Art. 7 Rapporti con la UIF 1. La trasmissione alla UIF delle comunicazioni oggettive e' effettuata dal responsabile della funzione antiriciclaggio; per i destinatari tenuti a designare un punto di contatto centrale la trasmissione avviene a cura del responsabile del medesimo punto di contatto. Restano ferme le competenze del responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette ai fini delle valutazioni ai sensi dell'art. 4. 2. Il responsabile della funzione antiriciclaggio verifica il corretto funzionamento del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di invio delle comunicazioni oggettive e rappresenta l'interlocutore della UIF per tutte le questioni attinenti alla trasmissione delle comunicazioni oggettive e per le richieste di eventuali informazioni. 3. Il responsabile della funzione antiriciclaggio puo' abilitare, sotto la propria responsabilita', altri soggetti persone fisiche all'inserimento e alla trasmissione delle comunicazioni oggettive.