Art. 5 
 
                  Obiettivi e contenuti del «Piano» 
 
  1. Il «Piano» disciplina l'offerta di un solo formaggio a DOP o IGP
ed e' predisposto nel rispetto di  quanto  prescritto  all'art.  150,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013. 
  2. La data di inizio e la  durata  delle  norme  vincolanti  devono
essere indicate nel «Piano». L'inizio del periodo puo' essere diverso
dall'inizio dell'anno solare, in maniera conforme al disciplinare  di
produzione. 
  3. L'obiettivo del «Piano» e'  quello  di  stabilire  le  norme  di
regolazione dell'offerta produttiva  rivolte  ad  adeguare  l'offerta
alla domanda, al fine di  garantire  valore  aggiunto,  mantenere  la
qualita' dei formaggi a DOP o IGP, tendendo a definire  un  punto  di
equilibrio produttivo onde prevenire squilibri di mercato. 
  4. Le azioni che si intendono adottare, per il raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma 3, sono  descritte  nel  «Piano».  Ai  fini
della  programmazione  possono  essere  stabiliti,   a   carico   dei
produttori  di  formaggio,  vincoli   qualitativi   nonche'   vincoli
quantitativi e contributi  aggiuntivi  in  relazione  alle  quantita'
prodotte. Tali elementi sono descritti nel «Piano» e  possono  essere
previste modalita' differenziate rivolte alla capacita' dei caseifici
di acquisire nuove quote nel mercato interno o estero. 
  5. L'entita' degli  eventuali  contributi  aggiuntivi  deve  essere
proporzionata  agli  obiettivi  del  «Piano»,  e  non  potra'  subire
modifiche nel corso di ciascun anno di applicazione. 
  6. Nel «Piano» sono specificate le azioni  previste,  ai  fini  del
rispetto  dell'art.  150,  paragrafo  4,  lettere  da  d)  a  J)  del
regolamento  UE  n.  1308/2013,  con  particolare  riferimento   alle
prescrizioni riprese alla lettera  h),  affinche'  le  norme  per  la
regolazione   dell'offerta   non    creino    discriminazioni,    non
rappresentino un ostacolo per  l'accesso  dei  nuovi  operatori,  ne'
creino pregiudizio ai piccoli produttori. 
  7. Il «Piano» prevede  un  monitoraggio  annuale  del  mercato  del
formaggio in questione e dei  prodotti  correlati,  previa  specifica
individuazione dei prodotti da sottoporre ad osservazione, al fine di
verificare eventuali effetti negativi su altri prodotti. 
  8. Ai fini della sua approvazione il «Piano» deve essere  corredato
da una accurata analisi del mercato, riferita ad un periodo di almeno
cinque anni, con elaborazione dei  dati  di  mercato  disponibili,  e
dall'analisi sulla possibile evoluzione delle condizioni dell'offerta
e  della  domanda,  sia  sul  mercato   interno   che   sul   mercato
internazionale. Il «Piano» deve contenere tutte le indicazioni  utili
per  consentire  una  oggettiva  valutazione,  ed  essere   corredato
dell'analisi di impatto sul mercato con  particolare  riferimento  al
mercato  del  latte  nella  zona   interessata,   alle   destinazioni
alternative  del  latte,  al  mercato  dei  formaggi,   alle   misure
finalizzate ad evitare eventuali distorsioni di concorrenza, ed  alle
prospettive per lo sviluppo di nuovi mercati. 
  9. Devono essere illustrate le azioni da realizzare con le  risorse
derivate da un'eventuale applicazione della contribuzione aggiuntiva,
volte a creare condizioni di stabilita' del mercato (es.  promozione,
export, ritiri temporanei,  accordi  con  la  GDO,  allungamento  del
periodo di stagionatura, etc.), a tutela dei soggetti della filiera. 
  10. Il «Piano» deve garantire: 
    a) che tutti i soggetti aventi  titolo  (produttori  di  latte  e
caseifici) siano correttamente  informati  delle  fasi  del  «Piano»,
tenendo conto delle diverse realta' cooperative e private; 
    b)  chiarezza  nell'attribuzione  delle   eventuali   indicazioni
produttive di riferimento. Queste devono essere assegnate in  maniera
evidente ai produttori  o  ai  caseifici,  deve  esserne  specificata
l'unita' di misura (kg di latte, kg di formaggio, numero di  «forme»)
e gli eventuali meccanismi di trasferimento; 
    c) flessibilita' nella gestione del punto d'equilibrio produttivo
o, conseguentemente, nella gestione delle quote produttive. Il  Piano
deve specificare il punto di riferimento  produttivo  di  partenza  e
prevedere un obiettivo finale di produzione, definendo meccanismi  di
adeguamento in relazione all'andamento del mercato. 
  11.  Il  «Piano»  e'  corredato  dalla  documentazione   idonea   a
dimostrare la preventiva esistenza dell'accordo di cui all'art. 3,  a
tal fine  deve  essere  allegato  l'elenco  dei  soggetti  che  hanno
concluso l'accordo.