Art. 10 
 
            Termini del procedimento dell'esame analitico 
                     e dell'esame organolettico 
 
  1. Il procedimento relativo all'esame  analitico  del  campione  si
conclude, con il rilascio dell'idoneita' chimico-fisica, entro cinque
giorni lavorativi a decorrere dalla  data  di  presa  in  carico  del
campione stesso da parte del laboratorio autorizzato. 
  2. L'intero procedimento dell'esame analitico ed organolettico  del
campione si conclude, con la certificazione della relativa partita da
parte dell'organismo di controllo, dalla data  di  ricevimento  della
richiesta di prelievo: 
    a) entro dodici giorni lavorativi per i vini novelli; 
    b) entro quindici giorni lavorativi per tutti gli altri vini. 
  3. Il procedimento relativo al solo esame  organolettico  dei  vini
DO, nei casi previsti  dal  presente  decreto,  si  conclude  con  la
certificazione della corrispondente partita da  parte  dell'organismo
di controllo, dalla data di ricevimento della richiesta di prelievo: 
    a) entro sette giorni lavorativi per i vini novelli; 
    b) entro dieci giorni lavorativi per tutti gli altri vini.