Art. 2 
 
             Modalita' di concessione delle agevolazioni 
 
  1. Nell'ambito della fase di negoziazione di  cui  all'art.  8  del
decreto direttoriale 27 settembre 2018, le agevolazioni concedibili a
valere sulle  risorse  messe  a  disposizione  dalle  amministrazioni
sottoscrittrici dell'Accordo per l'innovazione sono  determinate  nel
rispetto dei seguenti criteri e limiti massimi: 
    a) fermo restando  quanto  previsto  all'art.  8,  comma  8,  del
decreto  direttoriale  27   settembre   2018,   il   limite   massimo
dell'intensita' d'aiuto delle agevolazioni  concedibili  e'  pari  al
cinquanta percento dei costi di ricerca industriale e al  venticinque
percento  dei  costi   di   sviluppo   sperimentale,   tenuto   conto
dell'apporto  finanziario  reso  disponibile  dalle  regioni,   dalle
province  autonome  e  dalle  altre  amministrazioni  sottoscrittrici
l'Accordo per l'innovazione ai  sensi  all'art.  6,  comma  2,  dello
stesso decreto direttoriale 27 settembre 2018; 
    b) il finanziamento agevolato, qualora richiesto, e'  concedibile
esclusivamente ai soggetti di  piccola  o  media  dimensione  di  cui
all'art. 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 5 marzo  2018,  con
esclusione degli Organismi di ricerca; 
  c) le maggiorazioni del  contributo  diretto  alla  spesa,  qualora
richieste,  possono  essere  concesse  esclusivamente  a  valere   su
eventuali risorse finanziarie messe  a  disposizione  dalle  regioni,
dalle province  autonome  e  dalle  altre  amministrazioni  pubbliche
sottoscrittrici dell'Accordo per l'innovazione, ulteriori rispetto  a
quelle di cui all'art.  6,  comma  2,  del  decreto  direttoriale  27
settembre 2018. 
  2. Per le finalita' di cui al presente decreto e ai sensi di quanto
previsto dall'art. 23, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134
e dall'art. 18, comma 2, del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
8 marzo 2013, richiamati nelle premesse, le risorse di  cui  all'art.
1, comma 1, lettera b), sono attribuite alla sezione del Fondo per la
crescita sostenibile relativa alla  finalita'  di  cui  all'art.  23,
comma 2, lettera a), del medesimo decreto-legge  e  trasferite  dalla
contabilita' speciale n. 1201 alla contabilita' speciale n. 1726  del
Fondo. Per le medesime finalita' le risorse di cui all'art. 1,  comma
1, lettera a), gia' attribuite alla predetta sezione del Fondo,  sono
anch'esse  trasferite  dalla  contabilita'  speciale  n.  1201   alla
contabilita' speciale n. 1726 del Fondo stesso. 
  3. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1 che,  a  seguito  della
conclusione delle attivita' istruttorie  delle  proposte  progettuali
presentate a valere sul decreto ministeriale 5 marzo 2018 - Capo  II,
risultino  non  utilizzate  per   la   concessione   delle   relative
agevolazioni rientrano nelle disponibilita' del Fondo per la crescita
sostenibile. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 12 febbraio 2019 
 
                                                 Il Ministro: Di Maio 

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2019 
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