Art. 10 
 
 
                  Durata e cessazione dell'Accordo 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 e dall'art.  6,
commi 7 e 8, l'autorizzazione ha durata di  quattro  anni  a  partire
dalla data del presente  decreto.  L'amministrazione  si  riserva  di
valutare se confermare  o  meno  la  delega  all'American  Bureau  of
Shipping delle attivita' autorizzate di cui all'art. 2, comma  1,  in
base alle esigenze della propria flotta. 
  2. Ai fini del rinnovo  dell'autorizzazione  l'American  Bureau  of
Shipping, almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione in
vigore, presenta apposita domanda di rinnovo con le stesse  modalita'
previste dalla nota n. 6453 del 23 aprile 2012  citata  in  premessa,
relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione.