Art. 10 
 
                     Sospensione degli esponenti 
                       aziendali dalle cariche 
 
  1. Costituiscono cause di sospensione dalle cariche le  circostanze
previste nell'allegato 5. 
  2. Il soggetto interessato dalla causa di  sospensione  si  astiene
dallo svolgimento delle relative  funzioni  e  ne  da'  comunicazione
all'organo di appartenenza  senza  indugio  e,  comunque,  non  oltre
trenta   giorni   dalla   pubblicazione   della    sentenza    ovvero
dall'emissione  del  provvedimento  che   applica   una   misura   di
prevenzione. Il direttore generale e il direttore tecnico  comunicano
le situazioni di cui al comma 1 all'organo di gestione. 
  3. L'organo di appartenenza, una volta accertata la sussistenza  di
una delle cause di cui al comma 1, dichiara entro  trenta  giorni  la
sospensione    dell'esponente    interessato,    dandone    immediata
comunicazione alla Banca d'Italia. 
  4. Al venire  meno  della  causa  di  sospensione,  l'esponente  e'
reintegrato nelle funzioni. 
  5. Nel caso in cui la  causa  di  sospensione  riguardi  un  organo
costituito in forma monocratica, quest'ultimo ne  da'  comunicazione,
entro i termini di cui al comma 2,  all'assemblea  dei  soci  e  alla
Banca d'Italia nelle societa' di capitali; agli  altri  soci  e  alla
Banca d'Italia nelle societa' di persone. Nel caso in cui la causa di
sospensione   riguardi   il   titolare   dell'impresa    individuale,
quest'ultimo ne da' comunicazione, entro i termini di cui al comma 2,
alla Banca d'Italia. Si applica il comma 4 del presente articolo.