IL DIRETTORE GENERALE 
          per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie 
 
  Vista la legge 6 febbraio  1996,  n.  52,  sulle  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994; 
  Vista  la  direttiva  2008/57/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 17 giugno  2008,  relativa  all'interoperabilita'  del
sistema ferroviario comunitario; 
  Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento
della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario comunitario; 
  Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2011, di recepimento  della
direttiva 2011/18/UE, che modifica gli allegati  II,  V  e  VI  della
direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il decreto ministeriale  5  settembre  2013,  di  recepimento
della  direttiva  2013/9/UE,  che  modifica  l'allegato   III   della
direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il decreto ministeriale  29  dicembre  2014,  di  recepimento
della  direttiva  2014/38/UE,  che  modifica  l'allegato  III   della
direttiva 2008/57/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
quanto riguarda l'inquinamento acustico; 
  Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2015, di recepimento  della
direttiva 2014/106/UE,  che  modifica  gli  allegati  V  e  VI  della
direttiva 2008/57/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
quanto riguarda la dichiarazione «CE» di verifica dei sottosistemi  e
la procedura di verifica «CE» degli stessi; 
  Visto il decreto dirigenziale del Capo dipartimento  prot.  n.  177
registro decreti del 12 luglio 2016 che ha  istituito  il  Gruppo  di
lavoro (MIT - ANSF) per  l'attivita'  di  riconoscimento,  rinnovo  e
monitoraggio degli organismi riconosciuti in ambito ferroviario. 
  Vista la nota della societa' IIS Cert s.r.l con sede legale in  via
Lungobisagno Istria, 29r 16141 Genova,  registrata  in  ingresso  con
prot. n. 7318 del 30 novembre 2018 con cui la societa'  ha  formulato
istanza di rinnovo  del  riconoscimento  quale  organismo  notificato
abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformita' o  di
idoneita' all'impiego dei  componenti  di  interoperabilita'  di  cui
all'allegato  IV,  nonche'  la  procedura  di  verifica  CE  di   cui
all'allegato VI del decreto legislativo n. 191/2010  con  riferimento
ai sottosistemi dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocita'
e convenzionale di cui all'allegato  II  del  decreto  medesimo,  con
riferimento ai sottosistemi strutturali e funzionali: 
    infrastrutture; 
    controllo, comando e segnalamento di bordo; 
    controllo, comando e segnalamento a terra; 
    materiale rotabile. 
  Visto il  decreto  con  cui  ANSF  ha  rinnovato  la  qualifica  di
Verificatore indipendente di sicurezza (VIS) trasmesso con nota  ANSF
prot. n.  6235  del  27  marzo  2019  con  riguardo  ai  sottosistemi
strutturali e funzionali come di seguito riportati: 
    infrastrutture; 
    controllo, comando e segnalamento di bordo; 
    controllo, comando e segnalamento a terra; 
    materiale rotabile; 
    manutenzione. 
  Considerato che, nella predetta istanza, la societa' ha  dichiarato
di essere in possesso dei requisiti minimi di cui  all'allegato  VIII
del decreto legislativo n. 191/2010; 
  Ravvisata  la  completezza  della  documentazione  prodotta   dalla
suddetta societa', nonche'  la  conformita'  della  stessa  a  quanto
previsto dall'allegato VIII del citato decreto legislativo; 
  Vista la nota con cui il coordinatore del gruppo di lavoro conferma
l'esito positivo dell'istruttoria svolta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Alla  societa'  IIS  Cert  s.r.l.  con  sede  legale   in   via
Lungobisagno Istria, 29r 16141 Genova,  ai  sensi  dell'art.  27  del
decreto legislativo n. 191/2010, e' rinnovato il riconoscimento quale
organismo  abilitato  a  svolgere  la  procedura  di  valutazione  di
conformita'  o   di   idoneita'   all'impiego   dei   componenti   di
interoperabilita'  di  cui  all'allegato  IV   del   citato   decreto
legislativo, nonche' la procedura di verifica CE di cui  all'allegato
VI del medesimo decreto con riferimento ai sottosistemi  dei  sistemi
ferroviari transeuropei ad alta  velocita'  e  convenzionale  di  cui
all'allegato II  del  decreto  medesimo  cosi'  come  modificato  dal
decreto ministeriale 22 luglio 2011, di seguito specificati: 
    infrastrutture; 
    controllo-comando e segnalamento: 
      contollo-comando e segnalamento di terra; 
      controllo-comando e segnalamento di bordo; 
    materiale rotabile; 
    manutenzione.