Art. 8 
 
                      Istruttoria della domanda 
                       da parte delle regioni 
 
  1. La regione o provincia autonoma  che  ha  ricevuto  la  domanda,
effettua l'istruttoria preliminare volta ad accertare la  completezza
della documentazione. 
  2. La stessa regione o provincia autonoma procede alla verifica dei
requisiti di cui agli articoli 3 e 4 attraverso i dati richiesti agli
organismi di controllo, di cui all'art. 36 del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012. 
  3. Il controllo di cui al comma 2 riguarda,  a  campione,  anche  i
singoli produttori aderenti all'accordo, nella misura di almeno  l'1%
dei produttori di latte, in numero non inferiore a venti soggetti, ed
il 10% dei caseifici, in numero non inferiore a dieci unita'. 
  4. L'istruttoria di cui al  comma  1  si  conclude  entro  sessanta
giorni dalla data di ricezione del «Piano»  con  la  trasmissione  al
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo,  Direzione  generale  delle   politiche   internazionali   e
dell'Unione europea, ufficio PIUE 6,  di  una  dettagliata  relazione
sulle operazioni di controllo svolte, e sugli esiti dei controlli.