Art. 6 
 
                      Presentazioni dei «Piani» 
 
  1. Le domande di  approvazione  dei  «Piani»  sono  presentate  dai
soggetti legittimati,  almeno  centoventi  giorni  prima  dell'inizio
dell'applicazione dei «Piani», alla regione o provincia autonoma  nel
cui territorio ricade la produzione del formaggio oggetto del «Piano»
e, contestualmente, al Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali  e  del  turismo,  Direzione   generale   delle   politiche
internazionali e dell'Unione europea, ufficio PIUE VI. 
  2. Qualora l'area  geografica  di  cui  all'art.  7,  paragrafo  1,
lettera c) del regolamento (UE) n. 1151/2012 comprenda piu' regioni o
province autonome, la domanda di cui al comma 1  e'  presentata  alla
regione o provincia  autonoma  in  cui  si  realizza  la  percentuale
maggiore della produzione del formaggio,  che  svolge  i  compiti  di
capofila per il necessario coordinamento con le  regioni  o  province
autonome interessate anche ai fini dell'istruttoria preliminare. 
  3. L'istanza per l'adozione del «Piano» e' presentata via PEC, o in
formato cartaceo, agli indirizzi istituzionali, e'  sottoscritta  dal
legale rappresentate ed e' accompagnata, pena l'irricevibilita' della
stessa, dai seguenti allegati: 
    a) Piano di regolazione dell'offerta; 
    b) delibera del competente organo decisionale dal  quale  risulti
la volonta' di presentare il Piano di regolazione dell'offerta; 
    c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica  n.  445/2000,  del  soggetto
legittimato alla presentazione del «Piano», che attesti: 
      l'accordo preventivo di  adesione  al  «Piano»  di  regolazione
dell'offerta di  almeno  i  2/3  dei  produttori  del  formaggio  che
rappresentino almeno 2/3 della produzione del formaggio  oggetto  del
Piano nell'area geografica in cui ricade la produzione dello stesso; 
      l'accordo preventivo di  adesione  al  «Piano»  di  regolazione
dell'offerta di almeno i 2/3 dei  produttori  di  latte  o  dei  loro
rappresentanti, che rappresentino almeno  2/3  della  produzione  del
latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio in causa; 
    d) elenco, secondo il modello di cui all'allegato A, di  tutti  i
produttori di latte che hanno aderito all'accordo preventivo, con  la
specifica dei quantitativi di latte  ascrivibili  ad  ogni  soggetto,
singolo o associato. I quantitativi di latte indicati  devono  essere
quelli destinati alla produzione del formaggio cui  si  riferisce  il
Piano; l'elenco va inviato anche in formato elaborabile; 
    e) elenco, secondo il modello di cui all'allegato B, di  tutti  i
produttori di formaggio che hanno aderito all'accordo preventivo, con
la specifica  dei  quantitativi  di  formaggio  ascrivibili  ad  ogni
soggetto; l'elenco va inviato anche in formato elaborabile.