(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    1. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini  di
cui all'art. 1 e'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione
diversa da quelle previste nel presente  disciplinare,  ivi  compresi
gli aggettivi: fine, scelto, selezionato e similari. 
    2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento  a
nomi,  ragioni  sociali  e  marchi  privati  non  aventi  significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 
    3.  Sono  consentite  le  menzioni  facoltative  previste   dalla
normativa comunitaria, oltre alle menzioni tradizionali, come  quelle
del colore, della varieta' di vite, del modo di elaborazione ed altre
purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1. 
    4.  Nella  designazione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e  garantita  «Terre  Tollesi»  o  «Tullum»  puo'  essere
utilizzata la menzione «vigna»  a  condizione  che  sia  seguita  dal
relativo toponimo o nome tradizionale,  che  la  vinificazione  e  la
conservazione del vino avvengano in recipienti separati  e  che  tale
menzione, seguita dal relativo toponimo o  nome  tradizionale,  venga
riportata sia nella denuncia  delle  uve,  sia  nei  registri  e  nei
documenti  di  accompagnamento  e  che  figuri  nell'apposito  elenco
regionale ai sensi ai sensi della normativa vigente. 
    Sulle bottiglie contenenti il vino  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita «Terre  Tollesi»  o  «Tullum»  deve  figurare
l'annata di produzione.