indicate nelle istruzioni operative.