Art. 7 
 
 
                         Rapporti con la UIF 
 
  1. La  trasmissione  alla  UIF  delle  comunicazioni  oggettive  e'
effettuata dal responsabile della  funzione  antiriciclaggio;  per  i
destinatari tenuti a designare  un  punto  di  contatto  centrale  la
trasmissione avviene a cura del responsabile del  medesimo  punto  di
contatto.  Restano  ferme  le  competenze  del   responsabile   delle
segnalazioni di operazioni sospette  ai  fini  delle  valutazioni  ai
sensi dell'art. 4. 
  2. Il  responsabile  della  funzione  antiriciclaggio  verifica  il
corretto funzionamento  del  sistema  informativo  per  l'adempimento
degli obblighi di invio delle comunicazioni oggettive  e  rappresenta
l'interlocutore della UIF  per  tutte  le  questioni  attinenti  alla
trasmissione delle comunicazioni oggettive  e  per  le  richieste  di
eventuali informazioni. 
  3. Il responsabile della funzione antiriciclaggio  puo'  abilitare,
sotto la propria  responsabilita',  altri  soggetti  persone  fisiche
all'inserimento e alla trasmissione delle comunicazioni oggettive.