Art. 3 
 
                  Presupposti per la presentazione 
                      ed approvazione dei piani 
 
  1. Ai fini dell'approvazione dei piani e' necessaria l'esistenza di
un accordo preventivo tra le parti interessate  operanti  nella  zona
geografica delimitata ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lettera  c),
del regolamento (UE) n. 1151/2012. 
  2. All'accordo devono aderire  almeno  i  2/3  dei  produttori  del
formaggio in causa che rappresentino almeno i  2/3  della  produzione
dello stesso formaggio, ed almeno i  2/3  dei  produttori  del  latte
crudo, o dei loro rappresentanti,  che  rappresentino  almeno  i  2/3
della produzione del latte crudo utilizzato per la  produzione  dello
stesso formaggio.