Art. 2 
 
 
             Modalita' applicative della sperimentazione 
 
  1. La sperimentazione e' avviata per fasi successive: 
    a)  a  decorrere  dal  mese  successivo  alla  pubblicazione  del
presente decreto,  ha  per  oggetto  le  registrazioni  degli  eventi
contabili  relative  alle  uscite  finanziarie  e   alle   componenti
economiche negative rappresentate da costi e oneri; 
    b) a decorrere dal 1°  gennaio  2020,  la  sperimentazione  viene
estesa  alle  registrazioni  degli  eventi  contabili  relativi  alle
entrate   finanziarie   e   alle   componenti   economiche   positive
rappresentate  da  ricavi  e  proventi,  nonche'  alle  attivita'   e
passivita' finanziarie e  patrimoniali  e  alle  relative  variazioni
derivanti dalla gestione del bilancio e da qualsiasi altra causa. 
  2. In tutte le fasi  della  sperimentazione,  contestualmente  alle
registrazioni finanziarie ed economiche, saranno movimentati anche  i
pertinenti conti dell'attivo e del passivo  del  modulo  patrimoniale
del piano dei  conti  integrato,  necessari  per  generare  scritture
contabili in partita doppia. 
  3. Il Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  rende
disponibili le necessarie  funzionalita'  per  lo  svolgimento  della
sperimentazione sui propri sistemi informativi. 
  4. Le amministrazioni centrali dello Stato, senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, individuano nell'ambito della  propria
organizzazione uno o piu' referenti che garantiscano il  supporto  ed
il  coordinamento  della  sperimentazione  ai  fini  della   corretta
registrazione degli eventi  contabili,  nonche'  il  raccordo  con  i
competenti uffici del Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello
Stato.