Art. 5 Obiettivi e contenuti del «Piano» 1. Il «Piano» disciplina l'offerta di un solo formaggio a DOP o IGP ed e' predisposto nel rispetto di quanto prescritto all'art. 150, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013. 2. La data di inizio e la durata delle norme vincolanti devono essere indicate nel «Piano». L'inizio del periodo puo' essere diverso dall'inizio dell'anno solare, in maniera conforme al disciplinare di produzione. 3. L'obiettivo del «Piano» e' quello di stabilire le norme di regolazione dell'offerta produttiva rivolte ad adeguare l'offerta alla domanda, al fine di garantire valore aggiunto, mantenere la qualita' dei formaggi a DOP o IGP, tendendo a definire un punto di equilibrio produttivo onde prevenire squilibri di mercato. 4. Le azioni che si intendono adottare, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, sono descritte nel «Piano». Ai fini della programmazione possono essere stabiliti, a carico dei produttori di formaggio, vincoli qualitativi nonche' vincoli quantitativi e contributi aggiuntivi in relazione alle quantita' prodotte. Tali elementi sono descritti nel «Piano» e possono essere previste modalita' differenziate rivolte alla capacita' dei caseifici di acquisire nuove quote nel mercato interno o estero. 5. L'entita' degli eventuali contributi aggiuntivi deve essere proporzionata agli obiettivi del «Piano», e non potra' subire modifiche nel corso di ciascun anno di applicazione. 6. Nel «Piano» sono specificate le azioni previste, ai fini del rispetto dell'art. 150, paragrafo 4, lettere da d) a J) del regolamento UE n. 1308/2013, con particolare riferimento alle prescrizioni riprese alla lettera h), affinche' le norme per la regolazione dell'offerta non creino discriminazioni, non rappresentino un ostacolo per l'accesso dei nuovi operatori, ne' creino pregiudizio ai piccoli produttori. 7. Il «Piano» prevede un monitoraggio annuale del mercato del formaggio in questione e dei prodotti correlati, previa specifica individuazione dei prodotti da sottoporre ad osservazione, al fine di verificare eventuali effetti negativi su altri prodotti. 8. Ai fini della sua approvazione il «Piano» deve essere corredato da una accurata analisi del mercato, riferita ad un periodo di almeno cinque anni, con elaborazione dei dati di mercato disponibili, e dall'analisi sulla possibile evoluzione delle condizioni dell'offerta e della domanda, sia sul mercato interno che sul mercato internazionale. Il «Piano» deve contenere tutte le indicazioni utili per consentire una oggettiva valutazione, ed essere corredato dell'analisi di impatto sul mercato con particolare riferimento al mercato del latte nella zona interessata, alle destinazioni alternative del latte, al mercato dei formaggi, alle misure finalizzate ad evitare eventuali distorsioni di concorrenza, ed alle prospettive per lo sviluppo di nuovi mercati. 9. Devono essere illustrate le azioni da realizzare con le risorse derivate da un'eventuale applicazione della contribuzione aggiuntiva, volte a creare condizioni di stabilita' del mercato (es. promozione, export, ritiri temporanei, accordi con la GDO, allungamento del periodo di stagionatura, etc.), a tutela dei soggetti della filiera. 10. Il «Piano» deve garantire: a) che tutti i soggetti aventi titolo (produttori di latte e caseifici) siano correttamente informati delle fasi del «Piano», tenendo conto delle diverse realta' cooperative e private; b) chiarezza nell'attribuzione delle eventuali indicazioni produttive di riferimento. Queste devono essere assegnate in maniera evidente ai produttori o ai caseifici, deve esserne specificata l'unita' di misura (kg di latte, kg di formaggio, numero di «forme») e gli eventuali meccanismi di trasferimento; c) flessibilita' nella gestione del punto d'equilibrio produttivo o, conseguentemente, nella gestione delle quote produttive. Il Piano deve specificare il punto di riferimento produttivo di partenza e prevedere un obiettivo finale di produzione, definendo meccanismi di adeguamento in relazione all'andamento del mercato. 11. Il «Piano» e' corredato dalla documentazione idonea a dimostrare la preventiva esistenza dell'accordo di cui all'art. 3, a tal fine deve essere allegato l'elenco dei soggetti che hanno concluso l'accordo.