Art. 2 
 
  1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'articolo precedente e'
subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti
prescritti, da parte degli  ispettori  iscritti  nell'apposita  lista
nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto  legislativo
n. 194/95. 
  2. La societa' «Precision Testing S.r.l.» e' tenuta a comunicare  a
questo Ministero l'indicazione precisa delle  tipologie  delle  prove
che andra' ad eseguire, nonche' la loro localizzazione territoriale. 
  3.  La  citata  societa'  e'  altresi'  tenuta  a  comunicare  ogni
eventuale variazione che interverra' rispetto a quanto  dallo  stessa
dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonche' a quanto  previsto
dal presente decreto.