IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI 
                            E DEL TURISMO 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013,  recante  «Disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli
aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e  l'art.
28 concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nel settore agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(2014/C 204/01), ed  in  particolare  il  punto  1.2  concernente  la
gestione dei rischi e delle crisi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i  regolamenti  (UE)  n.
1305/2013 sul sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),  (UE)  n.  1306/2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio  della  politica
agricola comune,  (UE)  n.  1307/2013  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla  politica  agricola   comune,   (UE)   n.   1308/2013   recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e  (UE)  n.
652/2014 che fissa  le  disposizioni  per  la  gestione  delle  spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e  al  benessere  degli
animali, alla  sanita'  delle  piante  e  al  materiale  riproduttivo
vegetale; 
  Visto, in particolare, l'art. 36 del  citato  regolamento  (UE)  n.
1305/2013, cosi' come modificato dal  suddetto  regolamento  (UE)  n.
2017/2393 che prevede, tra l'altro, un sostegno  finanziario  per  il
pagamento di premi di assicurazione del  raccolto,  degli  animali  e
delle piante a fronte del  rischio  di  perdite  economiche  per  gli
agricoltori  causate  da  avversita'  atmosferiche,  da  epizoozie  o
fitopatie,  da  infestazioni  parassitarie  o  dal   verificarsi   di
un'emergenza ambientale e  per  gli  importi  versati  dai  fondi  di
mutualizzazione per il pagamento di  compensazioni  finanziarie  agli
agricoltori in caso  di  perdite  economiche  causate  da  avversita'
atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie  o
da  infestazioni  parassitarie  o  dal  verificarsi  di  un'emergenza
ambientale; 
  Considerato il Programma di  sviluppo  rurale  nazionale  approvato
dalla Commissione europea con decisione C (2015) 8312 del 20 novembre
2015, modificato da ultimo con decisione C (2018) 6758 del 9  ottobre
2018,  e  in  particolare  le  sottomisure  17.1  «Assicurazione  del
raccolto,  degli  animali  e  delle  piante»   e   17.2   «Fondi   di
mutualizzazione per le avversita' atmosferiche, per le epizoozie e le
fitopatie, per  le  infestazioni  parassitarie  e  per  le  emergenze
ambientali»; 
  Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  che,  al
comma 3,  prevede  la  individuazione  dei  valori  delle  produzioni
assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di  mercato
alla produzione, rilevati dall'ISMEA  (Istituto  di  servizi  per  il
mercato agricolo alimentare); 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato
dal  decreto  legislativo  26  marzo  2018,  n.  32,  concernente  la
normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede  interventi
finanziari a sostegno delle imprese  agricole  colpite  da  calamita'
naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il  capo  I
che disciplina gli aiuti sulla  spesa  per  il  pagamento  dei  premi
assicurativi; 
  Visto in particolare l'art. 2,  comma  5-ter,  del  citato  decreto
legislativo 29 marzo 2004,  recante  le  modalita'  per  stabilire  i
prezzi unitari per la  determinazione  dei  valori  assicurabili  con
polizze agevolate; 
  Considerato il decreto ministeriale 29  dicembre  2014,  pubblicato
nel sito internet del Ministero,  con  il  quale  a  partire  dal  1°
gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui  al  citato  decreto
legislativo 29 marzo 2004, entro i limiti delle intensita' di  aiuto,
delle tipologie di interventi  e  delle  condizioni  stabilite  dagli
orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di  Stato  al  settore
agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020  e  dal  regolamento
(UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, e le  relative
disposizioni applicative stabilite con decreto ministeriale 27 luglio
2015, pubblicato nel sito internet del Ministero; 
  Considerato il decreto ministeriale  12  gennaio  2015,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 2015,
n.59,  relativo  alla  semplificazione  della  gestione   della   PAC
2014-2020  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,   ed   in
particolare il capo III riguardante la gestione del rischio; 
  Considerate le lettere b) ed f), dell'allegato B del citato decreto
ministeriale  12  gennaio  2015   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, che definiscono rispettivamente gli elementi del  Piano
assicurativo  individuale  (PAI)  e  del  Piano  di   mutualizzazione
individuale, propedeutici alla  stipula  delle  polizze  assicurative
agricole  agevolate   e   ai   fini   dell'adesione   ai   fondi   di
mutualizzazione, agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1  e  17.2
del programma  nazionale  di  sviluppo  rurale  citato,  per  la  cui
elaborazione sono necessari, tra l'altro, i  prezzi  unitari  massimi
stabiliti dal presente decreto; 
  Vista la legge  n.  97  del  9  agosto  2018  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto legge n. 86 del 12 luglio 2018,  ai  sensi
del  quale  il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali  assume  la  denominazione:  «Ministero   delle   politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo»; 
  Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101,  di  modifica
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia  di
protezione dei dati personali»,  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679; 
  Ritenuto  opportuno  che   per   la   determinazione   dei   valori
assicurabili   con   polizze   agevolate,   nel   caso    di    nuovi
prodotti/varieta' di cui non si  dispone  della  rilevazione  storica
triennale, cosi' come previsto all'art. 127, comma 3, della legge  23
dicembre 2000, n.  388,  e  all'art.  2,  comma  5-ter,  del  decreto
legislativo n. 102/2004, ISMEA proceda alla  rilevazione  dei  prezzi
prendendo in considerazione un numero inferiore di anni; 
  Considerati i decreti ministeriali 29  gennaio  e  6  luglio  2018,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana del 7 aprile 2018, n. 81, e del 23 agosto 2018, n. 195,  con
i quali sono stati individuati, tra l'altro, i prezzi unitari massimi
dei  costi  di  smaltimento  delle  carcasse  animali,  i  costi   di
ripristino delle strutture aziendali e i prezzi unitari  massimi  per
la garanzia Mancato reddito, applicabile al settore  zootecnico,  per
la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e  per
l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2018; 
  Visto il decreto ministeriale 29  ottobre  2018,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 dicembre 2018, n.
295, con il quale  sono  state  modificate  le  codifiche  di  talune
produzioni zootecniche applicabili per la determinazione  dei  valori
assicurabili al mercato  agevolato  e  per  l'adesione  ai  fondi  di
mutualizzazione degli anni 2016, 2017 e 2018; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  gennaio  2019,  in  corso  di
registrazione presso gli organi di controllo, con il quale  e'  stato
approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019; 
  Preso atto dei prezzi medi di  mercato  delle  produzioni  agricole
rilevati dall'ISMEA nel triennio dal 2016 al 2018 ai sensi  dell'art.
127, comma 3, della legge n. 388/2000, trasmessi con nota 13 dicembre
2018 e 7 febbraio 2019; 
  Esaminate  le   comunicazioni   dell'AIA   (Associazione   italiana
allevatori)  del  21  dicembre  2018  e  del  7  febbraio  2019,   di
aggiornamento dei costi per lo smaltimento delle  carcasse  dei  capi
bovini, bufalini, equini, suini, ovicaprini e avicuniculi,  derivanti
dalle nuove convenzioni stipulate con le ditte autorizzate; 
  Considerato che nelle citate comunicazioni dell'AIA non risultano i
costi di smaltimento delle carcasse avicole nell'area  della  Regione
Campania  e  che,  quindi,  per  un  ottimale  avvio  della  campagna
assicurativa risulta necessario confermare i prezzi stabiliti per  la
campagna 2018 con il summenzionato decreto 29 gennaio 2018; 
  Ritenuto, per l'anno 2019, di parametrare gli importi massimi entro
cui devono essere contenuti i prezzi unitari  per  la  determinazione
dei valori delle produzioni agricole assicurabili  e  dei  valori  ai
fini dell'adesione ai fondi di mutualizzazione: 
    alla media dei prezzi dei singoli prodotti trasmessi  dall'ISMEA,
per le produzioni vegetali e zootecniche, e per gli  animali  oggetto
di abbattimento forzoso; 
    ai costi per lo smaltimento  delle  carcasse  animali  comunicati
dall'AIA e per i costi di smaltimento delle  carcasse  avicole  nella
Regione Campania ai relativi costi individuati con il citato  decreto
29 gennaio 2018; 
    ai prezzi relativi al mancato reddito  stabiliti  con  il  citato
decreto 29 gennaio 2018; 
    ai costi di ripristino delle strutture aziendali individuati  con
decreti 29 gennaio e 6 luglio 2018 sopracitati; 
  Tenuto conto della necessita' di  incrementare  per  le  produzioni
biologiche il prezzo del  corrispondente  prodotto  ottenuto  con  le
tecniche  agronomiche  ordinarie,  a  conclusione  del   periodo   di
conversione,  tenendo  altresi'  conto  della  riduzione  delle  rese
benchmark da determinare con relativo provvedimento ministeriale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Prezzi  unitari  massimi  dei  prodotti  assicurabili   con   polizze
  agevolabili e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno
  2019 
 
  1. I prezzi unitari massimi dei prodotti agricoli utilizzabili  per
la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e  per
l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2019, sono riportati
nell'elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto. 
  2. I prezzi di cui al comma 1 codificati per area, per  prodotto  o
gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo  varietale
delle  produzioni  vegetali,  costituiscono  il  valore  massimo   di
riferimento, fermo restando che, in sede di stipula delle  polizze  o
per l'adesione ai  fondi  di  mutualizzazione,  le  parti  contraenti
possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in  base  alle
caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato. 
  3. Ai fini dell'identificazione univoca del prodotto da  assicurare
o con il quale aderire al fondo di mutualizzazione, il codice e  l'id
varieta' per i prodotti vegetali di cui all'elenco allegato - seconda
e quinta colonna - sono riportati nel Sistema di gestione dei rischi,
di  cui  al  decreto  n.  162  del  12  gennaio  2015  e   successive
modificazioni ed integrazioni, e nel Piano assicurativo  individuale,
o  nel  Piano  di  mutualizzazione  individuale,  e   devono   essere
riscontrabili sulle polizze,  o  sui  certificati  di  adesione  alle
polizze collettive, ovvero nella copertura mutualistica annuale. 
  4. Il prezzo unitario massimo  per  le  produzioni  biologiche  non
comprese nell'elenco allegato puo'  essere  determinato  maggiorando,
fino al massimo  del  50  per  cento,  il  prezzo  stabilito  per  il
corrispondente  prodotto  ottenuto  con   le   tecniche   agronomiche
ordinarie, a conclusione del periodo di conversione. 
  5. Nei casi di cui al comma 4,  sul  certificato  di  polizza  deve
essere riportata la dicitura «produzione  biologica»  e  al  medesimo
certificato  deve  essere  allegato  l'attestato  dell'organismo   di
controllo   preposto   per   le   successive   verifiche   da   parte
dell'autorita' competente.