Art. 2 
 
                     Modalita' di determinazione 
                 di ulteriori prezzi unitari massimi 
 
  1. Nel termine di giorni quindici dalla data di  pubblicazione  del
presente decreto nel sito  internet  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, i soggetti  interessati
alla stipula delle  polizze  agevolate  possono  segnalare  eventuali
esigenze di determinazione di prezzi unitari  massimi  di  produzioni
non riconducibili alle tipologie di prodotto contemplate  nell'elenco
allegato. 
  2. La segnalazione deve avvenire  inviando  apposita  comunicazione
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it 
  3. Le segnalazioni di cui al comma 2 sono valutate sulla base della
presenza dei  dati  conoscitivi  di  mercato  e  del  parere  tecnico
dell'ISMEA. I relativi prezzi  unitari  massimi  applicabili  per  la
determinazione dei valori assicurabili al  mercato  agevolato  o  per
l'adesione ai fondi di  mutualizzazione,  per  l'anno  2019,  saranno
determinati entro trenta giorni a decorrere dal  termine  di  cui  al
comma 1 e approvati con successivo provvedimento. 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana e nel sito internet del Ministero delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo (www.politicheagricole.it). 
 
    Roma, 12 marzo 2019 
 
                                               Il Ministro: Centinaio 

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2019 
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