Art. 4 Definizione dell'accordo preventivo e adesione dei produttori latte 1. L'accordo dei produttori di formaggio e' formalizzato attraverso l'approvazione del «Piano» con apposita deliberazione decisionale del soggetto proponente, individuato sulla base delle disposizioni dello statuto. 2. L'approvazione del «Piano» da parte del soggetto proponente deve avvenire con congruo rispetto alla sua entrata in vigore, onde consentire l'adesione dei produttori di latte e lo svolgimento del relativo iter di approvazione da parte delle amministrazioni interessate. 3. Tutti i produttori del formaggio cui si riferisce il «Piano» devono essere informati della procedura di adozione e devono poter prendere visione del «Piano», al fine di poter manifestare preventivamente la propria posizione. 4. I produttori singoli di latte aderiscono all'accordo attraverso la sottoscrizione di specifica dichiarazione. A tal fine il soggetto proponente assicura la massima diffusione degli obiettivi e del contenuto del «Piano», tramite la pubblicazione sul proprio portale del documento e della modulistica per l'adesione. 5. Le cooperative e le organizzazioni di produttori possono aderire all'accordo attraverso la deliberazione dell'organo decisionale competente, nel rispetto della relative norme statutarie. 6. Con la deliberazione di cui al comma 5, le cooperative e le organizzazioni di produttori aderiscono all'accordo per i soci ed i relativi quantitativi di latte rappresentati, sulla base di quanto definito nello statuto. 7. Il mandato conferito ad eventuali rappresentanti, da parte dei singoli produttori di latte, deve essere associato dai rappresentanti ad ogni singolo «Piano» in relazione ai quantitativi interessati, in modo da evitare duplicazioni nel computo dei quantitativi dei soggetti coinvolti. 8. I dati produttivi, tutte le informazioni e gli elementi di calcolo di cui al presente articolo sono riferiti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda.