Art. 2 1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'articolo precedente e' subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/95. 2. La societa' «Precision Testing S.r.l.» e' tenuta a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andra' ad eseguire, nonche' la loro localizzazione territoriale. 3. La citata societa' e' altresi' tenuta a comunicare ogni eventuale variazione che interverra' rispetto a quanto dallo stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonche' a quanto previsto dal presente decreto.