Art. 3 
 
                              Stampati 
 
  Le confezioni della specialita' medicinale devono essere  poste  in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
  E'  approvato  il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina.