Art. 3 Presupposti per la presentazione ed approvazione dei piani 1. Ai fini dell'approvazione dei piani e' necessaria l'esistenza di un accordo preventivo tra le parti interessate operanti nella zona geografica delimitata ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012. 2. All'accordo devono aderire almeno i 2/3 dei produttori del formaggio in causa che rappresentino almeno i 2/3 della produzione dello stesso formaggio, ed almeno i 2/3 dei produttori del latte crudo, o dei loro rappresentanti, che rappresentino almeno i 2/3 della produzione del latte crudo utilizzato per la produzione dello stesso formaggio.