Art. 7 
 
                         Durata del «Piano» 
 
  1. Il «Piano» puo' avere una  durata  massima  di  tre  anni,  puo'
essere  rinnovato  dopo  questo  periodo  a  seguito  di  una   nuova
richiesta, e non ha effetto retroattivo. 
  2. E'  possibile  proporre  modifiche  integrative  ad  un  «Piano»
approvato ed in corso di applicazione ed, in tal caso,  la  procedura
e' la medesima di cui al precedente art. 6 e le modifiche integrative
si applicheranno per la durata residua del «Piano».