Art. 3 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il  personale
- Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie
-  vigila  sulle  attivita'  dell'organismo  riconosciuto  ai   sensi
dell'art. 30 del decreto legislativo n.  191/2010,  adottando  idonei
provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa  ovvero  su  richiesta
dei soggetti utilizzatori dei componenti o gestori di sottosistemi di
cui all'art. 1  del  presente  decreto,  anche  mediante  verifica  a
campione delle certificazioni  rilasciate.  A  tal  fine  l'organismo
comunica ogni anno  all'amministrazione  medesima  le  certificazioni
emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il  personale
- Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie
dispone, con periodicita' almeno annuale, visite di vigilanza  presso
l'organismo IIS Cert s.r.l. al fine di verificare la sussistenza  dei
requisiti previsti e la regolarita' delle operazioni svolte.