Art. 6 Monitoraggio e controlli 1. La Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne verifica, almeno ogni due anni, che le attivita' autorizzate di cui all'art. 2, comma 1 siano svolte dall'American Bureau of Shipping con propria soddisfazione, anche sulla base di ispezioni a campione del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali per il quale l'organismo svolge le suddette attivita'. 2. Tali verifiche sono effettuate direttamente da funzionari della Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne incaricati a svolgere le funzioni di auditor. 3. La frequenza delle verifiche e' determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non e' comunque superiore a due anni. 4. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere in ogni tempo alle verifiche supplementari infrabiennali che riterra' opportune, dando all'American Bureau of Shipping un preavviso scritto di almeno trenta giorni, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi per le quali l'organismo e' autorizzato a svolgere le attivita' di cui all'art. 2, comma 1. 5. A conclusione della verifica il team di auditor della Direzione redige un rapporto sulle verifiche compiute nel quale sono riportate le non conformita', le osservazioni ed i commenti relativi all'attivita' di verifica svolta; tale rapporto sara' comunicato all'American Bureau of Shipping che fara' conoscere le sue osservazioni alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto, con l'indicazione delle azioni preventive e correttive. Tale comunicazione da parte dell'organismo sara' oggetto di valutazione da parte della Direzione generale ai fini dell'accettazione formale delle azioni correttive e preventive intraprese dall'organismo. 6. In ogni caso gli ispettori della Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne incaricati delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza. 7. Nel corso delle verifiche, l'American Bureau of Shipping si impegna a sottoporre agli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le attivita' autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, sono svolte dall'organismo stesso conformemente alla normativa in vigore. 8. In caso di mancato o inadeguato svolgimento delle attivita' autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, la Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne puo' disporre, in relazione alla gravita' delle non conformita' riscontrate nel corso delle verifiche, la sospensione dell'autorizzazione o la revoca della stessa. 9. L'American Bureau of Shipping e' consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui all'art. 5, al fine di consentire alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di verificare che l'attivita' autorizzata sia svolta con propria soddisfazione.