Art. 10 Sospensione degli esponenti aziendali dalle cariche 1. Costituiscono cause di sospensione dalle cariche le circostanze previste nell'allegato 5. 2. Il soggetto interessato dalla causa di sospensione si astiene dallo svolgimento delle relative funzioni e ne da' comunicazione all'organo di appartenenza senza indugio e, comunque, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza ovvero dall'emissione del provvedimento che applica una misura di prevenzione. Il direttore generale e il direttore tecnico comunicano le situazioni di cui al comma 1 all'organo di gestione. 3. L'organo di appartenenza, una volta accertata la sussistenza di una delle cause di cui al comma 1, dichiara entro trenta giorni la sospensione dell'esponente interessato, dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia. 4. Al venire meno della causa di sospensione, l'esponente e' reintegrato nelle funzioni. 5. Nel caso in cui la causa di sospensione riguardi un organo costituito in forma monocratica, quest'ultimo ne da' comunicazione, entro i termini di cui al comma 2, all'assemblea dei soci e alla Banca d'Italia nelle societa' di capitali; agli altri soci e alla Banca d'Italia nelle societa' di persone. Nel caso in cui la causa di sospensione riguardi il titolare dell'impresa individuale, quest'ultimo ne da' comunicazione, entro i termini di cui al comma 2, alla Banca d'Italia. Si applica il comma 4 del presente articolo.