Art. 7 Durata del «Piano» 1. Il «Piano» puo' avere una durata massima di tre anni, puo' essere rinnovato dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta, e non ha effetto retroattivo. 2. E' possibile proporre modifiche integrative ad un «Piano» approvato ed in corso di applicazione ed, in tal caso, la procedura e' la medesima di cui al precedente art. 6 e le modifiche integrative si applicheranno per la durata residua del «Piano».