Art. 3 
 
                 Modalita' e termini di trasmissione 
 
  1. Per la validita' della comunicazione, i comuni, entro il termine
perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del 15 giugno  2019,
trasmettono la certificazione di  cui  all'allegato  modello  A,  che
costituisce parte integrante del presente decreto, esclusivamente con
modalita'   telematica,   munita   della   sottoscrizione,   mediante
apposizione di  firma  digitale,  del  rappresentante  legale  e  del
responsabile del servizio finanziario.