Art. 8 Istruttoria della domanda da parte delle regioni 1. La regione o provincia autonoma che ha ricevuto la domanda, effettua l'istruttoria preliminare volta ad accertare la completezza della documentazione. 2. La stessa regione o provincia autonoma procede alla verifica dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 attraverso i dati richiesti agli organismi di controllo, di cui all'art. 36 del regolamento (UE) n. 1151/2012. 3. Il controllo di cui al comma 2 riguarda, a campione, anche i singoli produttori aderenti all'accordo, nella misura di almeno l'1% dei produttori di latte, in numero non inferiore a venti soggetti, ed il 10% dei caseifici, in numero non inferiore a dieci unita'. 4. L'istruttoria di cui al comma 1 si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione del «Piano» con la trasmissione al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, ufficio PIUE 6, di una dettagliata relazione sulle operazioni di controllo svolte, e sugli esiti dei controlli.