Art. 2 Modalita' di concessione delle agevolazioni 1. Nell'ambito della fase di negoziazione di cui all'art. 8 del decreto direttoriale 27 settembre 2018, le agevolazioni concedibili a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell'Accordo per l'innovazione sono determinate nel rispetto dei seguenti criteri e limiti massimi: a) fermo restando quanto previsto all'art. 8, comma 8, del decreto direttoriale 27 settembre 2018, il limite massimo dell'intensita' d'aiuto delle agevolazioni concedibili e' pari al cinquanta percento dei costi di ricerca industriale e al venticinque percento dei costi di sviluppo sperimentale, tenuto conto dell'apporto finanziario reso disponibile dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre amministrazioni sottoscrittrici l'Accordo per l'innovazione ai sensi all'art. 6, comma 2, dello stesso decreto direttoriale 27 settembre 2018; b) il finanziamento agevolato, qualora richiesto, e' concedibile esclusivamente ai soggetti di piccola o media dimensione di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 5 marzo 2018, con esclusione degli Organismi di ricerca; c) le maggiorazioni del contributo diretto alla spesa, qualora richieste, possono essere concesse esclusivamente a valere su eventuali risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre amministrazioni pubbliche sottoscrittrici dell'Accordo per l'innovazione, ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 6, comma 2, del decreto direttoriale 27 settembre 2018. 2. Per le finalita' di cui al presente decreto e ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dall'art. 18, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, richiamati nelle premesse, le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), sono attribuite alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera a), del medesimo decreto-legge e trasferite dalla contabilita' speciale n. 1201 alla contabilita' speciale n. 1726 del Fondo. Per le medesime finalita' le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), gia' attribuite alla predetta sezione del Fondo, sono anch'esse trasferite dalla contabilita' speciale n. 1201 alla contabilita' speciale n. 1726 del Fondo stesso. 3. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1 che, a seguito della conclusione delle attivita' istruttorie delle proposte progettuali presentate a valere sul decreto ministeriale 5 marzo 2018 - Capo II, risultino non utilizzate per la concessione delle relative agevolazioni rientrano nelle disponibilita' del Fondo per la crescita sostenibile. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 febbraio 2019 Il Ministro: Di Maio Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 220